Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12302 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12302
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26745/2012 proposto da:
R.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO AVAGLIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIANLUCA TRETOLA, PASQUALE CAIAZZA giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato ST. LEG. INT. GAGLIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CAROZZA, GIACOMO
TARTAGLIONE giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2911/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato GIACOMO TARTAGLIONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del 1-2 motivo del
ricorso accoglimento del 3 motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.P. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso ad istanza di R.D., con cui gli era stato ingiunto il pagamento di 1.290,00 Euro a titolo di canoni di locazione insoluti relativi agli ultimi tre mesi di durata della locazione; sostenne che la somma non era dovuta in quanto, alla stipula del contratto, aveva versato anticipatamente tre mensilità.
Il Tribunale rigettò l’opposizione e confermò il decreto opposto.
La Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza, affermando che il debito del M. andava parzialmente compensato con l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, residuando pertanto un minor debito di 430,00 Euro: ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo, condannando il M. al pagamento della somma di 430,00 Euro (oltre interessi di mora) e ha compensato per metà le spese del doppio grado, condannando il R. al pagamento della residua metà.
Ricorre per cassazione il R., affidandosi a tre motivi;
resiste l’intimato a mezzo di controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello ha accertato che il M. era effettivamente inadempiente in relazione alla somma di 1.290,00 Euro, rilevando tuttavia che il locatore deteneva l’importo di 860,00 Euro versatogli a titolo di deposito cauzionale e che non aveva proposto alcuna domanda finalizzata a trattenere tale importo a copertura di danni; ciò premesso, ha concluso che, essendo venuta meno la funzione di garanzia, l’ammontare del deposito poteva essere parzialmente compensato col debito del M., che andava pertanto condannato al pagamento di 430,00 Euro.
In punto di spese di lite, la Corte ha ritenuto che sussistessero giusti motivi per compensarle per metà e che, “in ragione della sua parziale soccombenza”, il R. dovesse essere condannato al pagamento della residua metà.
2. Col primo motivo, il ricorrente deduce genericamente l’esistenza di un “giudicato esterno per effetto della sentenza n. 2969/2011 della Corte di Appello di Napoli” ed assume che la sentenza qui impugnata “va cassata in quanto portatrice di un accertamento in fatto già coperto da un giudicato esterno ed in quanto tale in contrasto con il principio generale del ne bis in idem”.
2.1. Il motivo è infondato.
Con la sentenza richiamata dal ricorrente (pronunciata fra le odierne parti e in relazione al medesimo rapporto e agli stessi canoni insoluti, ma in riferimento ad un diverso petitum, ossia a una domanda di risoluzione per morosità e non di pagamento di canoni), la Corte di Appello ha negato che il conduttore potesse giovarsi del deposito cauzionale per escludere la propria morosità, e ciò in quanto il credito per la restituzione del deposito era inesigibile fino a quando non fosse stato risolto il vincolo contrattuale e, comunque, perchè l’importo del deposito era inferiore a quello della morosità maturata.
Tanto premesso, va escluso che tale pronuncia osti all’esame della presente domanda (avente un diverso petitum, in quanto volta al pagamento dei canoni) e alla considerazione – a fini compensatori –
del credito relativo al rimborso del deposito cauzionale, ormai divenuto esigibile proprio in conseguenza dello scioglimento del vincolo e della mancanza di pretese risarcitorie da parte del locatore.
3. Col secondo motivo (“nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c.”), il ricorrente lamenta che il giudice di appello è incorso in extrapetizione per avere “accolto seppur parzialmente il gravame, facendo propria una eccezione di compensazione mai sollevata da controparte”.
3.1. Anche questo motivo è infondato.
Atteso che la circostanza dell’avvenuto versamento della cauzione era stata dedotta in causa, il giudice poteva tenerne conto ai fini della determinazione del saldo effettivo spettante al locatore, a prescindere da un’espressa eccezione di parte, ricorrendo un’ipotesi di compensazione impropria, in cui i rapporti di debito/credito traggono origine da un unico rapporto, diversamente da quanto avviene nella compensazione propria che postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte (cfr. Cass. n. 260/2006 e Cass. n. 23539/2011).
4. Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 91 c.p.c., motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo”: il ricorrente assume che la Corte territoriale “ha macroscopicamente errato nell’individuare la parte soccombente del giudizio” e “nell’applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c.”, dal momento che – per un verso – ha condannato il M. a pagare una somma al R. e – per altro verso e contraddittoriamente –
ha condannato il R. a pagare al M. metà delle spese processuali.
4.1. Il motivo è fondato.
Atteso che la soccombenza va individuata in relazione all’esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. n. 15483/2008 e Cass. n. 17523/2011), deve escludersi che la circostanza che la domanda del R. sia stata accolta solo parzialmente (ossia nella misura di un terzo) valga ad integrare la sua soccombenza (potendo, al più, giustificare – come nel caso – la compensazione parziale o totale delle spese): erroneamente, dunque, la Corte è pervenuta alla condanna della parte risultata comunque vittoriosa (cfr. Cass. n. 12963/2007).
Il terzo motivo va pertanto accolto con cassazione della sentenza in punto di spese processuali.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, regolandosi le spese di primo e secondo grado con parziale compensazione (nella misura del 50%) e condanna del M. al pagamento della restante metà, che si liquida negli stessi importi che la Corte di Appello aveva posto a carico del R..
5. Le spese del presente giudizio vanno – invece – poste interamente a carico del M., soccombente in fase di legittimità.
PQM
la Corte, rigettati il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa per metà le spese di lite relative ai gradi di merito e condanna il M. a pagare al R. la restante metà, liquidata in Euro 615,00 per il primo grado e in Euro 680,00 per il secondo, il tutto oltre IVA, rimborso spese generali e CPA; condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016