Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12302 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11601/2014 proposto da:

MURATA ELETTRONICA s.p.a., (CF (OMISSIS)), in persona del legale

rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso

dall’avv. Andrea Zincone presso il quale elettivamente domicilia in

Roma alla via Pompeo Magno n. 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/28/2013 depositata in data 6 novembre 2013

della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 5 novembre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 144/28/13 depositata il 6 novembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da Murata Elettronica s.p.a. avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano ne aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione costi per operazioni intercorse con impresa (Murata Hong Kong) domiciliata in territori a fiscalità privilegiata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 10, in base al quale non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell’art. 168-bis.

Osservava la CTR che il tentativo fatto dall’appellante, di dimostrare la sussistenza delle esimenti di cui all’art. 110 Tuir, comma 11, non poteva avere successo, in quanto dalla documentazione prodotta non si evinceva in alcun modo lo svolgimento, da parte della società estera, di un’attività commerciale effettiva (come richiesto dalla norma) ed ulteriore rispetto alla mera emissione delle fatture.

Nè rilevava che, con riferimento alla fattispecie in oggetto e per altro periodo di imposta, l’Agenzia avesse riconosciuto la deducibilità dei costi sostenuti, in quanto non solo tale circostanza non rientrava nell’ambito di rilevabilità di un giudicato esterno, ma soprattutto perchè la stessa appellante aveva esplicitamente riconosciuto, nel corso della procedura di accertamento con adesione, che il gruppo Murata aveva deciso di utilizzare la consociata Murata Hong Kong per l’attività di fatturazione, non essendo la Wuxi Murata, ossia il fornitore effettivo delle merci, in possesso delle necessarie licenze ed autorizzazioni richieste dal paese di residenza per emettere direttamente fatture a società estere.

Inoltre gli impegni pattuiti nel contratto di lavorazione per conto terzi, stipulato tra Murata Hong Kong e Wuxi Murata, non avevano avuto effettiva e documentata esecuzione, come pure non risultava dimostrato che l’organizzazione di cui era dotata Murata Hong Kong, pur se documentata dall’appellante, si fosse realmente concretizzata nei rapporti con Murata Elettronica s.p.a., come esattamente rilevato dai primi giudici che, dopo aver riconosciuto che Murata Hong Kong costituiva in effetti un’impresa organizzata, avevano ritenuto indimostrato che l’organizzazione costituisse attività commerciale rivolta ed utilizzata nei confronti di Murata Elettronica.

Avverso tale sentenza Murata Elettronica s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’Ufficio mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il contribuente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.1. Secondo il ricorrente, premesso che il vizio, riscontrabile nella sentenza, di totale carenza di un coerente ed autonomo iter motivazionale, è tale da comportare la nullità della pronuncia per violazione di legge, la CTR si sarebbe limitata a svolgere mere affermazioni di principio che non renderebbero comprensibile il percorso argomentativo seguito. La CTR, prosegue il ricorrente, non avrebbe esposto i motivi che la hanno indotta ad affermare che Murata HK non svolgeva alcuna attività complessa ed organizzata nei rapporti con la società ricorrente, nè i documenti prodotti da quest’ultima, a sostegno delle proprie argomentazioni, sarebbero stati scrupolosamente esaminati dai giudici di appello.

1.2. In realtà l’unica ragione posta a fondamento del convincimento della CTR sarebbe costituito dalla dichiarazione rilasciata in fase precontenziosa, resa nei termini stringenti della procedura di accertamento con adesione, ma poi superata dai validi elementi di prova a supporto dell’esistenza dell’esimente prevista dalla normativa richiamata.

Quanto poi al contratto di lavorazione, prosegue il ricorrente, nessuna spiegazione sarebbe stata fornita dalla CTR rispetto all’affermazione secondo cui il contratto non avrebbe avuto effettiva e documentata esecuzione.

1.3. Il motivo è infondato.

1.4. Premesso che la doglianza, pur se formalmente proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il realtà lamenta la carenza dell’impianto motivazionale e quindi andrebbe apprezzata alla luce del n. 5 della stessa norma, va in ogni caso rimarcato come il ricorrente, nella sostanza, lamenti il fatto che la CTR non avrebbe concretamente esplicitato i motivi che la hanno indotta a negare lo svolgimento di una reale attività economica da parte della Murata HK: in realtà già questa doglianza è, per come formulata, priva di fondamento, in quanto il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11, pone proprio a carico del contribuente l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell’esimente, ossia lo svolgimento di un’effettiva e concreta attività commerciale da parte dell’impresa estera.

1.5. Quanto alla doglianza secondo cui la CTR non avrebbe preso in considerazione i documenti che integrerebbero tale dimostrazione, il ricorrente non indica specificamente quali documenti abbia sottoposto al vaglio della CTR, trascurando di esplicitarne sia il contenuto sia le conseguenze effettive che da essi dovrebbero desumersi per suffragare l’assunto sostenuto.

1.6. Quanto al fatto, considerato decisivo dalla CTR, che la dichiarazione, nella quale il ricorrente avrebbe ammesso che Murata HK svolgeva solo attività di fatturazione, sarebbe stata resa nei tempi stringenti imposti dalla procedura di accertamento con adesione, trattasi all’evidenza di una giustificazione che non solo non smentisce il contenuto della dichiarazione confessoria ma che, come giustamente ritenuto dalla CTR, nemmeno è stata contraddetta dai documenti prodotti dal ricorrente, giudicati insufficienti dal giudice di appello.

2. Il secondo ed il terzo motivo (che possono essere trattati congiuntamente perchè collegati) lamentano il mancato esame, da parte della CTR, della seconda “esimente” indicata dall’art. 110, comma 11, cit., ravvisabile nella sussistenza di un effettivo interesse economico sotteso alle operazioni contestate (profilo censurato, rispettivamente, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.).

2.1. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe concentrato i propri sforzi motivazionali solo nella prospettiva di escludere la sussistenza della prima esimente (ossia lo svolgimento di un’attività commerciale effettiva da parte dell’impresa estera), senza invece esaminare la ricorrenza della seconda esimente alternativa (e cioè che le operazioni rispondessero ad un effettivo e reale interesse economico ed avessero avuto concreta esecuzione). Insomma, secondo il ricorrente, la CTR avrebbe trascurato di esaminare tale seconda esimente e di valutare i documenti pertinenti.

2.2. I motivi sono entrambi infondati.

2.3. Al fine di dimostrare la sussistenza di un reale interesse economico sotteso all’operazione contestata, il ricorrente valorizza particolarmente un aspetto, ossia di aver documentato “un’operazione a campione (bolletta doganale, fatture di acquisto, fattura spedizioniere, pagamento e fattura di vendita per ogni operazione) per ogni mese nel corso del periodo di imposta dal 31 marzo 2005 per le forniture di prodotti ricevute da Hong Kong”.

2.4. In tal modo il ricorrente tenta di fornire la prova della sussistenza della seconda esimente attraverso un documento che, al più, dimostrerebbe che le operazioni fatturate dalla Murata HK ebbero un’effettiva e reale esecuzione: ora, a parte la circostanza che i documenti in esame, per come testualmente trascritti dal ricorrente, non fanno un esplicito riferimento alla Murata HK (facendo gli stessi genericamente riferimento a “forniture di prodotti ricevuti da Hong Kong”), sicchè è lecito dubitare fortemente della decisività dell’argomento, resta il fatto che il giudice di appello ha comunque escluso che dalla documentazione allegata possa desumersi l’esistenza di qualsivoglia rapporto intercorrente tra la Murata HK e la Murata Elettronica, ribadendo di condividere quanto ritenuto dai primi giudici circa l’assenza di prova che la Murata HK svolgesse un’attività commerciale rivolta alla Murata Elettronica e da questa utilizzata.

2.5. Tale assunto, del resto, nemmeno è smentito dalla documentazione che il ricorrente vorrebbe utilizzare (bolletta doganale, fatture di acquisto, ecc.) che, in realtà, se pure dimostrasse la sussistenza di un interesse economico, non integrerebbe pienamente la seconda esimente, in assenza della prova della diretta riferibilità della prestazione alla Murata HK.

3. Le ragioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Pone le spese di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 7.800 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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