Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12302 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. II, 07/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AL SESTO MIGLIO 52, presso lo studio dell’avvocato COMITO

VIOLA RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVID

PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

GU.PA. titolare dell’omonima DITTA EDILE;

((OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 1292/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gu.Pa., quale titolare dell’omonima ditta, con atto notificato il 22.5.89, citava in giudizio avanti al tribunale di Santa Maria C. V., G.L., esponendo che nel 1985 tramite S.G., suo dipendente e successivamente suo consorte, aveva preso in appalto dal convenuto i lavori di costruzione di un fabbricato sito in (OMISSIS) consistiti nella realizzazione del solo cemento armato escluse le rifiniture, per le quali era stata regolarmente pagata dal convenuto stesso; che successivamente questi aveva commissionato alla sua ditta – e sempre tramite il S. – i lavori di rifinitura a condizione che i costi venissero anticipati dall’appaltatrice; che pertanto il G. era rimasto debitore della somma di L. 14.310.940 per cui l’attrice chiedeva la sua condanna al pagamento della somma suddetta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ovvero ad altra somma da accertarsi in corso del giudizio. Si costituiva il G. eccependo la carenza di legittimazione attiva della Gu., sostenendo di avere appaltato i lavori in questione non a lei ma a S.G.; nel merito deduceva di avere pagato più di quanto dovuto, avendo versato un acconto di L. 10.000.000 per cui, chiedeva in via riconvenzionale la restituzione della somma di L. 1.666.190. L’adito tribunale, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 3259/89 rigettava sia la domanda attrice che la riconvenzionale del convenuto, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione da quest’ultimo sollevata.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Gu., che insisteva nel fatto che era stata la propria ditta ad appaltare il lavori in questione, sia pure per il tramite del proprio rappresentate S.G., suo dipendente e marito, come poteva evincersi dalle risultanze istruttorie ove correttamente valutate.

L’appellato si costituiva insistendo a sua volta nella propria domanda riconvenzionale.

L’adita Corte d’Appello di Napoli, con la decisione n. 1292/2005 depos. in data 3.5.2005, rigettava l’appello incidentale ed accoglieva quello principale, condannando il G. al pagamento in favore della Gu., della somma di Euro 4.435,36, con gli interessi legali, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado.

La corte riteneva insussistente la censura circa la carenza di legittimazione attiva della Gu. che era invece titolare dell’impresa che aveva eseguito i lavori in questione, essendo iscritta al registro delle imprese ed avendo agito tramite il S., ciò che era desumibile tra l’altro anche dall’intercorsa corrispondenza tra i procuratori delle parti e dal loro stesso comportamento processuale (richieste di rinvio dell’udienza in vista di una soluzione transattiva della vertenza)”.

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione L. G. sulla base di 4 mezzi; l’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonchè il vizio di motivazione. Deduce che Gu.Pa. non aveva provato, nè in primo, nè in secondo grado, di aver concluso con il G. il contratto d’appalto in questione e quindi di essere titolare del rapporto dedotto in giudizio. La corte d’appello tuttavia avrebbe ritenuto raggiunta siffatta prova sulla base di elementi che però non avrebbero alcuna valenza probatoria. Invero il S. è stato erroneamente ritenuto dalla corte come persona delegata dalla Gu. alla stipula del contratto di appalto, sulla base dei seguenti motivi: a) la Gu. è titolare dell’impresa, 2) è l’unica iscritta al registro imprese;3) il S. era prima dipendente e poi marito della Gu.. In realtà nessuna di tali affermazioni – prosegue il ricorrente – singolarmente esaminate si fonda su di un elemento di prova, “Il giudice della sentenza impugnata ha solo ripetuto quanto dichiarato, ma non provato dall’appellante, senza tra l’altro neppure indicare la fonte del convincimento ( fonte inesistente).” Peraltro la visura camerale esibita dalla Gu. attesterebbe che la propria ditta si era iscritta alla camera di commercio nel 1988 e che quindi la medesima, all’epoca dell’appalto, non era titolare di alcuna ditta individuale, nè risultava avere alcun dipendente. D’altra parte anche il libro matricola prodotto (che però non avrebbe valore probatorio) risaliva all’anno 1986.

Non esisterebbe poi – prosegue la ricorrente – alcuna documentazione per la quale il S. era coniuge della Gu.. Nè sarebbero prove – ove correttamente interpretate – altre circostanze pure esaminate dalla corte, quali: l’intercorsa corrispondenza tra i procuratori delle parti (in specie la lettera 2.5.88 dell’avv. Piscitelli); il loro stesso comportamento processuale (usuali richieste di rinvio dell’udienza in vista di una soluzione transattiva della vertenza), la presenza del S. in sede di accessi compiuti per la redazione della consulenza tecnica d’ufficio (che non hanno alcuna rilevanza) ed infine la spiegata domanda riconvenzionale (proposta solo in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva).

Con il secondo motivo l’esponente denuncia il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1704, 2727 c.c..

Deduce che il giudice, partendo dalle premesse sopra menzionate (tra l’altro non vere e non provate), ha tratto la conseguenza che il S. abbia agito in nome e per conto della Gu.. Invero mancava la prova che il nominato S. fosse dipendente della ditta (in realtà lavorava in proprio); era marito della Gu. (anche se pure al riguardo mancava la prova); dall’esame degli atti non può dedursi che vi fosse stata una conteplatio domini, la quale non può essere desunta , qualora contestata, da elementi presuntivi, come ha erroneamente fatto la corte di merito.

Con il 3 motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 2227 c.c. e dell’art. 2729 c.c. e sostiene che la sentenza dev’essere cassata perchè la stessa è fondata esclusivamente su presunzioni semplici che muovono dalle stesse ambigue circostanze esaminate nei precedenti motivi (titolarità dell’impresa della Gu. che il S. era prima dipendente e poi marito ecc.). Nessuno di tali fatti però presenta i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 c.c.); anzi non si tratterebbe neppure di presunzioni vere e proprie e sarebbe stato violato il divieto della “presumptio de presupto”.

Con il 4 motivo infine il ricorrente deduce il vizio di motivazione e violazione di legge (art. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.), deduce che “il ragionamento del giudice del merito … non esamina assolutamente i punti decisivi della controversia prospettati dalle parti”, con riferimento alle stesse circostanze di fatto trattate nei motivi precedenti.

Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro evidente connessione.

Occorre subito evidenziare che i denunciati vizi di legittimità come le dedotte censure relative alla motivazione della sentenza, riguardano in sostanza la valutazione dei mezzi istruttori, come tali riservati al giudice di merito non sindacabili nel giudizio di legittimità, attesa la corretta motivazione della sentenza impugnata. Non sembra infatti dubitabile che la valutazione delle circostanze e dei fatti (oggetto di articolata e puntigliosa disamina del ricorrente) così come prospettata e valutata dal giudice di merito, sia perfettamente plausibile, conforme ai canoni di logica ed immune da vizi giuridici, per cui può ben essere condivisa, anche se non corrisponde alle aspettative del G.. La corte di merito sostiene infatti che “… secondo un’interpretazione logica degli atti processuali, si evince chiaramente che titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori…è comunque Gu.Pa., unica tra l’altro iscritta al registro delle imprese…”. Quanto al S., prima dipendente e poi marito della Gu., rileva che “….chiaro appare, allora che costui va inquadrato come persona dalla medesima delegata alla stipula del contratto per conto e nel nome della Gu., titolare della ditta esecutrice dei lavori….” Non sembra poi avere significativo rilievo in senso contrario, la data precisa di iscrizione al registro dell’imprese della ditta della Gu.

(se prima o dopo la stipula del contratto), che, con riferimento alle piccole realtà locali, può avere valore solo o prevalentemente burocratico, ovvero alla carente valenza probatoria del libro matricola della stessa ditta. Trattasi infatti di elementi che comunque depongono – magari a livello indiziario – a favore della tesi della Gu., così come gli altri elementi di fatto compiutamente esaminati e valutati dal giudice a quo.

La Corte regolatrice peraltro ha statuito in proposito, che “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.” (Cass. n. 2272 del 02/02/2007).

Lo stesso discorso è valido in particolare per la questione della “contemplano domini”, il cui accertamento (se vi sia stata o meno in concreto), “involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 18441 del 17/09/2005; Cass. n. 18441 del 17/09/2005).

Circa la questione della prova presuntiva osserva questa Corte regolatrice che ” …spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo”.( Cass. n. 8023 del 02/04/2009). In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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