Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12301 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14738-2018 proposto da:

COMUNE DI CONCA DEI MARINI, in persona del Sindaco pro tempore, con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE

MATONTI, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

C.S. & C SAS, in persona del Socio accomandatario,

con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIUSEPPE CAMERA, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9353/2017 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMERA che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 9.353/17 del 25 settembre 2017, pubblicata il 7 novembre 2017, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 3054/2015, ha accolto il ricorso proposto dalla società contribuente C.S. & C., s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Comune di Conca dei Marini, avverso l’avviso di liquidazione dell’importo di Euro 28.379,00 a titolo di tassa rifiuti (Ta.Ri.) dovuta per l’anno 2014, in relazione alle aree occupate della azienda alberghiera esercitata in quel comune.

2. – L’Ente impositore, mediante atto del 3 maggio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La società contribuente ha resistito mediante controricorso del 6 luglio 2018.

E, con memoria del 3 gennaio 2020, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la riforma della sentenza appellata, osservando che erano fondate le censure della contribuente la quale aveva lamentato:

a) l’applicazione indifferenziata della tariffa più onerosa di Euro 13,00 per metro quadrato a tutte le aree occupate dalla azienda alberghiera, compresi i locali (di mq. 180 e di mq. 194), adibiti a deposito;

b) la applicazione della tariffa di Euro 7,00 al metro quadrato per le superfici delle case vacanze (attività iniziata dal 1 maggio 2014).

In proposito la Commissione ha rilevato: la contribuente (contrariamente all’erroneo assunto della Commissione tributaria provinciale) colla dichiarazione Ta.Ri. ha debitamente indicato la superficie e la destinazione dei locali di deposito e delle case vacanze; in base al Regolamento comunale, e alla Delib. tariffaria Consiglio Comunale, 30 settembre 2014, n. 21, art. 33, comma 5, alla superfici, occupate dai depositi commerciali inclusi nella categoria XII (del Regolamento comunale), deve essere applicata la minore tariffa di Euro 3,00 per metro quadrato, con corrispondente riduzione complessiva di Euro 3.740,00; e per i locali delle case vacanza deve essere esclusa la tariffa alberghiera maggiorata, essendo assimilabili alle abitazioni civili.

2. – L’Ente impositore ricorrente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Con il primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 68, e del Regolamento del Comune di Conca dei Marini, artt. 24 e 33, nonchè illogicità della motivazione.

Il ricorrente deduce: a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 68, le aree scoperte e quelle adibite a deposito sono soggette alla stessa tariffa applicati ai “locali destinati alla normale attività” della azienda; secondo il Regolamento comunale, art. 24, comma 2, che il contribuente deve indicare nella dichiarazione “le circostanze e gli elementi obiettivi” che giustificano la “detassazione”; ma siffatti “elementi e condizioni (…) mancano nella scarna denunzia” della contribuente; l’art. 33 del Regolamento comunale stabilisce, al comma 1, che i locali e le aree con diversa destinazione di uso devono essere “accorpati in classi di attività omogenee”; e, al comma 2, che deve, a tal fine, aversi riguardo alle risultanze del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della attività, dei pubblici registri e della dichiarazione per la imposta sul valore aggiunto; per quanto riguarda i locali adibiti a case vacanza, esattamente la Commissione tributaria provinciale aveva rilevato il loro corretto inserimento nella specifica categoria VII del Regolamento comunale (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie etc..) con applicazione della pertinente tariffa di Euro 7,00 per metro quadrato (meno onerosa di quella applicata agli alberghi); erroneamente la Commissione tributaria regionale ha trascurato ” di valorizzare il dato funzionale della destinazione ” dei depositi alle attività alberghiere e di ristorazione.

2.2 – Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Conca dei marini denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, inosservanza degli art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente, inosservanza dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. “violazione e falsa applicazione del principio ne bis in idem e del contrasto tra i giudicati”.

Il ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale abbia pedissequamente e acriticamente riportato le considerazioni espresse nella decisione di altra Commissione, rendendo così “meramente apparente” la motivazione della sentenza, viziata da “insanabile contrasto” colla “verità dei fatti”.

Soggiunge il ricorrente che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto colle decisioni inter partes, passate in giudicato, relative agli anni di imposta 2012 e 2013 (sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9713 del 19/10/2015 e n. 8968 del 13/10/2016, allegate a corredo del ricorso).

3. – Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

La Corte procede all’esame congiunto dei motivi in considerazione della connessione delle questioni proposte, premettendo che è priva di fondamento l’eccezione del supposto, sopravvenuto giudicato esterno inter partes favorevole, formulata dalla controricorrente, colla memoria del 3 gennaio 2020, in relazione alla ordinanza di questa Corte n. 12893 del 15 maggio 2019.

Il provvedimento reca, infatti, la declaratoria di inammissibilità (per aspecificità dei motivi) del ricorso proposto dall’Ente impositore avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3778/16 del 21 aprile 2016, la quale, in relazione all’anno di imposta 2013, aveva accolto il ricorso dalla contribuente avverso la imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione ai depositi dell’albergo, con puntuale applicazione (ex adverso non confutata) della pregressa normativa secondaria dell’Ente impositore (Regolamento comunale n. 38/2011), all’epoca in vigore.

Sicchè difetta – alla evidenza – il presupposto della “capacità espansiva del giudicato” (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 – 01).

3.1 – Fondata e assorbente è la censura circa la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto.

3.1.1 – In relazione alle aree adibite a deposito deve, innanzi tutto rilevarsi, che l’assunto della Commissione tributaria regionale circa la inclusione dei “depositi e garage commerciali” nella categoria XII della Tabella allegata al Regolamento Regolamento del Comune di Conca dei Marini, non trova riscontro nella indicata previsione della normativa secondaria dell’Ente impositore.

Il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale del Comune di Conca dei Marini, approvato con delibera consigliare n. 17 del 6 agosto 2014, (prodotto in allegato al ricorso), annovera, infatti, alla categoria XII: “night, sale di ritrovo, sale da ballo, circoli privati e simili”.

3.1.2 – Tanto premesso appare, comunque, decisiva la considerazione che la giurisprudenza di legittimità, in merito alla applicazione del tributo in esame ai depositi aziendali, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all’imposta, ai sensi del D.Lgs. 16 novembre 1993, n. 507, art. 62, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita ” (Sez. 5, Sentenza n. 19720 del 17/09/2010, Rv. 615218 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza 14/10/2016, n. 20778, n. m.; Sez. 5, Sentenza n. 2814 del 11/02/2005, Rv. 579904 01), colla conseguenza che ” spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici (…) avrebbero diritto ad una riduzione dell’imposizione ” (Sez. 5, sentenza n. 3543 del 07/03/ 2012, n. m.).

3.1.3 – A tali principi – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è attenuta la Commissione tributaria regionale, in quanto ha omesso di verificare se la contribuente avesse offerto la dimostrazione che, in relazione all’anno di imposizione, la specifica destinazione aziendale impressa ai depositi comportasse una capacità produttiva di rifiuti, diversa (e minore) rispetto alle altre aree operative occupate dalla azienda alberghiera; e, comunque, di dar conto della applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall’Ente impositore.

3.2 – Fondata è, altresì, la ulteriore censura della ricorrente circa la equiparazione tariffaria operata dalla Commissione tributaria regionale delle aree occupate dalle case vacanza alle ” civili abitazioni “.

Il Regolamento comunale cit. annovera, invece, in distinte categorie: ” locali ad uso di civile abitazione e sue pertinenze ” (cat. I) e ” strutture ricettive extralberghiere (legge regionale 24/11/2001), esercizi di affittacamere, case e apparta menti per vacanze, case per ferie, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, ostelli per la gioventù ” (cat. VII).

3.3 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso, nei sensi indicati; la cassazione della sentenza impugnata; e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2020

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