Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12301 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25131-2013 proposto da:

DITTA FERRAMENTA L., ((OMISSIS)), in persona del

titolare L.O., domiciliata ex lege in ROMA, rappresentata

e difesa dall’avvocato VITANTONIO CONTEDUCA giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A. e M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza non definitiva n. 109/2008 del TRIBUNALE DI

BRINDISI SEZIONE DISTACCATA DI FASANO depositata il 22/10/2008 e la

sentenza definitiva n. 217/2012 del TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE

DISTACCATA DI FASANO, depositata il 20/11/2012 (R.G.N. 308/2005);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel corso dell’anno (OMISSIS), M.C., in tre occasioni ((OMISSIS)), acquistò della merce per un totale di Lire 6.764.600 (attuali Euro 3.493,62) dalla ditta Ferramenta di L.O. in (OMISSIS), rilasciando tre distinte cambiali, poi protestate.

In forza di tali assunti, il titolare della ditta L.O., convenne in giudizio T.A., moglie del M., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 2030,05, quale residuo debito contratto dal marito e da essa garantito.

Nella contumacia della convenuta (cui la citazione era stata notificata in data 21 agosto 2003, ex art. 143 c.p.c.), il Giudice di pace di Fasano, all’esito dell’istruzione probatoria (con acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale), ritenuta sussistente la prestazione di garanzia fideiussoria da parte della T., con sentenza dell’aprile 2005, condannò la convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 2039,05, oltre accessori.

2. – Avverso tale decisione proponeva appello T.A., chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sentenza del Giudice di pace, rigettata la domanda dell’attore e che questi fosse condannato al risarcimento del danno.

4. – Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, con sentenza non definitiva del 22 ottobre 2008, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e disponeva con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, con rinnovazione dello stesso dinanzi al giudice di appello.

Il giudice di secondo grado rilevava, infatti, la nullità della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 1, essendo stato concesso alla T., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163-bis e 318 c.p.c., un termine inferiore ai trenta giorni per la comparizione. Ciò in quanto la notificazione della citazione, effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. il 21 agosto 2003, si sarebbe perfezionata dopo 20 giorni e, tuttavia, per la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, “il dies a quo andava individuato al 16-09-2003, con perfezionamento al 05-10-2003”; donde, la concessione di un termine a comparire inferiore a quello di legge, essendo l’udienza di prima comparizione fissata al 20 ottobre 2003.

Il Tribunale riteneva, quindi, la nullità di tutti gli atti susseguenti alla citazione, senza necessità, però, di rimettere la causa al primo giudice, non rientrando l’ipotesi di nullità rilevata in quelle contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c..

3. – Con sentenza definitiva resa pubblica il 20 novembre 2012, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano – all’esito di istruttoria (con acquisizione di documenti ed escussione di testimoni), dichiarato inammissibile l’intervento effettuato soltanto in sede di gravame da M.C. e dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento danni avanzata per la prima volta dall’appellante in sede di precisazione delle conclusioni -, accoglieva l’appello e, in totale riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda proposta dalla Ditta individuale L..

3.1. – Il Tribunale, nel ritenere infondata la domanda attorea, ravvisava profonde contraddizioni tra quanto dichiarato dalla Ditta Ferramenta L. nei propri atti introduttivi e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi. In particolare, dalla narrazione dei fatti posti a fondamento della pretesa attorea, si desumeva che la T. avesse prestato la fideiussione in via “espressa e anticipata”, quindi prima che il M. contraesse i tre debiti, garantendo così tutti i futuri debiti del marito, e che si sarebbe recata per tre volte presso la Ferramenta ( (OMISSIS)).

Dalle deposizioni testimoniali si evinceva, però, una diversa ricostruzione dei fatti.

Secondo la teste D.C. (dipendente della Ditta attrice), la T. si recò presso la Ferramenta per ben quattro volte, (OMISSIS), nonchè nel (OMISSIS), garantendo nell’agosto il solo pagamento delle cambiali e successivamente le forniture effettuate in favore del marito (OMISSIS).

Il teste L.V. (fratello del titolare della Ditta Ferramente L.) riferiva, invece, soltanto di due visite della moglie del debitore presso il negozio, precisando di non essere stato presente alla dichiarazione di garanzia resa dall’appellante.

Infine il teste Le. (cliente della Ditta attrice) riferiva che la T. si sarebbe recata nel negozio addirittura una quinta volta, (OMISSIS), occasione nella quale il M., in seguito ad un diverbio con il L., si sarebbe allontanato dal negozio senza aver acquistato alcuna merce, nonostante le garanzie prestate dalla moglie (circostanze, queste ultime, riferite dal solo Le. e del tutto divergenti dalla ricostruzione dei fatti prospettata dall’attore e dagli altri testi).

Il giudice di appello reputava, quindi, che, dalle predette deposizioni testimoniali, tra loro contraddittorie, non era possibile ricostruire con esattezza i fatti e stabilire se e quando l’appellante si fosse recata presso la Ferramenta di L. O., nè se avesse effettivamente prestato idonea garanzia per i debiti del marito.

Al contrario, dalla documentazione acquisita agli atti e, in particolare, dalla copia dei due assegni rilasciati dalla T. il 28 febbraio 2002 e 30 marzo 2002 in favore di M.C. e poi da questi girati al L., poteva evincersi che il M., essendo state protestate, tra l’ottobre e il dicembre 2001, le cambiali che aveva sottoscritto in favore del proprio creditore, versò finalmente nei confronti di quest’ultimo un acconto, girandogli i due assegni rilasciati dalla moglie.

Peraltro, soggiungeva il giudice del gravame, doveva escludersi che l’operazione economica così descritta fosse avvenuta “per motivi contabili e fiscali”, posto che la T. ben avrebbe potuto, nel corso delle “sue presunte visite presso la Ferramenta”, emettere gli assegni nei confronti del L., dato che “l’ordinamento giuridico e la prassi commerciale ben conoscono, da un lato, l’adempimento del terzo… cui la T. avrebbe potuto ricorrere emettendo gli assegni direttamente nei confronti del L. e, dall’altro, il pagamento a mezzo girata di assegni trasferibili emessi da terzi, di cui il M. si è evidentemente e validamente – avvalso”.

4. – Per la cassazione della sentenza non definitiva (n. 109/2008) e di quella definitiva (n. 217/2012) del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, pubblicate, rispettivamente il 22 ottobre 2008 ed il 20 novembre 2012, ricorre la Ditta Ferramente L., in persona del titolare L.O., affidando le sorti dell’impugnazione a dieci motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati T.A. e M.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, occorre dichiarare l’inammissibilità della nomina degli avvocati Roberto de Martino e Paolo Palanza, in luogo dell’originario difensore del ricorrente (avv. Conteduca, deceduto), avvenuta con procura, allegata ad “Istanza di prosecuzione del processo”, rilasciata dalla ditta individuale L. ed autenticata dall’avv. de martino.

Occorre, infatti, rammentare, alla stregua di orientamento consolidato, che, nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data (come quello in esame), se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dal citato art. 83, comma 2 (tra le tante, Cass., 26 marzo 2010, n. 7241).

Va, inoltre, osservato che, nel giudizio di cassazione, il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo (contrariamente a quanto si opina con la “Istanza di prosecuzione del processo” anzidetta), ma attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, ove la parte non abbia avuto il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (tra le altre, Cass., 20 settembre 2013, n. 21608): ciò che, nella specie, è, con tutta evidenza, da escludere, posto che il ricorrente ha avuto tempo e modo di nominare due nuovi difensori, sebbene tramite conferimento di irrituale procura.

A). – Il ricorrente propone tre motivi di ricorso avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Brindisi n. 109/2008.

a.l. – Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 “per errata applicazione della L. n. 742 del 1969 alla data della notifica dell’atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Fasano notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c.”.

La citazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado avveniva, con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c. in data 21 agosto 2003, così da perfezionarsi, secondo il disposto del detto art. 143, comma 3 con il decorso di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte. Risultava, quindi, rispettato il termine di 30 giorni per la comparizione, risultante dal combinato disposto degli artt. 163-bis e 318 c.p.c., essendo stata fissata la prima udienza il 20 agosto 2003.

Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, avrebbe quindi errato ad applicare la sospensione dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969 al perfezionamento della notifica, facendo così slittare il dies a quo del termine di venti giorni ex art. 143 c.p.c., comma 3, al 16 settembre 2003, con perfezionamento della notifica solo il 5 ottobre 2001 e, dunque, con concessione di un termine di prima comparizione inferiore ai trenta giorni e conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla citazione.

a.2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 318 c.p.c., per avere il Tribunale “ritenuto che l’attore avesse dato un termine a comparire inferiore a trenta giorni”.

Il giudice di appello avrebbe errato a ritenere non concessi i trenta giorni liberi per la prima comparizione, posto che la notifica, avvenuta il 21 agosto 2003, si era perfezionata il 10 settembre 2003 ed il termine di trenta giorni decorreva dal 16 settembre 2003, risultando utile per la convenuta, essendo l’udienza di comparizione fissata al 20 ottobre 2003.

a.3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 359 c.p.c..

Il Tribunale, una volta dichiarata la nullità dell’atto di citazione per difetto di un congruo termine a comparire, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Giudice di Pace affinchè ne disponesse la rinnovazione d’ufficio entro un termine perentorio, come previsto dall’art. 164 c.p.c., comma 2, e non procedere all’istruttoria.

a.4. – I primi tre motivi sono da scrutinarsi congiuntamente e, proprio in ragione della stretta connessione che li avvince, non possono trovare accoglimento.

La L. n. 742 del 1969, art. 1 espressamente indica, quale ambito di applicazione della sospensione per il periodo feriale, i termini processuali, ossia i termini “per il compimento degli atti del processo” (art. 152 c.p.c.), da intendersi come periodi di tempo entro i quali o dopo i quali deve o può compiersi una determinata attività processuale.

In detto ambito non può ricondursi il tempo, stabilito dalla legge, per il perfezionamento della notificazione (nella specie, i venti giorni successivi al compimento delle formalità prescritte di cui all’art. 143 c.p.c., comma 3), che non investe direttamente l’attività processuale della parte che deve dispiegarsi in certo periodo temporale, previsto dalla legge o dal giudice, ma rimane, invece, all’interno del sub-procedimento notificatorio, che esaurisce in sè i propri effetti legali.

Sicchè, venendo al caso in esame, la notificazione dell’atto di citazione, effettuata dalla Ditta L. il 21 agosto 2003, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., si era perfezionata il 10 settembre 2003, mentre era il termine, processuale, di prima comparizione di trenta giorni liberi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163-

bis e 318 c.p.c. – a dover decorrere, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1 dalla fine del periodo di sospensione feriale, ossia dal 16 settembre 2003, con esaurimento al 16 ottobre 2003 e, dunque, con ritualità della fissazione della prima udienza al successivo 20 ottobre 2003.

Tuttavia, non risultando violato il termine per la prima comparizione, nessuna rimessione al primo giudice avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale rimessione che, invece, in caso contrario e in assenza di sanatoria (ove il convenuto costituitosi non faccia richiesta di fissazione di nuova udienza), sarebbe stata necessaria, alla luce del costante orientamento di questa Corte:

cfr., tra le tante, Cass., 16 ottobre 2014, n. 21957, per cui il processo è correttamente proseguito dinanzi al giudice di appello, là dove, poi, nessuna censura viene sollevata dal ricorrente specificamente in ordine ad eventuale (e solo ipotetica) lesione del proprio diritto di difesa dalla rinnovazione dell’istruttoria (posto, del resto, che, con essa, è stato dato ingresso alle prove, orali e documentali, richieste dal medesimo originario attore).

B) Il ricorrente propone, altresì, sette motivi (con numerazione autonoma) avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, n. 217 del 2012.

b.1. – Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 (rectius: 1180) c.c. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso che gli assegni siano stati emessi dalla T. in favore del marito, e non direttamente del L., per motivi fiscali e contabili, facendo incongruo riferimento all’istituto dell’adempimento del terzo, che può trovare applicazione solo “quando il pagamento effettuato dal terzo avvenga tra privati”, ma non già nel caso – come quello di specie – “tra due ditte la Ferramenta L. e la ditta individuale M.”, “a ciò ostando le norme dettate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.

b.2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. “per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione ovvero mancato esame delle deposizioni del teste Tu.Pa. e del teste L. R., che dimostrano che il M.C. acquistò le forniture dalla ditta L. in qualità di ditta individuale e non di privato”.

Il Tribunale, nel non considerare affatto le deposizioni dei testi P. e La. – dalle quali si evinceva che gli acquisti erano effettuati dal M. in relazione allo svolgimento della attività edile della propria ditta individuale – avrebbe motivato in modo insufficiente ed illogico e in base ad una ratio decidendi priva di fondamento.

b.3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “per aver ritenuto prassi commerciale il trasferimento degli assegni che la T. A. emise all’ordine del marito M. e da questi ceduti alla creditrice ditta Ferramenta L. mediante girata in parziale pagamento della merce acquistata e garantita dalla T. A. invece che adempimento delle norme fiscali e tributarie”.

Il Tribunale avrebbe errato a non considerare affatto che il D.P.R. n. 600 del 1973 ed il D.P.R. n. 917 del 1986 “escludevano la contabilizzazione degli assegni nella forma ipotizzata… e la consentivano solo nella forma della girata diretta dal debitore al creditore, perchè sia la creditrice che la debitrice erano ditte con partite IVA e scritture contabili obbligatorie la cui tenuta doveva essere conforme alla norme in materia”, sia perchè, ove si fosse voluto considerare che gli acquisti furono effettuati dal M. in qualità di privato, “ugualmente non potevano gli assegni essere fatti direttamente alla creditrice Ferramenta L. per gli stessi motivi di ordine fiscale e contabile”.

b.4. – Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. “per violazione del principio iuxta et alligata et probata partium iudex decidere debet… per incongruità insufficienza e contraddittorietà delle argomentazioni”.

Il Tribunale, nel ritenere che non fosse stata raggiunta prova sufficiente in ordine alla sussistenza di una effettiva garanzia fideiussoria prestata dalla T. per le obbligazioni contratte dal marito, avrebbe reso una motivazione carente e del tutto illogica, basata su semplici “illazioni” e “deduzioni”, in violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio per cui il giudice deve fondare la sua decisione su quanto dedotto e provato dalle parti.

b.5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 116 c.p.c. “per incongruità, insufficienza e contraddittorietà delle argomentazioni”.

Il Tribunale, nell’argomentare sul trasferimento di denaro dal M. al L. in termini di adempimento del terzo e di pagamento a mezzo girata di assegni emessi da un terzo a favore del debitore, avrebbe reso “valutazioni contraddittorie, apodittiche, inaudite e assurde che non sorreggono la ratio decidendi che non si fonda su alcun ragionevole elemento”.

b.6. – Con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., n. 2, e art. 164 c.p.c., n. 2 “per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione con errore di valutazione (nell’affermare che non è stato possibile vagliare la veridicità delle descrizioni (della T.) rese dai testi dell’appellante in occasione delle deposizioni dagli stessi rese perchè manca in atti una descrizione fisica della T.”.

Il ricorrente – richiamando le deposizioni testimoniali di Anna D. C., dipendente e cognata di L., di Vincenzo L., fratello dell’attore, e di Lo.Al., cliente della Ditta Ferramenta, dalle quali dovrebbe desumersi che effettivamente la T. aveva garantito i debiti del marito – deduce che il Tribunale avrebbe errato ad escludere che la T. si fosse recata presso la Ferramenta L., là dove, poi, “la descrizione fisica delle parti” non è prevista come ipotesi di nullità della citazione.

b.7. – Con il settimo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 113 – 115 c.p.c. e art. 2679 c.c. “per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”.

Il ricorrente (richiamando le deposizioni testimoniali di cui al sesto motivo, oltre a quella del teste P.) sostiene l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha escluso la sussistenza della fideiussione – quale fatto storico controverso –

e stabilito che appariva più verosimile che la T. avesse emesso i due assegni in favore del marito “in parziale pagamento della merce acquistata”.

b.8. – I motivi primo, secondo terzo e quinto sono inammissibili.

Essi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che (cfr. sintesi al 3.1. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia) si incentra sulla valutazione delle risultanze processuali –

testimonianze assunte ed assegni versati in atti – per escludere, in fatto, la sussistenza di un accordo integrante una fideiussione della T. per i debiti del marito, M., in favore del creditore, la ditta individuale Ferramenta L..

In siffatto contesto le argomentazioni in punto di rilevanza dell’istituto dell’adempimento del terzo o di pagamento a mezzo di girata di assegni trasferibili emessi da terzi (quale evento ritenuto effettivamente concretatosi) sono soltanto rafforzativi del convincimento del giudice, ma non già decisivi, trovando la decisione autonomo ed esaustivo fondamento nell’accertamento in fatto suddetto. Ciò, dunque, risulta dirimente ai fini dello scrutinio delle censure, anche prescindere dall’effettiva pertinenza giuridica delle ragioni di doglianza del ricorrente.

b.9. – Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

E’ inammissibile là dove deduce in modo del tutto generico la palese illogicità della motivazione, poichè – a tacer d’altro – avrebbe dovuto specificamente calibrare l’eventuale censura in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporia per essere la sentenza definitiva (cui il motivo si rivolge) stata pubblicata il 20 novembre 2012, e dunque evidenziare quale fosse il fatto controverso e decisivo su cui vi era stato l'(eventuale) omesso esame del giudice del merito e non già soffermarsi su (eventuali) aporie della sentenza impugnata.

E’ manifestamente infondato là dove si duole della violazione del principio “iuxta et alligata et probata partium iudex decidere debet”, posto che la decisione di appello si fonda proprio sulle prove dedotte dalle parti (e, segnatamente, dallo stesso attore, attuale ricorrente) e in base alla valutazione che delle stesse ha fornito il Tribunale, senza attingere a “scienza privata”.

b.10. – Il sesto e settimo motivo sono inammissibili.

Essi, al di là di taluni profili di censura che deducono vizi del tutto eccentrici rispetto alla portata della sentenza impugnata (non venendo affatto in rilievo aspetti che attengono al contenuto dell’atto di citazione ed alla correlata nullità per mancata individuazione delle parti), si incentrano sulla valutazione che il Tribunale ha effettuato delle deposizioni testimoniali in ordine al fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti concernente l’esistenza di un contratto di fideiussione tra la Ditta Ferramenta L. e la moglie del debitore M., ossia T. A..

Fatto decisivo su cui il giudice di secondo grado ha incentrato il proprio esame, escludendo – con motivazione tutt’altro che apparente (cfr. la già richiamata sintesi al 3.1. del “Ritenuto in fatto”) –

che detto contratto si fosse concluso.

Sicchè, come detto, applicandosi nel presente giudizio la disposizione di cui al citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, occorre rammentare che il vizio veicolabile in base alla predetta norma processuale è, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (anzitutto Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), soltanto quello relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Con la conseguenza che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Con l’ulteriore puntualizzazione per cui “la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorietà della stessa (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1241; Cass., 6 luglio 2015, n. 13928).

Nella specie, il ricorrente si è discostato palesemente dal paradigma anzidetto, insistendo a denunciare (anche nella sostanza) un vizio di insufficienza e/o contraddittoria della motivazione della sentenza impugnata – della quale, secondo quanto già rilevato, è da escludere che sia “apparente” alla stregua della previgente disposizione processuale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, in ogni caso, centrato su (asserite) carenze in ordine all’esame delle prove testimoniali, che, come detto, non integrano, di per sè, l'”omesso esame del fatto”.

C) Il ricorso va, dunque, rigettato.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati T. e M..

In ragione del rigetto del ricorso occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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