Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12301 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. II, 07/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE MARAB S.R.L. C.F. (OMISSIS) in persona del suo

Amministratore Unico Sig. M.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BETTI FIORENZA;

– ricorrente –

contro

S.M.C. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. COLOMBO

436, presso lo studio dell’avvocato CARUSO BIANCA MARIA, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1661/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Immobiliare Marab srl, con atto di citazione del 26 febbraio 1887, proprietaria di un box sito nel complesso immobiliare di (OMISSIS), conveniva in giudizio davanti alla Pretura di Milano B.M. e S.M. C. proprietari, a loro volta, di un box sito nello stesso complesso e confinante con quello del l’Immobiliare Marab per ivi sentirli condannare all’abbattimento del muro divisorio esistente tra i due boxes ed alla ricostruzione di un nuovo muro sull’accertato confine divisorio tra i due enti.

si costituivano B. e S., che contestavano la domanda attorea perchè non avevano mai proceduto alle modifiche ed accorpamento contestati, e proponevano domanda riconvenzionale, sostenendo di aver usucapito le porzione occupata, in quanto il loro possesso, unitamente a quello del loro; dante causa D.E., si sarebbe protratto per un periodo superiore ai venti anni.

Il Tribunale di Milano, subentrato alla Pretura di Milano, con sentenza n. 14 del 2000, rigettava tutte le domande delle parti.

Proponeva appello la società Immobiliare Marab, chiedendo l’integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano.

Si costituivano B. e S. svolgendo appello incidentale, volto ad accertare e dichiarare in proprio favore l’intervenuta usucapione delle porzioni del box rivendicato dall’Immobiliare Marab srl.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1661 del 2005, respingeva la domanda di rivendica avanzata dall’immobiliare Marab srl e dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione ai sensi dell’art. 1158 cod. civ. in capo ai B. e S. a danno dell’Immobiliare Marab srl..

La Corte territoriale osservava che la CTU aveva chiarito che gli attuali confini dei boxes di cui si chiedeva il regolamento erano esattamente quelli progettati e Realizzati dal costruttore. Tale chiarimento, secondo la Corte, escludeva il fatto che sia i convenuti sia i danti causa avessero modificato gli attuali confini e confermava il fatto che tutte le parti in causa si trovavano in una situazione di fatto difforme da quella risultante dalle planimetrie catastali. Evidenziava la Corte che il CTU aveva specificato che la Cooperativa (OMISSIS) aveva presentato al Comune i progetti ed aveva realizzato i diversi box secondo lo Schema progettuale che corrispondeva allo stato dei luoghi rilevato in posto, che una mancanza di coordinamento dovuto a cause ignote aveva fatto si che la denuncia catastale dei diversi box fosse eseguita in maniera difforme dallo stato Affettivo dei luoghi. Considerava, ancora la Corte di appello di Milano, che unito il possesso dei B. e S. a quello del loro dante causa, possesso acquisito da quest’ultimo dalla data dell’assegnazione e, cioè, dal 6 novembre 1974, alla data della notifica della citazione e cioè alla data del 26 febbraio 1997, era ormai ampiamente compiuto il termine di possesso utile ad usucapire il bene.

La cassazione della sentenza n. 1661 del 2005 della Corte di Appello di Milano è stata chiesta dalla società Immobiliare Marab srl, con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. B. e S. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione d’inammissibilità dedotta da B. e S. (cioè, dai controricorrenti) per novità della domanda, con la quale la società Immobiliare Marab chiede di respingersi, in via principale, l’avversaria istanza di accertamento dell’usucapione della porzione di box oggetto del presente procedimento, perchè, nei precedenti gradi di giudizio la Marab ha domandato solo di accertare e dichiarare in capo a se medesima la proprietà del box n. (OMISSIS) e non di respingere la domanda di usucapione dei coniugi B. ed ha, pertanto, prodotto nella presente fase più che una precisazione delle proprie conclusioni.

Secondo i resistenti, le due domande:

1) di rigetto dell’usucapione della società ricorrente e 2) di accertamento della proprietà della stessa società, sono domande diverse e non costituiscono l’una la specificazione dell’altra.

Pertanto – ritengono ancora i resistenti – la nuova richiesta di respingere la domanda di usucapione degli stessi costituirebbe un inedito illegittimo che pregiudica la corretta instaurazione del contraddittorio e il diritto di difesa di controparte.

1.= la censura non merita di essere accolta perchè la domanda di cui si dice, cioè, la domanda di accertamento dell’usucapione è stata introdotta dai controricorrenti sin dal primo grado del giudizio e su di essa si è instaurato sin d’allora il contraddittorio.

2= Con il primo motivo la società Immobiliare Marab srl lamenta la violazione dell’art. 1158 cod. civ. e dell’art. 1146, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 13. Secondo la ricorrente la Corte territoriale non ha indicato con i necessari crismi di certezza ed inequivocabilità il momento di partenza del possesso ai fini della decorrenza del periodo ventennale. Non sarebbe sufficiente, sempre Secondo il ricorrente, dare per dimostrato il momento di partenza del possesso per la considerazione che la situazione di fatto constatata dal perito durante l’indagine peritale sarebbe quella esistente nel 1974. Epperò, la relazione peritale non è del tutto chiara: a) il CTU esclude che vi sia stata trasformazione rispetto allo stato originario senza precisare, nè dare conto quale fosse la Situazione originaria; b) equivoche sono le affermazioni del CTU, secondo cui il box per cui è causa si trova tra due stecche di box di differente tipologia ed in paso di trasformazione successive, si riscontrerebbero condizioni diverse dello stato di osservazione, ma non specifica quali siano le condizioni diverse: c) il CTU adombra una spiegazione non convincente, secondo la ricorrente, in ordine alla difformità tra l’identificazione catastale del box rispetto alla situazione di fatto.

12.1.= Il motivo non merita di essere accolto. La ricorrente, a ben vedere, con questa censura sottopone all’attenzione di questa Corte la necessità di una nuova valutazione delle prove ed, in particolare, della relazione peritale valutate e poste a fondamento della decisione assunta dal Giudice di merito. Epperò, una nuova valutazione di merito non può essere chiesta alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità.

2.2.= Tuttavia, e comunque sia, il motivo in esame non può essere accolto non solo perchè la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la decisione assunta ma, anche, perchè ha correttamente indicato le ragioni di fatto e di diritto che hanno consentito d’identificare gli estremi della fattispecie dell’usucapione. Avuto riguardo all’ipotesi in esame, è corretto che la Corte territoriale ritenesse che la situazione iniziate d’identificazione del box oggetto di giudizio fosse quella che il CTU aveva riscontrato nella situazione attuale, perchè la situazione attuale era esattamente corrispondente a quella indicata dai progetti presentati al Comune e realizzata dal costruttore. E’, altresì, corretta la convinzione della Corte territoriale che il possesso “uti dominus” del box oggetto di giudizio fosse iniziato dal momento in cui l’impresa costruttrice ha assegnato il relativo box al legittimo proprietario (nell’ipotesi D.E.) e, dunque, dal 1974. così come risulta dall’atto di compravendita, il quale fa; riferimento al box e lo indica secondo un disegno planimetrico allegato. Così come, priva da vizi logici e giuridici, è l’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale il box oggetto del giudizio è stato fatto oggetto di continuativo pacifico e pubblico possesso da parte dell’originario assegnatario e quindi da parte dei suoi successori. Tali presupposti, dunque, non potevano non essere sufficienti a far ritenere compresenti gli estremi della fattispecie dell’usucapione, stando ad una lettura combinata degli artt. 1158 e 1146 cod. civ..

3.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione per mancata valutazione delle prove orali svolte durante il giudizio di primo grado in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e/o violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., 1 comma dell’art. 116 c.p.c., comma 1, dell’art. 132 c.p.c., n. 4 dell’art. 61 c.p.c., comma 1 e dell’art. 191 c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’aver omesso di valutare la prova testimoniale espletata e nel non aver tenuto nel dovuto conto quanto alcuni testi hanno dichiarato. E, Soprattutto, aver disatteso la così chiara testimonianza di B.M., il quale ha affermato “ho acquistato la casa nella cooperativa di Settala nel 1973. Ricordo che originariamente il box d’angolo n. 35 era rettangolare e che successivamente i sigg. D. o D. proprietari, l’hanno ampliato sui due lati destro e sinistro”.

3.1.= Anche questo motivo non merita di essere accolto: a) sia perchè il mancato riferimento esplicito alla prova testimoniale acquisita in giudizio non significa, necessariamente, che il giudice di merito non abbia valutato la stessa e non l’abbia implicitamente disattesa; b) sia perchè la prova testimoniale riferita dalla ricorrente non è univoca anzi è sotto diversi aspetti contraddittoria e assai generica; c) sia, ancora, perchè ammesso pure che ove il giudice avesse valutato la prova testimoniale non vi sarebbe certezza oggettiva che il giudice di merito non avrebbe potuto acclarare lo stesso risultato in ragione degli elementi, dei dati e dei fatti evidenziati dal CTU. 3.1.a.= Va qui osservato che spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove acquisite, controllare la loro attendibilità e concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

3.1.b.= Di più: sul punto è opportuno ribadirsi l’indirizzo consolidato di questa stessa Corte, in base al quale la valutazione delle varie risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nell’adottare la propria statuizione, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass.., 20.3.2008 n. 7600). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia, dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero, una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (sent.

n. 313 del 10/01/2011);

3.1.c.= Va, altresì, ribadito l’orientamento consolidato di questa stessa Corte, secondo cui il vizio di motivazione per omessa valutazione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione, solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e. quindi, ove la prova non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.

3.2.= La sentenza della corte di appello di Milano, insomma, ha seguito correttamente orientamenti giurisprudenziali consolidati anche di questa Corte. Essa, non presenta vizi logici, nè manca di adeguata motivazione, nè la motivazione è insufficiente. La Corte territoriale ha ritenuto di porre a fondamento del suo giudizio i risultati affermati dal perito di ufficio. D”altra parte, e a ben vedere i dati affermati dal perito trovavano riscontro in alcune affermazioni di alcuni testi e sotto altro aspetto non erano del tutto smentiti da altri testimoni, salvo una testimonianza di cui si è detto in precedenza, non in grado, tuttavia, a capovolgere ogni altro risultato probatorio. In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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