Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12300 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13246-2018 proposto da:

COMUNE DI CONCA DEI MARINI, in persona del Sindaco pro tempore, con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE

MATONTI, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

CRISCUOLO SALVATORE & C SAS, in persona del Socio accomandatario,

con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIUSEPPE CAMERA, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8399/2017 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMERA che si riporta agli

scritti.

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 8399/17 del 26 settembre 2017, pubblicata l’11 ottobre 2017 e notificata, mediante consegna diretta il 31 ottobre 2017 all’Ente impositore, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 5892/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla società contribuente Criscuolo Salvatore & C., s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Comune di Conca dei Marini, avverso l’avviso di liquidazione recante il complessivo importo di Euro 29.270,00 a titolo di tassa rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2015, riducendo, in conformità della richiesta della ricorrente, l’importo del tributo in Euro 16.689,00.

2. – L’Ente impositore, mediante atto del 9 aprile 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La società contribuente ha resistito mediante controricorso del 22 maggio 2018.

E, con memoria del 3 gennaio 2020, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

L’eccezione, in tal senso formulata dalla controricorrente, è per verso fondata.

L’impugnazione è stata tardivamente proposta dopo la scadenza del termine perentorio (c.d. breve) di sessanta giorni decorrente dalla notificazione all’Ente impositore della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1.

Della ridetta notificazione, eseguita il 31 gennaio 2017, mediante consegna diretta al Comune di Conca dei Marini, la contro-ricorrente ha offerto la prova mediante pertinente produzione, allegata al controricorso, della copia della copia del provvedimento consegnato, recante gli estremi del protocollo di ricezione n. 3.544 del 31/01/2017.

Il dato – in carenza di contestazioni dell’Ente impositore ricorrente – è da ritenersi assolutamente pacifico.

In punto di diritto è appena il caso di aggiungere – con riferimento alle forme della notificazione eseguita – che la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto, secondo il quale ” nel processo tributario, è idonea a far decorrere il termine c.d. breve per impugnare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, (come novellato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall’art. 10 del detto decreto ” (Sez. 5, Ordinanza n. 16554 del 22/06/2018, Rv. 649202 – 01; ed, esattamente in termini, con riferimento alla notificazione della sentenza della commissione tributaria regionale, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione: Sez. 5 -, Ordinanza n. 4616 del 28/02/2018, Rv. 647548 – 01).

Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso.

2 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3. – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro millesettecento per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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