Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12300 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4072-2012 proposto da:

COMUNE DI BORDIGHERA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO PICIOCCHI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA CARITA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 122/2010 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 17/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’Istituto Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de Paoli impugnava gli avvisi di accertamento con cui il Comune di Bordighera aveva accertato per le annualità 2002 e 2003 la debenza dell’Ici in relazione ad un complesso ricettivo a carattere turistico-sociale con destinazione di casa per ferie. La commissione tributaria provinciale di Imperia rigettava il ricorso. La commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello del contribuente sul rilievo che sussistevano i presupposti per l’esenzione Ici ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 39 convertito dalla L. n. 248 del 2006.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Bordighera affidato a tre motivi illustrati con memoria. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo per essere stato proposto oltre il termine di un anno, prolungato di 46 giorni per la sospensione dovuta al periodo feriale, previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Invero la sentenza impugnata è stata depositata il 17 dicembre 2010 ed il ricorso è stato presentato per la notifica il 2.2.2012, laddove il termine ultimo scadeva il 1.2.2012.

Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del contribuente.

PQM

 

La corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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