Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12300 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22521-2013 proposto da:

GENERALI ITALIA S.P.A., in persona dei suoi procuratori e legali

rappresentanti Avv. T.G. e Dott. B.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo

studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLO SCOFONE e ANTONELLA IANNOTTA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/04/2013, R.G.N. 128/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato CARLO SCOFONE;

udito l’Avvocato ANTONELLA IANNOTTA;

udito l’Avvocato GIACOMO AIELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Assicurazioni Generali S.p.A. convenne in giudizio il Ministero dello sviluppo economico per sentir dichiarata l’estinzione della polizza fideiussoria n. (OMISSIS) e, quindi, conseguire la condanna del convenuto Ministero alla restituzione della somma ad esso corrisposta in forza della citata polizza, oltre accessori.

A sostegno della spiegata pretesa di ripetizione ex art. 2033 c.c., la società attrice sostenne che, essendo inutilmente trascorsi i 36 mesi di durata della garanzia contrattualmente previsti, senza che fosse intervenuto nel frattempo il decreto di revoca del contributo assegnato in via provvisoria al debitore garantito (Marco Medical s.r.l.) ai sensi della L. n. 488 del 1992, la polizza fideiussoria era stata escussa in assenza dei presupposti di cui al contratto e, dunque, il pagamento in base ad essa eseguito doveva ritenersi indebito, giacchè dettato dalla sola esigenza di evitare danni ulteriori derivanti dal provvedimento di fermo amministrativo assunto dal Ministero.

1.1. – L’adito Tribunale di Trieste, nel contraddittorio con il costituito Ministero dello sviluppo economico qualificando come contratto autonomo di garanzia la polizza fideiussoria de qua e reputando, di conseguenza, che l’azione di ripetizione doveva essere esperita non nei confronti del Ministero/creditore beneficiario, bensì solamente nei confronti del debitore garantito rigettò la domanda attrice.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione la Assicurazioni Generali S.p.A., che la Corte d’Appello di Trieste, nel contraddittorio con il Ministero dello sviluppo economico, rigettava con sentenza resa pubblica il 16 aprile 2013, confermando integralmente la sentenza appellata, sia pure con diversa motivazione.

2.1. – La Corte territoriale osservava che “dalla documentazione versata in causa dall’odierna appellante risulta(va) che la polizza di cui è causa (aveva) per oggetto solo l’anticipazione della prima quota del contributo complessivo di Euro 1.130.504,00 assegnato in via provvisoria, ai sensi della L. n. 488 del 1992, alla s.p.a.

Marco Medical” e, in secondo luogo, che il predetto contributo “(era) stato erogato in data 15 Luglio 2002 e che in data 11 Febbraio 2005 la Banca concessionaria (aveva) provveduto all’escussione della polizza fideiussoria, così come previsto dall’art. 1 del contratto, con raccomandata inviata anche alla contraente, contenente l’indicazione delle relative motivazioni, alle quali, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, Assicurazioni Generali s.p.a. non poteva opporre nessuna eccezione”.

La Corte d’Appello proseguiva affermando che “a fronte della menzionata raccomandata inviata dalla banca concessionaria entro i termini di validità della polizza e secondo le disposizioni contenute nella stessa, Assicurazioni Generali s.p.a. non potesse xifiutare il pagamento”.

Il giudice del gravame, invero, rilevava che le Condizioni di assicurazione “non subordinano in alcun modo l’escussione della polizza al provvedimento di revoca di cui al D.M. n. 527 del 1995, art. 8 mentre il riferimento contenuto nelle stesse alla L. n. 488 del 1992 vale semplicemente a descrivere le caratteristiche dell’inadempimento che riguarda una congerie di obblighi posti a carico del beneficiario e volti ad assicurare la destinazione del denaro al fine pubblico per il quale è erogato”.

La Corte territoriale, pertanto, dopo aver affermato che il decreto di revoca del contributo non costituiva il presupposto per l’escussione della polizza fideiussoria e che il termine di durata di 36 mesi della garanzia non si riferisce alla richiesta di pagamento del Ministero, ma al maturarsi dell’inadempimento, concludeva nel senso che non occorreva che nei 36 mesi di validità della polizza fosse intervenuta la revoca del beneficio, essendo sufficiente, invece, che in tale periodo fosse maturato l’inadempimento del debitore garantito.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Generali Italia S.p.A. (già Assicurazioni Generali S.p.A.) sulla base di due articolati motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con il primo articolato mezzo si denuncia:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e dei principi e norme che disciplinano la domanda di ripetizione di indebito oggettivo e che impongono ai fini della decisione di tale domanda la valutazione dell’esistenza o meno del titolo giustificativo dell’attribuzione e, quindi, dell’esistenza dell’obbligazione che giustifichi il pagamento: art. 360 c.p.c., n. 3;

– Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: esistenza del titolo e/o dell’obbligazione giustificativa dell’attribuzione: art. 360 c.p.c., n. 5;

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1938, 1939 e 1941 c.c., e dei principi e norme che disciplinano il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, rilevante, sul piano sostanziale e in sede di ripetizione di indebito, anche con riferimento alla garanzia “autonoma” o “a prima richiesta”, in cui il fideiussore abbia rinunciato ad opporre le eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., in sede di escussione, nel senso che l’obbligazione di garanzia non sussiste se non viene ad esistenza l’obbligazione garantita: art. 360 c.p.c., n. 3;

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 c.c., in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., e dei principi e norme che disciplinano l’interpretazione del contratto, nel senso che lo stesso vincola le parti all’effettivo contenuto dell’accordo, che va determinato in relazione a quanto dalle stesse previsto e voluto e, anche, con riferimento alle specifiche norme di legge e regolamentari espressamente richiamati e voluti dalle parti e di cui alla L. n. 488 del 1992, artt. 7 e 8, del Regolamento n. 527 del 1995 ed agli artt. 7 e 9 della Circolare Ministeriale n. 900315 del 14.7.2000, tenuto conto del contenuto dell’accordo e delle clausole, che vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto: art. 360 c.p.c., n. 3;

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 Regolamento Ministeriale n. 527 del 1995 e dell’art. 7 e art. 9.1. della Circolare n. 900315 del 14.7.00, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 28.7.2000 e dei principi e norme che ai sensi della L. n. 488 del 1992 e del Regolamento e delle circolari di attuazione, disciplinano la concessione delle agevolazioni e la revoca delle stesse e che prevedono che il decreto di revoca costituisce titolo da cui scaturisce l’obbligazione di restituzione delle agevolazioni erogate:

art. 360 c.p.c., n. 3″.

Sulle anzidette rubricate censure il ricorso si diffonde da p. 5 a p. 16.

2.- Con il secondo, e anch’esso articolato, mezzo si denuncia:

“a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. e dei principi che disciplinano l’interpretazione del contratto attraverso la valutazione della comune intenzione delle parti e della interpretazione complessiva delle clausole: art. 360 c.p.c., n. 3;

b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 c.c. e dei principi che disciplinano l’interpretazione del contratto ed in particolare dell’interpretazione contro lo stipulatore delle clausole: art. 360 c.p.c., n. 3;

c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. in relazione agli artt. 1362 e 1367 c.c. e delle norme che disciplinano l’efficacia del contratto, con riferimento anche agli artt. 1936, 1937, 1939 e 1940 c.c., nel senso che la definizione dell’efficacia del contratto va intesa quale idoneità a produrre effetti: art. 360 c.p.c., n. 3;

d) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e degli artt. 8, lett. c1) e dell’art. 7.1 Regolamento Ministeriale n. 527 del 1995 e succ. mod. (pubblicato in G.U. 15/12/1995 n. 292) con riferimento alla determinazione dei termini di avvio del procedimento di revoca e di adeguatezza della efficacia della garanzia imposta dal Ministero: art. 360 c.p.c., n. 3;

e) Violazione e falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8 nonchè dell’art. 1362 c.c. e ss. omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla idoneità del decreto di revoca delle agevolazioni a costituire titolo da cui scaturisce l’obbligazione garantita e titolo esecutivo verso il garante: art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sulle anzidette rubricate censure il ricorso si diffonde da p. 16 a p. 24.

3. – La ricorrente illustra le doglianze anche tramite la memoria ex art. 378 c.p.c., la quale, infine (par. 2, da p. 7 a p. 9), dà atto “che, nelle more, con riferimento alla stessa questione oggetto della presente vertenza, è già intervenuta la decisione di codesta Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile – Terza” (a tal riguardo si indicano le sentenze nn. 3980, 3981, 3982, 3983, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4546, 4547, 4548 e 4549 del 2015).

Le Generali Italia S.p.A. sostengono che le pronunce anzidette recherebbero statuizioni contraddittorie, giacchè “mentre, da un lato, si riconosce e si ribadisce l’autonomia dell’obbligazione del garante di cui alla polizza – come tale, svincolata dall’obbligazione e, quindi, dall’adempimento del soggetto beneficiario delle agevolazioni – dall’altro lato, ai fini della operatività della garanzia, il cui termine di efficacia è circoscritto entro 36 mesi dall’erogazione della Prima Quota di Anticipazione, si dà rilevanza alla mera comunicazione e/o denuncia dell’inadempimento del beneficiario, anzichè al decreto di revoca, che pure viene considerato (e non può essere diversamente sulla base di quanto stabilito dallo stesso Regolamento Ministeriale n. 527/1995 e dalla Circolare n. 9000315/2000) presupposto necessario, anche se successivo, per il sorgere dell’obbligazione restitutoria della somma erogata e per l’escussione della garanzia”.

5. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono infondati alla luce del principio di diritto – cui il Collegio intende dare continuità, in assenza di ragioni idonee per mutare orientamento –

espresso dalle sentenze innanzi citate, secondo cui “nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella L. 19 dicembre 1992, n. 488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l’intervento di un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione” (segnatamente, Cass., 27 febbraio 2015, n. 3980, che, al pari delle altre, ha statuito su censure identiche a quelle svolte con il presente ricorso).

5.1. – Principio di diritto che è sorretto da argomentazioni a sostegno della ratio decidendi che non prestano il fianco alle surriporate critiche di contraddittorietà mosse con la citata memoria di parte, come si evince chiaramente dal dispiegarsi complessivo della motivazione di seguito trascritta (e relativa, segnatamente, alla citata sentenza n. 3980 del 2015), cui il Collegio aderisce pienamente, anche per quanto concerne lo scrutinio delle censure veicolate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In tal senso, dunque:

“4. – In via preliminare, non sono fondate le doglianze di vizio motivazionale, dispiegate ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134: norma applicabile per essere la sentenza gravata stata pubblicata dopo il di 11.9.12, secondo quanto previsto dalla cit. Legge, art. 54, comma 3), a mente della quale disposizione è motivo di ricorso per cassazione un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. 4.1. Invero, l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha comportato la riduzione del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità al minimo costituzionale (Casa. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Caso.

9 giugno 2014, n. 12928; Caos. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881): sicchè la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed Immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti. Pertanto, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi fosse pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico –

principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia) – ovvero che esso sia, sempre esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza motivazionale, inficiato dalla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure da una motivazione apparente, oppure da un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, oppure ancora da una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. 4.2. E’ a dir poco evidente che, nella fattispecie, una ricostruzione del fatto – per quanto sobria –

pienamente sussiste e che non è affetta dai vizi appena indicati come soli ormai rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato: sicchè la relativa doglianza è infondata.

5. – Ancora, giova ricordare che (tra le ultime, v. Cass. 16 maggio 2014, n. 10845), essendo le questioni attinenti all’interpretazione dei contratti rimesse alla discrezionale valutazione del giudice del merito e suscettibili di riesame ìn sede di legittimità solo dimostrando la violazione delle norme in tema di interpretazione, o l’illogicità o l’insufficienza della motivazione, è onere del ricorrente di riprodurre integralmente nel ricorso le clausole che assume essere state male interpretate e specificare sotto quali aspetti, ed in quali termini, esse sarebbero ambigue, non chiare o suscettibili di diversa lettura; infatti, in tema di interpretazione del contratto o di atti negoziali, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.: Cass. 31 marzo 2006. n. 7597; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2109; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17324).

Per di più, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico: pertanto, l’adozione dei criteri ulteriori rispetto a quelli degli artt. 1362 e 1363 c.c., non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto e mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; sulla prima parte, v. altresì, tra le molte, Cass. 22 marzo 2010, n. 6852, ovvero Cass. 25 ottobre 2005, n. 20660). In sostanza (Cass. 11 marzo 2014, n. 5595), è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, sicchè, quando esso risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa.

6. – Ora, a prescindere dai seri dubbi di ammissibilità del ricorso per mancata chiara ed espressa indicazione della sede processuale di produzione dei documenti contrattuali presi in esame (ribadita, anche sotto il profilo dell’indefettibilità dell’indicazione al sensi dell’art. 369 c.p.c., anche di recente da Cass. 11 giugno 2014, n. 13248, ove altri riferimenti; e comunque v., tra le innumerevoli altre: Case., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Caos. 1 febbraio 1995, n. 1161; Caos. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751;

Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Casa. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072), è comunque infondata ogni doglianza di violazione o falsa interpretazione della normativa in tema di ripetizione di indebito o di contratto di assicurazione: e tanto anche se la relativa questione viene a rilevare in rapporto alla concreta determinazione del contenuto dell’autoregolamentazione di interessi trasfusa nel singolo negozio assicurativo di cuì è controversia.

6.1. Infatti la corte territoriale, sia pure succintamente motivando sul punto, ha preso in esame proprio la questione centrale agitata dall’odierna ricorrente, circa l’individuazione del termine finale di efficacia della garanzia e la qualificazione, quale fondamento – o meno dell’obbligazione di restituzione della cauzione oggetto della garanzia stessa, di un formale provvedimento di revoca, invece nella specie mancato: in particolare, risolvendolo nel senso della sufficienza, ai fini dell’obbligazione, della “escussione” o comunque della mera richiesta della banca concessionaria entro il termine di efficacia della polizza, per la sufficienza del venire ad esistenza dei fatti legittimanti la revoca, nella loro ontologica esistenza e perfino nella valutazione soggettiva, ad opera della banca concessionaria vigilante sul sistema di erogazioni, della loro sussistenza.

Tanto assorbe i primi profili di censura in ordine alla scorretta individuazione dei presupposti di operatività della ripetizione di indebito espressamente invocata fin dall’atto di citazione, ma rende irrilevanti i pure attentamente Approfonditi argomenti in tema di qualificazione del contratto come autonomo di garanzia oppur no, ovvero di distinzione tra durata ed efficacia ed escussione: visto che tutto può risolversi alla stregua della disciplina di settore, in quanto le parti hanno appunto voluto trasfonderla come parametro e riferimento diretto di determinazione dell’autoregolamentazione trasfusa nel singolo contratto, della cui interpretazione si discute oggi.

6.2. Diviene invero decisiva l’interpretazione del contratto, visto che esso fa, per libera determinazione delle parti (e finanche della parte pubblica, che ha predisposto lo schema contrattuale), riferimento alla normativa di settore. Al riguardo, la polizza sottoscritta dall’impresa richiedente l’agevolazione e dall’assicuratrice odierna ricorrente prevede, secondo quanto testualmente riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità:

– al suo art. 1, che “la sottoscritta società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l’importo garantito con il presente atto, qualora la ditta obbligata non abbia provveduto a restituire in tutto o in parte, l’importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero e dalla concessionaria, con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, sulle basi delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni della L. n. 488 del 1992, e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la ditta obbligata debitrice in tutto o in parte per quanto erogato a titolo di anticipazione”;

– al suo art. 3, che “la durata della garanzia ha efficacia per il periodo massimo di trentasei mesi dall’erogazione dell’importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo della detta prima quota erogata e l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati”.

7. – Ritiene la Corte indispensabile mantenere concettualmente distinta l’obbligazione di restituzione della cauzione da quella di restituzione delle agevolazioni, quand’anche solo della prima quota, cui la cauzione stessa è rapportata; per poi individuare il momento di insorgenza della prima alla stregua della normativa di settore, quale elemento di riferimento espressamente posto a base della concreta autoregolamentazione contrattuale.

7.1. In materia di contributi ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488 (di “conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla L. 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive. Ecologia.”), l’erogazione della prima rata – che è quanto qui interessa – avviene previa prestazione di idonea garanzia o, con termine anodino, cauzione.

Sul punto, alla legge suddetta è seguito il D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, oggetto di non poche modifiche e integrazioni: di esse, un primo testo unificato ed aggiornato si deve al decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 120 del 24 maggio 2000 (redatto dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi dell’art. 11, comma 2 Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del D.M. n. 527 del 1995, integrate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note), cui è seguito il D.M. 24 maggio 2000, pubbl. sulla G.U. n. 123 del 29 maggio 2000, ad articolo unico (ma articolato su più commi), a sua volta corretto dal decreto ministeriale 27 luglio 2000 (in G.U. n. 183 del 7.8.00), ma limitatamente al tasso degli interessi della quota della cauzione depositata in contanti.

Ulteriori indicazioni sono state impartite dalla Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (pubbl. nel S.O. n. 122 della G.U. n. 175 del 28 luglio 2000), integrata e modificata, per le domande presentate a partire dal bando del 2001, con circolare n. 900119 del 23 febbraio 2001.

7.2. Più specificamente, secondo quanto stabilito dal D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni (tra cui il richiamato decreto 24 maggio 2000), soprattutto al suo art. 5, comma 4 bis, tra la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione deve esservi la ricevuta del versamento di una cauzione da parte dell’impresa istante, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di pari importo della cauzione medesima, a garanzia della volontà di quest’ultima di realizzare il programma agevolato.

A mente, poi, dell’art. unico del D.M. 24 maggio 2000, cit. e nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie:

ai sensi del comma 5, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, “redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2 al presente decreto, è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;… ha effetto dalla data della domanda di agevolazione e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo di cui al successivo comma 8 e, comunque, fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”;

– al sensi del cozza 8, “l’importo della cauzione viene restituito all’impresa interessata, ovvero la fidejussione o la polizza svincolata, qualora… la banca concessionaria verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d’avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca – provveda conseguentemente all’erogazione di detta prima quota…”;

– ai sensi del coma 9, “la cauzione viene trattenuta, ovvero la fidejussione o la polizza escussa, qualora, ad avvenuta concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall’impresa, quest’ultima… non rispetti la condizione di cui al D.M. n. 527 del 1995, art. 8, comma 1, lett. c1), e successive modifiche e integrazioni”.

7.3. La ridetta circolare esplicativa prevede, tra l’altro, al suo art. 9, che “il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell’impresa” e che “il decreto di revoca dispone l’eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità”, ove siano commesse – ai sensi dell’art. 8, comma 1 del regolamento – le infrazioni o le inadempienze di cui alle lett. c), c1), e), f) e g), ovvero quelle di cui alle lett. a), b) e d).

7.4. Per concludere, la L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 3, comma 8, (recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia”, in G.U. n.176 del 31.7.09 – Suppl. Ord. n. 136), statuisce che “la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24, commi 32 e 33 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate”; mentre la richiamata L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32, (recante “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, ìn G.U. n.302 del 30.12.97 – Suppl. Ordinario n. 255), prevede che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni”.

8. – Ora, deve reputarsi decisivo che il D.M. 24 maggio 2000, art. unico, cozza 9, preveda la restituzione della cauzione quando l’impresa, percepite le agevolazioni, versi nella condizione di inadempienza: quindi, non già che quest’ultima sia stata anche definitivamente accertata e posta a base e giustificazione del successivo decreto di revoca e dell’avvio delle azioni di recupero.

8.1. Infatti, il pagamento di quanto è oggetto della polizza, cioè la restituzione della cauzione, è dovuto a semplice richiesta da parte della banca concessionaria, con la mera indicazione dell’inadempienza riscontrata e quindi con la mera allegazione di essa (sia pure, beninteso, a seguito di una motivazione ed all’esito di una adeguata condotta ispettiva, salvi gli esiti degli ulteriori accertamenti e del relativo iter di modifica o revoca del provvedimento di concessione), atteso che lo svincolo della cauzione o della polizza stessa è subordinato non già all’assenza di un provvedimento di revoca, ma all’assenza di “cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca”.

allora evidente che l’obbligazione di pagamento del garante sorge all’atto di quella sola comunicazione e della dichiarazione di sussistenza dell’inadempienza riscontrata, vale a dire della dichiarazione – o denunzia – della presenza di una causa o altro fatto idoneo a determinare l’assunzione di un, necessariamente successivo, provvedimento di revoca.

8.2. Ora, si ricordi che la polizza fideiussoria a garanzia di erogazioni a carico dell’Erario è stata ricostruita (tra le altre, v. Cass. 10 gennaio 2012, n. 65, ove ulteriori richiami) come indipendente dalla sussistenza o meno del diritto del garantito a percepire l’erogazione, in quanto finalizzata esclusivamente a ripristinare le condizioni patrimoniali dell’erogante al momento anteriore all’erogazione stessa: in sostanza, a sostituire il versamento per contanti di una cauzione, consentendo alla P.A. beneficiaria di trovarsi nella stessa condizione di fatto in cui si sarebbe trovata se avesse potuto disporre dei contanti. Si tratta quindi di un’obbligazione ben distinta, funzionalmente e strutturalmente, da quella avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di erogazione, tanto da restare legittimamente da quella indipendente e da giustificare, anche se del caso in via cautelativa (e quindi provvisoria, con possibilità di una riconsiderazione complessiva o globale all’esito del pure complesso Iter procedimentale di verifica dell’erogazione dell’agevolazione), l’incameramento della somma versata promessa dalla garante – a titolo di cauzione al verificarsi pure di eventi o accadimenti cronologicamente anteriori, quando non schiettamente prodromici, del provvedimento finale di revoca delle agevolazioni stesse o dell’avvio di una formale azione per il recupero dell’intero importo di queste ultime che sia stato in concreto percepito.

8.3. Tale funzione della polizza fideiussoria del tipo di quella qui in esame, in un sistema che prevede un incameramento immediato sostanzialmente per determinazione unilaterale, sia pure mediata opportunamente dall’attività della banca concessionaria (e quand’anche momentaneo, per il caso di contestazione e finanche revocabile in esito ad una vittoriosa contestazione) – della cauzione, salve le successive attività di verifica, comporta allora che la polizza sia validamente attivata ed escussa dal garantito sol che, ancora perdurando il vincolo contrattuale e cioè prima che spirino i trentasei mesi contrattualmente previsti, vengano a giuridica esistenza i presupposti di fatto, cioè l’inadempienza della beneficiarla, e non anche che essi siano trasfusi in un formale provvedimento di revoca.

8.4. E non altro che questo è il senso delle disposizioni che identificano nel provvedimento di revoca il titolo per procedere al recupero, come pure per procedervi nelle agevolate forme dell’esecuzione esattoriale: qualificando quel provvedimento non già come la fonte dell’obbligo di restituire quanto malamente percepito, visto che quell’obbligo continua a trovare fondamento e giustificazione nell’inadempienza, ma come uno degli strumenti per procedere al recupero (e per applicare ulteriori conseguenze patrimoniali sfavorevoli anche all’originario beneficiario delle prestazioni a carico dell’Erario).

8.5. La chiarezza, anche testuale, delle espressioni adoperate nel contratto priva di rilevanza le lamentate – e comunque, per quanto visto, insussistenti – violazioni dei criteri sussidiati dell’interpretazione complessiva e di quella contra stipulato rem: e correttamente, pertanto, la corte territoriale ha escluso la lamentata insussistenza dell’obbligo di pagamento della cauzione all’amministrazione beneficiaria”.

6. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la società ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

In ragione del rigetto del ricorso occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 16.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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