Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12300 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 12/02/2020, dep. 10/05/2021), n.12300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22350-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro Tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA

67, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CAVALIERI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSTINO VERI’;

– controricorrente –

avverso sentenza 494/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 27/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui era individuato un maggior reddito di impresa, determinando una maggiore pretesa fiscale nei confronti del contribuente C.L..

In particolare l’Agenzia Delle Entrate, aveva riscontrato ricavi inferiori rispetto a quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore.

Il contribuente impugnava il predetto accertamento sia perchè non vi fosse una grave incongruenza non essendo sufficiente lo scostamento tra i ricavi presunti e quelli dichiarati, sia il difetto di motivazione. La commissione Tributaria provinciale di Latina respingeva il ricorso. A seguito dell’appello proposto dal contribuente la CTR della Regione Lazio (sent. N. 494/40/2011) riformava la decisione di primo grado, annullando l’accertamento.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile:

i) Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto oltre i limiti di legge, sollevata dai controricorrenti. Per la parte che qui interessa, è C.L. è deceduta, e quindi il termine di impugnazione ex se si allunga ai sensi dell’art. 338 c.p.c., a prescindere se nelle fasi di merito sia stata o meno dichiarata la morte, in quanto per la difesa in Cassazione occorre una procura speciale che evidentemente il de cuius non poteva rilasciare. Va da se che il termine ex art. 338 c.p.c. non può che essere unico per tutte le parti, e tale prolungamento si applica anche se la parte ricorrente non nè era a conoscenza.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia considerato gli studi di settore non in grado di supportare la rettifica del reddito, nonostante le motivazioni addotte nell’accertamento non valutate. Il ricorso è fondato.

In base a quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. un., nn. 26635, 26636, 26637 e 26638/09), il procedimento di accertamento standardizzato trova il proprio punto centrale nell’obbligatorietà del contraddittorio endo-procedimentale. Per effetto proprio di tale contraddittorio ante avviso di accertamento, l’Ufficio è in grado di poter adeguare gli standard alla concreta realtà economica del contribuente, “determinando il passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard al singolo destinatario dell’attività accertativa)”. Nel caso il giudice di appello si è limitato solo a dire che gli studi di settore di per sè non potevano essere applicati senza considerare quanto esposto dall’Agenzia delle Entrate nell’accertamento, in base a quanto acclarato in sede di contraddittorio preventivo. Nel caso l’Agenzia delle Entrate ha presunto maggiori ricavi a seguito della constatazione di un reddito dichiarato pari al 10% del fatturato, sebbene si trattasse di impresa che operava nel campo degli orologi, argenteria e gioielleria, che il ricarico applicato era di gran lunga inferiore a quello risultante dagli studi di settore che oscillava tra il 42% e il 190%. Come si vede, l’ufficio ha preso in esame gli studi di settore solo ed esclusivamente per ricostruire il reddito, adeguandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa è legittimo quando, pur in presenza di scritture (contabili) formalmente corrette, la contabilità dell’impresa possa considerarsi complessivamente inattendibile, perchè configgente con i criteri di ragionevolezza, sotto il profilo dell’anti economicità del comportamento del contribuente. Nel caso nell’accertamento è stato considerato “irragionevole” ed antieconomica la percentuale di ricarico applicata dall’imprenditore, sia il reddito finale, anche alla luce della radicale ristrutturazione del negozio (di cui si dà atto nell’accertamento). In tal caso è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e accertare, anche in via presuntiva, maggiori ricavi determinando il reddito dell’impresa, con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Giova anche rilevare che l’Agenzia ha anche tenuto conto della difesa del contribuente che aveva dedotto l’età avanzata, visto che ha applicato una percentuale di ricarico di gran lunga inferiore alla minima indicata dagli studi di settore e cioè del 3o% in luogo del minimo pari al 42%, evidenziando come l’età avanzata non aveva impedito qualche anno prima, al contribuente di effettuare una radicale ristrutturazione.

E’ evidente che nella fase del preventivo contraddittorio il contribuente ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri indicando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, e del pari sorge l’obbligo per l’ufficio di tener conto della tesi difensiva del contribuente indicando le ragioni del suo convincimento confutandole specificamente. Pertanto il giudice non poteva solo limitarsi ad affermare l’inapplicabilità dello studio di settore, il che suona come disapplicazione di una legge, ma era obbligato a valutare se le motivazioni addotte dalla AGENZIA fossero idonee ad escludere l’applicabilità degli studi di settore nel caso concreto. Inoltre perchè dalla sentenza non emerge alcun tipo di valutazione critica alle ragioni addotte dal contribuente (che non possono consistere circa la mera dichiarazione di non applicazione di tali studi disciplinati dalla legge) da porre in relazione con le motivazioni di reiezione esposte dall’Agenzia in sede di accertamento definitivo, il ricorso va accolto.

In definitiva deve ritenersi integrato il vizio omessa valutazione di fatti decisivi, indicati nella motivazione, e la conseguente valutazione circa la idoneità delle critiche (con la relativa prova) del contribuente allo stato non indicate nè esaminate. In definitiva il ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, ha completamente obliterato gli elementi addotti dall’ufficio con l’atto impositivo senza specificare perchè le (eventuali) critiche (e la relativa prova) circa la applicazione degli studi di settore sollevate dl contribuente fossero decisive.

Pertanto, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche alle spese di questo grado, rimanendo così assorbito il primo motivo del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il 2 motivo del ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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