Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1230 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1230 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 19970-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
NIIBES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VALLISNERI 11, presso
lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ELIDO GUERRINI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/01/2018

avverso la sentenza n. 625/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REG I ON ALE di FIRENZE, depositata il
05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR
Toscana indicata in epigrafe che ha respinto l’appello
dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva
annullato il diniego di rimborso opposto alla società MIBES SRL
relativo a preteso credito IVA per l’anno 2001.
La parte intimata ha depositato controricorso e memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione
degli artt.30 e 55 dPR n.633/1972, nonchè dell’art.38 del DPR
n.602/1973. Lamenta che la CTR avrebbe omesso di
considerare che la prova del credito incombeva sul
contribuente.
Rispetto al motivo di ricorso, è infondata la dedotta
inammissibilità della censura sulla prova del credito in
relazione alla novità della stessa, asseritamente proposta per
la prima volta in appello.
Ed invero, la CTR aveva già espressamente motivato sulle
ragioni che rendevano, a suo dire, ammissibile la questione
relativa all’effettiva esistenza del credito, per modo che
sarebbe stata necessaria l’impugnazione incidentale della
stessa da parte della società intimata, in assenza della quale

Ric. 2016 n. 19970 sez. MT – ud. 29-11-2017
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GIOVANNI CONTI.

non può più prospettarsi l’eccezione di inammissibilità del
motivo di ricorso per cassazione, già coperta da giudicato
interno.
Ciò posto in rito e chiarito che secondo Cass.S.U. n.5069/2016
l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto

siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di
accertamento, il motivo è fondato.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di
un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi
dell’esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente
l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito
fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di
applicazione del tributo-cfr.Cass.n.18427/2012, Cass. n.
6947/2014 -.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi di recente ribadito
che l’omissione della dichiarazione Iva da parte del soggetto
passivo non comporta ex se la perdita del credito maturato
nella stessa annualità (circostanza che si verifica solo in
assenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione), ma
è onere del contribuente, a fronte della contestazione di
omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell’esistenza
delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega
l’insorgenza del diritto alla detrazione-Cass.S.U.
n.17757/2016-.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi
difensivi della controricorrente anche in memoria, la sentenza
impugnata ha senz’altro errato nel ritenere che il contribuente,
in caso di omessa presentazione della dichiarazione, non è
onerato di provvedere alla prova del credito d’imposta IVA.
Ric. 2016 n. 19970 sez. MT – ud. 29-11-2017
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dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata
va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad

spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 29.11.2017 in Roma.
Il Pre idente

altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazio e delle

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