Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1230 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20920/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G ROSSINI

26, presso GAGLIONE STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO TARTAGLIONE, giusta procura anche

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCIANISE, C.F. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TRIONFALE 140, presso lo STUDIO LEGALE PIRAINO E PARTNERS,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE D’ALBENZIO, in virtù

di procura anche speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO UNICO DI BACINO PROVINCIE NAPOLI CASERTA ARTICOLAZIONE

TERRITORIALE CE, DITTA O.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2598/2014 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, emessa e depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Salvatore D’Albenzio, per il controricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal P. nei confronti del Comune di Marcianise in relazione al lamentato danneggiamento di una recinzione di proprietà dell’attore (che avrebbe ceduto in quanto gravata da cumuli di rifiuti e per effetto dell’azione dei mezzi meccanici usati per il loro tardivo prelievo).

Il giudice di appello ha ritenuto che il Giudice di Pace avesse correttamente basato la decisione sulla relazione redatta da un ispettore della Polizia Municipale di Maddaloni (che risultava “sufficientemente specifica nell’escludere la sussistenza di danni alla rete metallica ed ai paletti di sostegno”), ritenendo che la stessa avesse “valore di piena prova, ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso”, in quanto l’ispettore non aveva “effettuato valutazioni, ma si era “limitato a descrivere lo stato dei luoghi, così come caduti sotto la sua percezione”, concludendo pertanto che, in difetto di querela di falso e di altri idonei elementi probatori, la domanda era risultata non provata.

Il ricorso per cassazione proposto dal P. è articolato in due motivi.

Col primo (“omesso esame circa un fatto decisivo”), il ricorrente censura la sentenza per non aver considerato che il risarcimento era stato richiesto non per danni cagionati alla rete metallica e ai paletti di sostegno, ma per quelli arrecati al muretto di recinzione e al bauletto in cemento; rileva che la relazione ispettiva aveva riguardato soltanto la recinzione metallica ed i paletti di sostegno, cosicchè non vi era alcuna necessità di proporre querela di falso nei confronti un verbale che non aveva riguardato gli specifici oggetti della richiesta risarcitoria; aggiunge che la relazione redatta dal tecnico dell’attore e le dichiarazioni rese dal medesimo in qualità di teste avevano invece fatto riferimento al rifacimento del muretto e del bauletto in cemento.

Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., sul rilievo che alla relazione ispettiva non poteva essere riconosciuta fede privilegiata “siccome espressione di un mero giudizio valutativo ovvero di una percezione sensoriale da parte dell’accertatore, confutabile con ogni mezzo senza che sia necessaria la querela di falso”.

Il ricorso è pervenuto all’odierna adunanza a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., con cui era stata proposta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

All’esito della discussione, il Collegio ritiene di non poter condividere la relazione e di dover disporre l’accoglimento del ricorso.

Invero la pronuncia emessa dal giudice di appello, ad integrale conferma di quella primo grado, è basata sull’assenza (desunta dalla relazione dell’ispettore F.) di danni alla rete metallica e ai paletti di sostegno, mentre (per quanto risulta dall’atto di citazione e dai motivi di appello trascritti in ricorso) la domanda del P. concerneva i danni provocati al muretto di sostegno e al relativo bauletto in cemento (che si assumono documentati dalla relazione tecnica e dalle fotografie prodotte dall’attore).

Risulta dunque fondato il primo motivo, deducente l’omesso esame di un fatto decisivo, mentre rimane assorbito il secondo (attinente all’efficacia probatoria della relazione della polizia municipale).

La sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato, che procederà a nuovo esame della vicenda e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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