Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 123 del 04/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 123 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 13237-2011 proposto da:
BORLANDELLI FEDERICO BRLFRC72A30F205F, quale socio
della BI & DI. Snc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato
PONTECORVO MICHELE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CANNIZZ ARO FRANCESCO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PROMELIT SPA 08091120157, in persona del Presidente del
consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso

Data pubblicazione: 04/01/2013

lo studio dell’avvocato OLIV1ERI CARLA, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
controticorrente –

avverso la sentenza n. 3233/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha rigettato

l’appello proposto dalla società B.I. & D.I. S.n.c. nei confronti della società
PROMELIT S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 14462/2004.
Il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, è proposto da Federico
Borlandelli, quale socio della B.1. & D.I. S.n.c., il quale, dopo aver dato atto,
nell’esposizione dei fatti di causa, che la citazione in opposizione era stata
proposta dinanzi al Tribunale di Milano dalla società S.n.c. B.I. & Di., in
persona dei soci amministratori signori Federico Borlandelli e Stefano Dati -e
per quest’ultimo del Fallimento Stefano Dati, in persona del Curatore avv.
Daniela Jorio-, alla pag. 8 del ricorso precisa quanto segue:
<>.
2.- 11 ricorso è inammissibile.
Va ribadito il principio, richiamato anche nel controricorso, secondo cui è
legittimato a ricorrere per cassazione solo colui che, secondo quanto risulta
dalla sentenza impugnata, sia stato parte del giudizio di appello; in applicazione
di questo principio, nel caso di sentenza resa nei confronti di società di persone,
è inammissibile il ricorso per cassazione proposta da singoli soci in proprio, in
quanto la società, anche se sprovvista di personalità giuridica formale, è pur
sempre un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale
autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale (Cass. n. 3048/95,
nonché Cass. n. 442/02, n. 4652/06, n. 23129/10).
Né in senso contrario può argomentarsi dal recente orientamento di questa
Corte che ha ritenuto, con riguardo al giudizio di legittimità, la legittimazione
Ric. 2011 n. 13237 sez. M3 – ud. 05-12-2012
-2-

MILANO del 10/11/2010, depositata il 24/11/2010;

Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcun fatto estintivo della società
ed, anzi, la precisazione contenuta nel ricorso, e sopra riportata, induce a
ritenere che non vi sia stata la cancellazione della B.I. & D.I. S.n.c. dal registro
delle imprese. >>.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto.
In data 12 ottobre 2012 Federico Borlandelli, con atto da lui
sottoscritto, ha rinunciato al ricorso.
L’atto di rinuncia è stato notificato alla parte resistente in data 24
ottobre 2012.
La resistente ha accettato la rinuncia.
Visto l’art. 391 cod. proc. civ. , va dichiarata l’estinzione del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate le spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2012, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

del socio rimasto estraneo ai gradi di merito del processo nel quale era parte una
società di persone, poi cancellata dal registro delle imprese: infatti, la
cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone, analogamente
a quanto avviene con riferimento ad una società di capitali, determina
l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale,
con la conseguenza che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti
per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la
legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce
automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci (Cass. n. 9110/12).

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