Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12299 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12299

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15585-2012 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO GOZZI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 815/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che R.A. ha impugnato l’avviso di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), anno 2002, contestando l’omesso calcolo, nella determinazione dell’imposta dovuta, dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, il Comune di Roma non si è costituito in giudizio, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso e la decisione è stata poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza oggi impugnata, la quale ha accolto l’appello del Comune;

che il Giudice di appello, in particolare, ha rilevato che il contribuente ha prodotto in giudizio documentazione (utenze acqua, luce, telefono e gas) non idonea a dimostrare che l’immobile, ubicato nel Comune di Roma, costituiva la sua abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica, in quanto anche la certificazione rilasciata dal Comando del Molise al più può dimostrare il luogo ove il contribuente, militare, presta servizio nell’anno di cui si discute;

che avverso la pronuncia il R. propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, illustrato con memoria, mentre l’intimato Comune, ora Roma Capitale, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, giacchè la CTR afferma erroneamente che la residenza è criterio esclusivo per fruire della detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, che la relativa prova “poteva solo essere data dalla certificazione anagrafica che nel caso non è stata esibita” e ciò non di meno, non senza contraddirsi, l’ente impositore ha proceduto comunque al vaglio del documento rilasciato dal Comando del Molise, esame nella prospettiva fatta propria dal giudicante evidentemente del tutto inutile;

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

che, secondo questa Corte, “L’omessa indicazione dell’abitazione principale nella dichiarazione del contribuente non fornisce alcun argomento a sostegno della tesi dell’ente impositore, posto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le dichiarazioni fiscali non hanno natura di dichiarazioni di volontà, ma di scienza e pertanto, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale (Cass. 26 gennaio 2007 n. 1708, 8 luglio 2008 n. 18673)”, mentre “Le risultanze anagrafiche rivestono poi un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Cass. 22 dicembre 2009 n. 26985) ” (cfr. Cass. n. 13151/2010);

che il convincimento espresso dal Giudice d’appello, sulla base delle prove acquisite, in ordine all’utilizzazione, da parte del contribuente, come abitazione principale, della unità immobiliare sita nel Comune di (OMISSIS), non tiene conto che ” il concetto di abitazione principale è fattuale e prescinde dall’elemento volontario proprio del domicilio” (Cass. n.14389/2010) sicchè non è corretto dare rilievo dirimente alla non coincidenza tra “dimora abituale” e “residenza anagrafica”, così come neppure è corretto affermare che “il concetto di abitazione principale è attribuibile esclusivamente alla residenza anagrafica corrispondente” e, nel caso di specie, che la dimostrazione “di stabile residenza poteva solo essere data dalla certificazione anagrafica”;

che, anzitutto, va chiarito che la detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, che, com’è noto, dispone che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, non è indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, e ciò non è affatto contraddetto, ma semmai reso più evidente, dalla modifica normativa apportata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, (Finanziaria 2007), a tenore della quale “… all’art. 8, comma 2, dopo le parole: “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono inserite le seguenti: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,” che si limita ad introdurre una presunzione relativa e non supera il concetto di abitazione principale fondato sul criterio della dimora abituale di cui si è prima detto;

che, infatti, la modifica deve essere letta nel senso che – con effetto dall’annualità d’imposta 2007 – si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per “l’abitazione principale”, prova che deve riguardare l’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo famigliare del contribuente (Cass. n. 14398/2010);

che, nella specie, il contribuente ha inteso fornire siffatta dimostrazione della ricorrenza del requisito richiesto per il sorgere del diritto alla particolare “detrazione” prevista all’epoca (2002), cui si riferisce la pretesa fiscale dedotta in giudizio, attraverso la produzione di documenti, quali le bollette delle utenze relative all’allaccio alla rete idrica, elettrica, del gas e telefonica, in quanto direttamente riferibili all’interessato, nonchè producendo la certificazione rilasciata dal Comando del Molise, elemento valutabile al fine di stabilire temporalmente il luogo di lavoro onde rafforzare l’indicazione della dimora abituale, e poichè la normativa sopra richiamata non prevede alcuna limitazione circa la prova dell’utilizzo del bene che incombe sul contribuente, non essendo la stessa in alcun modo tipizzata, tale prova può essere offerta, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, con qualsiasi mezzo all’uopo idoneo secondo le regole generali;

che, pertanto, poichè la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi che precedono va cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla medesima CTR, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA