Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12299 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. II, 07/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BAINCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.L. (OMISSIS) deceduta nelle more del ricorso e

per essa gli eredi M.E. (OMISSIS), M.

A. (OMISSIS), M.G.M.

(OMISSIS), MA.AN. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in R0MA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il

Signor GARDIN MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato BLANDOLINO

VINCENZO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CANNOLE in persona del Commissario Straordinario pro

tempore;

– intimato –

sul ricorso 316-2006 proposto da:

COMUNE DI CANNOLE C.F. (OMISSIS) in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell’avvocato COLACI REMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUPERTO COSIMO;

– controricorrente e ric. incidentale subordinato –

contro

V.L. deceduta nelle more e per essa gli eredi;

– intimata –

avverso la sentenza n. 471/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato VINCENZO BLANDOLINO difensore della ricorrente che

deposita il certificato di morte di V.L. e l’atto di

costituzione degli eredi con procura a margine non notarile e si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

ed assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6-10-1987 V.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il Comune di Cannole chiedendo dichiararsi la nullità (ovvero l’annullamento) dell’atto del 27-1-1981 con il quale aveva ceduto al Comune convenuto un appezzamento di circa mq. 2430 di terreno, e condannarsi la suddetta Pubblica Amministrazione alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cannole contestando il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 4-9-1996 il Tribunale adito rigettava le domande attrici.

Proposto gravame da parte della V., il Consigliere Istruttore con ordinanza del 2-4-1997 dichiarava improcedibile l’appello in considerazione della mancata comparsa dell’appellante alle udienze del 5-2 e del 2-4 1997.

La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 21-7-1997 rigettava il reclamo proposto dalla V. avverso la suddetta ordinanza.

Per la cassazione di tale sentenza la V. proponeva un ricorso articolato in tre motivi cui il Comune di Cannole resisteva con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

La Corte di Cassazione con sentenza del 5-2-2001 accoglieva il ricorso principale, rigettava il ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.

A seguito di atto di riassunzione da parte della V. cui resisteva il Comune di Cannole che proponeva appello incidentale la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 13-7-2005 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza la V. ha proposto un ricorso basato su tre motivi cui il Comune di Cannole ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo la V., denunciando violazione della L. 22 Ottobre 1971, n. 865 come modificata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, censura la sentenza impugnata per avere affermato che nella specie si verteva in materia di una cessione di immobile sostitutiva di esproprio, alla quale la parte di era determinata per ottenere la lottizzazione delle restanti aree di sua proprietà e la realizzazione delle necessarie strade e del verde pubblico a cura e spese della Pubblica Amministrazione.

La ricorrente principale, premesso che la stipulazione di un contratto di cessione sostitutiva di esproprio si innesta in una procedimento espropriativo producendo gli effetti tipici del provvedimento conclusivo di tale procedimento, sostiene che nella fattispecie il terreno per cui è causa non era mai stato assoggettato ad esproprio, e che neppure era stata avviata una procedura espropriativa, non avendo in particolare l’esponente mai ricevuto nessun avviso di avvio di un procedimento di tale natura; ed infatti i terreni che, in base al piano quadro approvato dalla Pubblica Amministrazione, avrebbero dovuto essere acquisiti dal Comune e destinati a verde pubblico, non erano stati assoggettati ad esproprio in seguito a dichiarazione di pubblica utilità in quanto già occupati dal Comune di Cannole e trasformati irreversibilmente.

La V. deduce quindi l’irrilevanza della pronuncia di questa Corte 18-2-1999 n. 1366 posta a base della sua decisione dal giudice di appello, posto che la sentenza menzionata presupponeva una convenzione di lottizzazione tra le parti che nella specie non era mai intervenuta.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 782 c.c., assume che la cessione del terreno dell’estensione di mq. 2340 avvenuta a titolo gratuito da parte dell’esponente in favore del Comune di Cannole rientrava nella fattispecie tipica della donazione e non della cessione sostitutiva di esproprio, come erroneamente statuito dalla sentenza impugnata, non essendovi stata alcuna controprestazione da parte del suddetto Comune nei confronti della V..

La ricorrente principale esclude che la cessione del suddetto terreno fosse finalizzata ad ottenere la lottizzazione delle restanti aree limitrofe di sua proprietà e la realizzazione, a cura e spese del Comune, delle necessarie strade e del verde pubblico, considerato che detta lottizzazione era stata interamente predisposta dal Comune stesso nel piano quadro approvato prima che la V. vendesse i suoli limitrofi o cedesse la zona alla Pubblica Amministrazione;

pertanto la avvenuta modifica della destinazione dei suoli da agricoli ad edificatori prescindeva dalla cessione predetta; la ricorrente principale rileva che agli atti risultava soltanto la dichiarazione di cessione gratuita da parte dell’esponente avvenuta con dichiarazione del 27-1-1981 non seguita da alcun atto di accettazione da parte dell’Amministrazione; legittimamente quindi la V. nel 1986 aveva revocato la donazione effettuata in favore della controparte, non essendosi la stessa perfezionata.

Con il terzo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., rileva che la Corte territoriale, pur avendo l’appellante dedotto validi elementi in ordine alla ricorrenza nella specie di una donazione, si è limitata ad affermare apoditticamente che invece si trattava di una cessione sostitutiva di esproprio travalicando i limiti di quanto eccepito e dedotto dalla Amministrazione appellata.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha rilevato preliminarmente che sulla base degli atti acquisiti al processo era emerso che:

– a) con Delib. 25 luglio 1979, n. 2959 l’Assessorato Urbanistica della Regione Puglia aveva espresso parere favorevole in ordine allo studio delle zone omogenee di tipo B (comparto compreso tra la via Ferrovia e via (OMISSIS)) adottato dal Comune di Cannole con Delib. C.C. 17 gennaio 1978, n. 7 subordinando ogni iniziativa nell’ambito della zona B1 all’adozione, da parte del Comune, di una delibera che fissasse, a carico dei privati ed in relazione alla volumetria edificabile, alcuni oneri per il reperimento e la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione proprie dell’intero territorio, prescrivendo il ricorso alle lottizzazioni convenzionate o piano quadro per le aree libere superiori a 2000 mq., e subordinando il rilascio delle concessioni edilizie alla predisposizione ed adozione di uno schema di convenzione, o di un atto unilaterale d’obbligo, per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico dei concessionari;

– b) con atto scritto del 27-1-1981 pervenuto al Comune di Cannole il 30-1-1981 la V. aveva dichiarato di aver preso visione del piano quadro in via Ferrovia angolo (OMISSIS), di approvarlo integralmente, di inviare il tipo di frazionamento approvato dall’UTE di Lecce in data 22-1-1981 con il quale cedeva gratuitamente al Comune stesso le aree destinate a verde pubblico, e di demandare all’Amministrazione la predisposizione di tutti gli atti inerenti all’acquisizione stessa;

c) con Delib. 27 marzo 1981 il Consiglio Comunale di Cannole, rilevato che la Giunta Regionale aveva approvato la variante ai P.d.

F. e rilasciato il nulla – osta per i piani quadro, considerato che per l’attuazione dei piani quadro era necessaria l’acquisizione, da parte del Comune, di alcune aree di proprietà di privati da destinare a strade e verde pubblico e che la V. si era dichiarata disposta a cedere gratuitamente al Comune le aree a tal fine necessarie, visto il tipo di frazionamento approvato e rilasciato dall’UTE il 22-1-1981, acquisiva le aree di proprietà della V. per destinarle “a strade e verde pubblico per l’attuazione dei piani quadro…”;

d) con dichiarazione del 10-7-1986 la V. aveva espresso la volontà di “cedere gratuitamente al Comune di Cannole la propria parte di terreno occorrente alla realizzazione del progetto di costruzione strade interne” a spese del Comune così come “risultante dal piano particellare di esproprio”.

Il giudice di appello alla luce degli elementi ora evidenziati ha affermato che nella specie si verteva in tema di cessione sostitutiva di esproprio alla quale la V. si era determinata per ottenere la lottizzazione delle restanti aree di sua proprietà e la realizzazione delle necessarie strade e del verde pubblico a cura e spese dell’Amministrazione Pubblica, che a tanto risultava aver provveduto, come da Delib. 31 ottobre 1984, n. 139 senza alcun esborso da parte della V.; ha poi aggiunto che la suddetta cessione, avvenuta in firma scritta e chiaramente finalizzata a determinare i presupposti necessari perchè il Comune di Cannole potesse approvare il relativo piano quadro come risultante dal tipo di frazionamento approvato dall’UTE di Lecce in data 22-1-1981 (allegato dalla stessa V. alla sua dichiarazione di cessione di aree del 27-1-1981), risultava perfezionata con l’ulteriore dichiarazione dell’appellante del 10-7-1986, successiva alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed allo stanziamento, da parte del Comune, delle somme a tal fine necessarie.

La sentenza impugnata ha poi ricavato una ulteriore conferma della finalità perseguita dalla V. con la cessione di aree per cui è causa anche dalla nota dell’ottobre 1981 di trascrizione di un atto di vendita di un terreno edificabile da parte dell’attuale ricorrente a terzi; infatti le parti, dopo aver dichiarato che il terreno venduto era confinante con altro terreno ceduto al Comune di Cannole “per costruzione strada”, avevano dato atto, quanto a quest’ultimo immobile, che “la cessione fu fatta dalla venditrice gratuitamente per permettere al detto Comune di realizzarvi strade e aree di parcheggio. Pertanto, nell’attesa della sistemazione di tali opere, le parti, di fatto, useranno il terreno destinato a strade, giusta previsione del progetto di lottizzazione già approvato dalla Regione Puglia”.

La Corte territoriale ha quindi concluso in linea di diritto che l’atto con cui l’originario proprietario dei terreni edificabili cede gratuitamente al Comune delle aree destinate alla urbanizzazione (come nella specie era avvenuto con l’atto di cessione della V. del 27-1-1981) non può essere considerato un autonomo atto di liberalità, come tale revocabile fino alla accettazione della controparte, ma come adempimento di una obbligazione assunta nell’ambito del negozio di vendita dei terreni e, prima ancora, nel contesto del procedimento amministrativo volto ad ottenere l’approvazione del frazionamento, l’attuazione dei piani quadro e la realizzazione di strade e parcheggi a cura dell’Amministrazione Comunale.

Orbene sulla base degli elementi evidenziati si deve ritenere che il giudice di appello, avendo indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ha posto in essere un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove la ricorrente principale, senza censurare specificatamente le statuizioni della sentenza impugnata, si limita apoditticamente a configurare l’atto di cessione del 27-1-1981 come una donazione, valutandolo come avulso dalla complessa serie di atti pubblici destinati a modificare sotto l’aspetto urbanistico l’assetto del territorio nel quale erano comprese le aree cedute, e senza comunque offrire alcun elemento in ordine allo spirito di liberalità da cui avrebbe dovuto essere contrassegnato l’atto stesso in coerenza con l’assunto sostenuto dalla V..

In realtà tale atto, facendo esplicito riferimento al piano quadro di via Ferrovia angolo via (OMISSIS) e valutato unitamente al contestuale invio al Comune di Cannole del tipo di frazionamento approvato dall’UTE di Lecce in data 22-1-1981 con il quale la V. cedeva gratuitamente a detto Comune le aree da destinare a strade e verde pubblico, evidenzia inequivocabilmente la volontà della attuale ricorrente di perseguire la lottizzazione dei terreni di sua proprietà e di cedere gratuitamente a tal fine le aree necessarie per le opere di urbanizzazione, come ribadito anche dalla successiva sua dichiarazione al Comune di Cannole del 10-7-1986; in riferimento a tale inequivocabile interesse si inserisce poi e trova giustificazione la delibera del suddetto Comune del 27-3-1981 relativa alla acquisizione delle aree di proprietà della V. destinate a strade e verde pubblico per l’attuazione dei piani quadro “risultanti dalle parti segnate in rosso sul tipo di frazionamento allegato”.

Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l’atto di cessione del 22-1-1981 e la Delib. comunale 27 marzo 1981 avevano dato luogo ad una convenzione di lottizzazione con la quale la V. cedeva le aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ed il Comune di Cannole autorizzava la cedente a costruire sulle restanti aree di sua proprietà nel rispetto dei piani quadro approvati, in un contesto in cui tale contratto di diritto pubblico consentiva al Comune di realizzare le proprie finalità pubbliche relative alle perseguite modifiche dell’assetto urbanistico del territorio, come in effetti è poi avvenuto; è dunque agevole concludere che la qualificazione come donazione dell’atto di cessione più volte menzionato è del tutto infondata.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo poi all’esame del ricorso incidentale condizionato, si osserva che con l’unico motivo dedotto il Comune di Cannole rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto di non accogliere il motivo di appello incidentale condizionato (avendo rigettato l’appello principale) riguardante l’indebito arricchimento conseguito dalla V. a seguito della realizzazione da parte dell’esponente di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sui terreni di proprietà della controparte; tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che il ricorso incidentale, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovvero deve fondarsi sulle soccombenza, con la conseguenza che esso deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa, anche con riguardo alle questioni non decise dalla sentenza impugnata perchè ritenute assorbite (Cass. 11-5-2006 n. 10848), come appunto nella fattispecie.

Le spese seguono la sostanziale soccombenza della ricorrente principale e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi,, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna la V. al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per spese ed in Euro 3000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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