Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12298 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9478-2012 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO

MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE

CHIANESE;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL, DARTI SRL, COMUNE DI PASTORANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 365/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che, con l’impugnata sentenza n. 365/34/12, depositata il 12/12/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello del Comune di Pastorano e riformava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale aveva accolto il ricorso proposto da M.A., in proprio e quale erede di S.S., ed annullato l’avviso d’accertamento notificato dal predetto Comune per il recuperato della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), anno d’imposta 2003, calcolata sul valore di un terreno ritenuto edificabile, sul rilievo che il certificato di destinazione urbanistica attestava che “le zone attualmente agricole vincolate per gli insediamenti industriali, conservano a tutti gli effetti i caratteri della zona agricola e fino all’installazione degli impianti” e che la contribuente aveva quindi regolarmente effettuato il pagamento dell’imposta applicando l’aliquota concernente la proprietà rurale;

che, ad avviso del Giudice di appello, “un’ area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune” sicchè è irrilevante la circostanza che il terreno fosse ancora concretamente destinato a coltivazione agricola;

che avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre il Comune di Pastorano e la Concessionaria Publiservizi s.r.l., già D.A.R.T.I. s.r.l. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacchè la CTR non ha tenuto conto della classificazione catastale degli immobili soggetti ad imposizione, ricadenti in “zona agricola E”, costituente il corretto presupposto di fatto per il calcolo dell’ICI sulla base del valore catastale, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 7, contrariamente a quanto ritenuto dal Concessionario del Comune di Pastorano, il quale aveva considerato invece il valore venale, omettendo di conseguenza anche di valutare la ricevuta di versamento dell’imposta prodotta in giudizio;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7, giacchè la CTR non ha considerato la valenza probatoria dei certificati di destinazione urbanistica, depositati in primo ed in secondo grado, attestanti la conservazione dei caratteri di ruralità degli immobili in questione fino all’installazione, non ancora intervenuta, degli impianti industriali;

che con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, difettando una pronuncia della CTR sulla questione, pure sollevata dalla contribuente, concernente l’arbitraria valutazione degli immobili da parte del Concessionario del Comune di Pastorano, valutazione alla quale anche il giudicante si è pedissequamente riportato;

che i suesposti motivi, scrutinabili congiuntamente, in quanto connessi, vanno disattesi per le ragioni di seguito esposte;

che le censure della contribuente, sia pure sotto profili diversi, si incentrano sulla questione della rilevanza probatoria della documentazione prodotta in giudizio – in tesi non adeguatamente valutata dal giudice a quo -, volta a dimostrare che il terreno oggetto dell’impugnato avviso di accertamento, con riferimento all’anno d’imposta 2003, presenta solo un’astratta “potenzialità edificatoria”, in quanto secondo il P.R.G. approvato dal Comune “le zone attualmente agricole vincolate per gli insediamenti industriali, conservano a tutti gli effetti i caratteri della zona agricola e fino all’installazione degli impianti”, per cui il cespite non può essere qualificato come area fabbricabile, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, in mancanza dell’installazione sull’area di impianti industriali;

che le censure appaiono infondate alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ” In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio ” (Cass. S.U. n. 25506/2006; Cass. n. 16714/2007; n. 1861/2008; n. 20137/2012; n. 16485/2016);

che, dunque, il Giudice di appello correttamente ha ritenuto che per stabilire la natura del terreno è necessario fare riferimento al criterio della “mera potenzialità edificatoria”, e perciò della concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali, poichè il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, fatta salva la possibilità di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione, in quanto elementi incidenti sul valore del bene in comune commercio, giacchè la destinazione edificatoria rappresenta una qualità percepita dalla generalità dei consociati per acquisita e difficilmente reversibile, con conseguente inapplicabilità del diverso criterio di valutazione fondato sul valore catastale desumendo la destinazione del terreno solo dalla certificazione catastale;

che, quanto alla censura concernente la dedotta arbitrarietà della valutazione degli immobili effettuata dall’ente impositore, immotivatamente fatta propria e confermata anche dalla CTR, è appena il caso di ricordare che “La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione “per relationem” resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 o 5, anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 stesso codice, il ricorso è inammissibile” (Cass. n. 11801/2013);

che la censura, inoltre, è inammissibile in quanto priva della specifica indicazione del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – e decisivo per il giudizio, nel senso che avrebbe determinato una diversa decisione della controversia;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE, rigetta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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