Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12297 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7441-2015 proposto da:

DESCO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

MASSIMO SCARDIGLI, che lo rappresenta e difende assieme agli

Avvocati SEBASTIANO STUFANO e GIANLUCA GIGANTINO giusta procura

speciale estesa a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4787/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Desco S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 192/24/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in rigetto del ricorso avverso cartella esattoriale emessa per imposta di registro 2008-2011, dovuta in relazione a contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo, successivamente oggetto di rilascio da parte della Curatela del fallimento della società, conduttore dell’immobile;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 17” e si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto dovuta l’imposta di registro a causa della mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’intervenuta cessazione del contratto di locazione, indipendentemente dal fatto che il contratto fosse o meno produttivo di effetti tra le parti;

1.2. si deduce che l’Agenzia delle entrate aveva quindi disposto il pagamento dell’imposta di registro anche per le annualità successive al recesso anticipato dal contratto di locazione, con scadenza nel 2011;

1.3. la doglianza è infondata;

1.4. quanto alla dedotta risoluzione del contratto per mutuo consenso, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che di essa non è stata fornita rituale comunicazione all’Ufficio finanziario;

1.5. come recentemente statuito da questa Corte, in siffatti casi la parte è tenuta a fornire adeguata prova documentale della circostanza, con particolare riferimento alla sua data certa, quale indispensabile elemento di fini della opponibilità dell’atto a terzi e, in mancanza di una data certificata, il documento prodotto non ha valore nei confronti della controparte, in quanto, ai sensi dell’art. 2704 c.c., la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi (se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento);

1.6. nel caso di specie, non risulta mai effettuato l’adempimento previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 17, avente ad oggetto cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, al che consegue la legittima ripresa fiscale da parte dell’Ufficio per il pagamento dell’imposta di registro fino alla data di naturale scadenza del contratto;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la ricorrente evidenziato, in appello, l’intervenuto tardivo versamento dell’imposta di registro per lo scioglimento anticipato del contratto, circostanza di fatto che invece non era stata affatto vagliata dalla CTR;

2.2. la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c.;

2.3. va ribadito che nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e dunque anche all’appello proposto dalla Desco S.r.L., depositato l’11.9.2013), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; 22 dicembre 2016, n. 26744; 27 settembre 2016, n. 19001), e tale onere, nel caso in esame, non è stato assolto dalla ricorrente;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2020

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