Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12297 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20975/2012 proposto da:

P.A., ((OMISSIS)) e C.F.ESCA

((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CONEGLIANO, 8, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO DI VITO,

rappresentati e difesi dagli avvocati DOMENICO BIANCHI, MANUELA

BIANCHI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA S.P.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia

per le Vittime della Strada – a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in persona dei

legali rappresentanti H.R.M. e C.F.

quali procuratori speciali di Generali Business Solutions S.C.P.A.

– (e successivamente GENERALI ITALIA S.P.A., quale successore a

titolo particolare nel diritto controverso di INA ASSITALIA

S.P.A.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23,

presso lo studio legale PIETROSANTI-PAPARO ASSOCIATI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ARMANDO ARGANO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2794/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/06/2011, R.G.N. 7155/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato MARIA ROSARIA MOZZETTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con atto di citazione del dicembre 2000, P.A. e C.F. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, S.J. e l’Ina Assitalia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni morali e patrimoniali (da liquidarsi nella misura di un miliardo di Lire), patiti a causa di un sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS), in occasione del quale era deceduta la loro figlia minore P. R., investita dal veicolo condotto dal S..

Gli attori esposero che l’autovettura in questione era priva di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica e che S.J. era stato processato in sede penale innanzi al Tribunale di Latina per i reati di omicidio colposo ed omissione di soccorso, riportando condanna, con sentenza n. 1189/2000, alla pena di reclusione di quattro anni ed al risarcimento dei danni, liquidati in Lire cinquecento milioni, in favore dei medesimi coniugi P. – C., costituitisi parti civili nel processo penale.

1.1. – Rimase contumace il S. e si costituì in giudizio l’Assitalia, la quale eccepì la propria carenza di legittimazione passiva e contestò nel merito la fondatezza delle domande attoree.

1.2. – All’esito dell’istruttoria il Tribunale adito, con sentenza n. 1817/2010, dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria proposta nei confronti del S., per avere gli attori già esercitato in sede penale l’azione civile ottenendo la relativa condanna al risarcimento dei danni; mentre, rigettò la domanda proposta nei confronti del Fondo di Garanzia, in quanto ritenne che non era stata fornita la prova che il veicolo fosse privo di assicurazione.

2. – Avverso tale sentenza proponevano gravame in via principale i coniugi P. – C. ed in via incidentale condizionata l’Ima Assitalia S.p.A..

Nella contumacia del S., la Corte di Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 22 giugno 2011, ai sensi dell’art. 281-

sexies c.p.c., respingeva l’appello principale, con riferimento all’unico motivo di doglianza, concernente la dedotta erroneità della sentenza di primo grado sulla ritenuta carenza di prova circa la mancanza di copertura assicurativa dell’autovettura investitrice.

2.2. – Il giudice di secondo grado riteneva, quindi, doversi esimere dall’esame dell’appello incidentale, di cui, pur tuttavia, assumeva la “evidente fondatezza”, sul presupposto “pacifico” che il S. fosse proprietario dell’autovettura, così da operare la preclusione del giudicato formatosi in sede penale sulla domanda risarcitoria anche in favore del Fondo di garanzia (che a detto giudizio era rimasto estraneo), in quanto litisconsorte necessario del S. medesimo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.A. e C.F., affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi, cui resiste con controricorso la Ina Assitalia S.p.A..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza n. 19557 del 2015, questa Corte ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di S.J., il quale, anche all’esito di tale rinnovazione, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Deve reputarsi ritualmente instaurato il contraddittorio in questa sede nei confronti di S.J., al quale i ricorrenti hanno provveduto – nel termine di 60 giorni prescritto dall’ordinanza di questa Corte n. 19557 del 30 settembre 2015, comunicata il 9 ottobre 2015 – ad una nuova notificazione del ricorso presso il pubblico ministero in data 12 novembre 2015, dopo aver verificato –

come da attestazione dell’ufficiale d’anagrafe del Comune di latina che il predetto S., nato il (OMISSIS), non risulta residente in (OMISSIS), là dove, in forza della precedente notificazione del ricorso, era risultato “trasferito/irreperibile” anche presso l’ultimo domicilio conosciuto.

All’esito di siffatte ricerche, suggerite dall’ordinaria diligenza, risulta, dunque, rituale la notificazione del ricorso effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., comma 2, a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuto, giacchè, essendo rimasto ignoto anche l’indirizzo straniero del destinatario, non poteva operare, nella specie, la disciplina di cui all’art. 142 c.p.c., che presuppone, per l’appunto, la conoscenza di detto ultimo indirizzo (Cass., 28 marzo 1991, n. 3358).

Peraltro, è da reputarsi inapplicabile, nel caso di specie, il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio e ciò alla stregua di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, ossia sul presupposto della mancata conoscenza del “recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto”.

2. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge in relazione della L. n. 990 del 1969, art. 23, art. 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c..

La sentenza della Corte di Appello sarebbe illegittima nella parte in cui ritiene essere litisconsorte necessario il conducente del veicolo responsabile del sinistro, nella persona di S.J., così estendendo l’efficacia di giudicato della sentenza penale e la conseguente inammissibilità della domanda anche nei confronti dell’Ina Assitalia, gestore del Fondo di Garanzia.

Tale statuizione sarebbe contraria alla giurisprudenza di legittimità che, rispetto all’applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 23, ha stabilito che il responsabile del danno, il quale deve essere chiamato nel processo instaurato dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione, è il proprietario del veicolo, essendo estranea al litisconsorzio necessario la figura del conducente.

In particolare, l’illegittimità della pronuncia gravata emergerebbe laddove il giudice di merito ha ritenuto pacifico l’assunto per cui il proprietario del mezzo fosse il S., sulla base del fatto che l’azione era stata esperita nei suoi confronti e che il Fondo nulla aveva mai eccepito in ordine all’integrità del contraddittorio, mentre in realtà tale circostanza non sarebbe mai stata dedotta dagli attori nè dai convenuti, essendo sempre stato qualificato il S. solo come conducente dell’autovettura ed anzi emergendo dalle carte processuali addirittura il contrario ossia che il mezzo era risultato intestato a tal L.B.B.M..

Infatti, ciò sarebbe stato accertato dal verbale della Polizia stradale del giugno 1997, al cui contenuto farebbe espresso riferimento la stessa Corte di Appello nella motivazione della sentenza, affermando che risultava individuato l’intestatario dell’autoveicolo.

Pertanto, il fatto che il S. fosse proprietario dell’autoveicolo sarebbe un fatto tutt’altro che “pacifico tra le parti”.

2. – Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione di legge rispetto all’art. 102 c.p.c. e nullità della sentenza o del procedimento, in quanto gli stessi sarebbero viziati per essere stato espletato il primo ed emessa la seconda senza instaurazione del contraddittorio con il proprietario del veicolo, litisconsorte necessario.

La Corte di Appello, infatti, avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.B.B.M., risultato essere dall’istruttoria il proprietario del mezzo.

3. – Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia sulla mancata prova circa la carenza di copertura assicurativa del veicolo investitore.

4. – I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati per quanto di ragione.

E’ principio stabile quello per cui, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il responsabile del danno, che a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente (tra le tante, Cass., 8 febbraio 2006, n. 2665; Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311); e ciò, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23 (applicabile ratione tesporis), anche ove l’azione sia promossa nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito di un incidente provocato da un autoveicolo non coperto da valida assicurazione, della medesima L. n. 990, ex art. 19, lett. b), (tra le altre, Cass., 27 luglio 1993, n. 8384; Cass., Cass., 28 febbraio 2002, n. 2963).

Va, inoltre, rammentato, alla stregua di orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass., 27 giugno 2007, n. 14820; Cass., 19 marzo 2013, n. 6822), che il litisconsorzio necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma il giudice, al fine di decidere se sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, deve avere riguardo alla domanda, poichè è questa che fissa e delimita l’ambito della controversia.

Ne consegue che, ove la ricorrenza di tale litisconsorzio non sia rilevata d’ufficio, è onere della parte dimostrare, in relazione alla domanda, i presupposti che giustificano l’integrazione del contraddittorio e, se tale eccezione viene posta per la prima volta nel giudizio di cassazione, la relativa prova deve emergere dagli atti.

Il ricorso si pone in linee con le coordinate giuridiche anzidette, indicando gli atti e i documenti (cui questa Corte ha, comunque, accesso per la natura processuale del vizio dedotto) su cui si fonda la doglianza relativa al difetto di integrazione necessaria del contraddittorio.

Invero, risulta ex actis che gli attori – sia con l’atto di citazione originario, che con l’atto di appello – non abbiano mai qualificato il S. come proprietario dell’autovettura investitrice (ma soltanto conducente o responsabile del sinistro), là dove, peraltro, la stessa sentenza di primo grado n. 1817 del 2010, resa dal Tribunale di Latina, non ha postulato in capo allo stesso S. detta qualità e, proprio in tale prospettiva, ha statuito sulla autonoma posizione della compagnia di assicurazione, quale impresa designata dal F.G.V.S., assolvendola da responsabilità unicamente in ragione della carenza di prova in ordine alla mancata copertura assicurativa dell’autovettura condotta dal S..

Nè la circostanza per cui, nel criticare siffatta ratio decidendi, l’INA – Assitalia abbia indicato, nella comparsa di costituzione in appello (p. 7), il S. come “proprietario” dell’autovettura può, in assenza di espressa contestazione di controparte, far assumere ciò come fatto “pacifico”, giacchè in atti risultava già la prova secondo cui l’autovettura investitrice era intestata ad un cittadino tunisino di nome L.B.B.M., alla stregua di documentazione (accertamento della Polizia di Stato del 15 giugno 1997) che la stessa Corte di appello ha preso direttamente in considerazione come prova acquisita in giudizio (e senza che sullo specifico punto vi sia stata impugnazione alcuna), assumendo proprio che da essa risultasse “individuato l’intestatario dell’autoveicolo”.

Peraltro, è da escludere che la Corte territoriale abbia statuito, seppure incidentalmente, in ordine al titolo proprietario in capo al S., giacchè la sentenza impugnata in questa sede ha rigettato l’appello principale in ragione unicamente del difetto di prova in ordine alla carenza di copertura assicurativa del veicolo investitore, quale pronuncia che ha assorbito – per espressa affermazione dello stesso giudice di gravame – l’esame dell’appello incidentale condizionato dell’Ina Assitalia, su cui la Corte capitolina ha argomentato soltanto ad abundantiam.

5. – Il terzo motivo, che attiene alla prova sui presupposti di operatività della norma di cui della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b), è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi, sul difetto di contraddittorio processuale.

6. – Vanno, dunque, accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso e la sentenza impugnata cassata e la causa rimessa al primo giudice, che si designa nel Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato.

Difatti, allorquando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass., 26 luglio 2013, n. 18127).

Sicchè, posta la nullità di entrambe le sentenze di merito, il giudice di primo grado cui è rimessa la causa dovrà procedere ad un nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di L.B.B.M.; il medesimo giudice provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvia al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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