Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12297 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 12/02/2020, dep. 10/05/2021), n.12297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11214-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIANSACCOCCIA

6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI MAIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GAETANO NETANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 14/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’ADRIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui era individuato un maggior reddito di impresa, determinando una maggiore pretesa fiscale nei confronti del contribuente A.P..

In particolare l’Agenzia Delle Entrate, aveva riscontrato ricavi inferiori rispetto a quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore.

Il contribuente impugnava il predetto accertamento sia per vizi formali e per difetto di motivazione.

La commissione Tributaria provinciale di Latina accoglieva il ricorso non essendo stato attivato il contraddittorio preventivo all’accertamento. A seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (N. 332/39/2011) la Commissione Regionale del Lazio, nonostante il deposito della prova della notifica dell’invito a presentarsi per il contraddittorio, confermava la decisione di primo grado.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi così sintetizzabili:

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e comma 2, lett. d bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con tali motivi il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia considerato gli studi di settore non in grado di supportare la rettifica del reddito. Il ricorso è fondato.

In base a quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. un., nn. 26635, 26636, 26637 e 26638/09), il procedimento di accertamento standardizzato trova il proprio punto centrale nell’obbligatorietà del contraddittorio endo-procedimentale. Per effetto proprio di tale contraddittorio ante avviso di accertamento, l’Ufficio è in grado di poter adeguare gli standard alla concreta realtà economica del contribuente, “determinando il passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard al singolo destinatario dell’attività accertativa)”. Nel caso il giudice di appello non ha indicato le ragioni per cui non potessero trovare applicazione, nel caso gli studi di settore.

In definitiva il giudice di appello si è limitato solo a dire che gli studi di settore di per sè non potevano essere applicati senza considerare il comportamento del contribuente che non si era presentato nella fase endo processuale e le ragioni indicate dall’Agenzia nell’accertamento. In tema di accertamento fiscale, l’invio al contraddittorio, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, (Cass., da ultimo, 22126/2013).

Va anche sottolineato che nell’accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente, ove sia stato omissivo, come nella specie, non ottemperando alla richiesta di partecipare al contraddittorio preventivo (in cui peraltro era specificato che i ricavi dichiarati non erano in linea con gli studi di settore, con allegato prospetto), impedisce o comunque ostacola, la verifica dei redditi prodotti da parte dell’Ufficio. Tale circostanza, vale di per sè solo ad ingenerare un sospetto sull’attendibilità dei dati e delle dichiarazioni fiscali rese, rendendo “grave” la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l’accertamento induttivo emesso su quella base dall’Ufficio del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma i, lett. d)” (Cass. n. 19014 del 2005, n. 12262 del 2007). La Ctr, non avendo considerata l’omessa presentazione, che quindi legittimava a procedere con metodo induttivo, è incorso nel vizio denunciato, visto che l’utilizzazione della procedura standard era necessitata nel caso proprio per la condotta omissiva del contribuente. E’ del pari erronea la decisione ove la si voglia intendere nel senso che le presunzioni, alimentate dalla ravvisata l’incongruità dei ricavi in relazione ai costi sostenuti, non possano di per sè essere sufficienti – salva la verifica del giudice di merito in ordine alla loro idoneità – a fornire la prova dell’esistenza di ricavi non dichiarati. Proprio perchè il contribuente non aveva dato seguito all’invito disposto dall’ufficio, il che costituiva un fatto rilevante, come si è detto, si rendeva applicabile il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a), che, in tale ipotesi, abilita l’Ufficio ad utilizzare, ai fini dell’accertamento, dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, quali gli studi di settore (cfr. Cass. n. 21762 del 2017, in motivazione). In definitiva una volta individuato che il contribuente non aveva risposto agli inviti, occorreva valutare la legittimità della presunzione allegata nella motivazione dell’accertamento e cioè studi di settore e la contemporanea omessa partecipazione al contraddittorio.

Come si vede il giudice di secondo grado nel caso ha omesso in definitiva di considerare se l’invito al contraddittorio, in mancanza di presentazione, abilitasse il fisco può a ricorrere agli studi di settore sicchè il giudice poteva elidere tale prova alla sola condizione che il ricorrente avesse fornito una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria, rispetto allo scostamento e non sopravalutando mere dichiarazioni di intenti. Pertanto il motivo in questione va accolto, così assorbito il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, sul punto, con rinvio alla ctr della Campania in diversa composizione che riesaminerà nel merito la questione e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, l’ufficio è tenuto ad offrire solo la dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del contenuto della difesa, spetta poi al giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, quanto la controprova offerta dal contribuente. Pertanto il giudice non poteva solo limitarsi ad affermare l’inapplicabilità dello studio di settore, il che suona come disapplicazione di una legge, ma era obbligato a valutare se le difese svolte in concreto dal contribuente fossero idonee ad escludere l’applicabilità degli studi di settore nel caso concreto. Proprio perchè dalla sentenza non emerge alcun tipo di valutazione critica alle ragioni addotte dal contribuente (che non possono consistere circa la mera dichiarazione di applicazione di tali studi disciplinati dalla legge) da porre in relazione con le motivazioni di reiezione esposte dall’Agenzia in sede di accertamento definitivo, il ricorso va accolto.

In definitiva deve ritenersi integrato il vizio violazione di legge in quanto era legittimo l’utilizzo degli studi di settore, che potevano essere disattesi solo in presenza di critiche specifiche del contribuente allo stato non indicate nè esaminate. In definitiva il ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, ha completamente obliterato gli elementi addotti dall’ufficio con l’atto impositivo senza specificare perchè le (eventuali) critiche circa la applicazione degli studi di settore sollevate dl contribuente fossero decisive.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche alle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA