Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12296 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 17227 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008, proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma,

Circonvallazione Clodia n. 88, presso l’avv. ARILLI Giovanni,

unitamente all’avv. Silvia Zappoli del foro di Corno, che lo

rappresenta e difende, per procura m calce al ricorso e chiede di

ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n.ro (OMISSIS) e

all’indirizzo di posta elettronica: (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lese

domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 81/08 del ruolo della

volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Brescia, Sezione

Seconda Civile, il 9 – 21 aprile 2008.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. Dr. Ignazio Patrone, che conclude

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. F.G. ha chiesto, con ricorso del 21 febbraio 2007 alla Corte d’appello di Brescia, di condannare il Ministero della giustizia a corrispondergli, a titolo di equa riparazione, Euro 238.715,76 comprensivi di interessi, per i danni patrimoniali, ed Euro 17.500,00, per quelli non patrimoniali causati dalla irragionevole durata del processo da lui iniziato, dinanzi al Tribunale di Milano, con decreto ingiuntivo notificato il 28 luglio 1994 per il pagamento di L. 293.919.222, compensi professionali per un contratto di consulenza legale dovuti dalla Beni Artistici italiani s.p.a in liquidazione (da ora: BAI) e dalla Franco Semenzato casa d’aste s.r.l. (da ora: FSCd’A).

A seguito dell’opposizione era stata negata la provvisoria esecuzione del decreto e, dopo un regolamento di competenza che riaffermava il potere di decidere dell’adito giudice che lo aveva negato, e dopo un nuovo rigetto della esecutorietà del decreto, il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 marzo 2004, aveva respinto l’opposizione di BAI e accolto parzialmente quella di FSCd’A, condannando questa, in solido con l’altra opponente, a pagare Euro 123.966,77 oltre interessi dall’1.1.1994 all’opposto. Infine nel processo presupposto la Corte d’appello di Milano su gravame del F., con sentenza del 22 maggio 2007, aveva respinto anche la parte della opposizione accolta in primo grado. Nelle more di detto processo, la cancellazione dal registro delle imprese della FSCd’A del 6 marzo 2003 e il fallimento della BAI su ricorso di essa stessa dichiarato il 24 febbraio 2005, avevano reso impossibile il recupero dei crediti di cui all’ingiunzione. La Corte di merito di Brescia adita per l’equa riparazione, con il decreto di cui in epigrafe ha rilevato la durata complessiva del processo di dodici anni e otto mesi, di gran lunga maggiore di quello di cinque anni ritenuto anche in sede sovranazionale giustificato per ogni causa civile, qualificando ingiusto il residuo periodo di sette anni e otto mesi del giudizio presupposto.

In rapporto al credito non riscosso dal F. la corte di merito ha negato che l’oggetto della causa lesiva del diritto del ricorrente possa integrare il pregiudizio direttamente derivante dalla durata di essa, non essendo il primo effetto immediato e diretto della seconda, derivando invece dalla sopravvenuta irrecuperabilità dei crediti di cui al processo presupposto, e mancando la prova che il danno patrimoniale sia eziologicamente connesso a detta ingiusta durata.

L’avv. F. lamenta la perdita del suo credito per la mancata provvisoria esecuzione concessa del decreto ingiuntivo ma non ha provato che avrebbe riscosso quanto preteso con l’ingiunzione se il processo fosse terminato prima e quindi nessun danno patrimoniale gli è stato riconosciuto, derivando tale perdita dalla cancellazione e dal fallimento delle due società debitrici.

In ordine al danno non patrimoniale la corte di merito ha condannato il Ministero a pagare Euro 10.000,00 per i circa otto anni di ritardo ingiustificato.

Per la cassazione di tale decreto, il F. ricorre denunciando la violazione dell’art. 41 c.p. e degli artt. 2056, 1223 e 1256 c.c., in rapporto alla L. 24 marzo 2001, n. 81, art. 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione su tale punto decisivo, per aver negato che la ingiustificata durata della causa a base della domanda di riparazione sia stato un fattore causale almeno concorrente della perdita dell’adempimento dei crediti che ne erano oggetto e, in secondo luogo, per la disapplicazione dell’art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, aggravato a carico del ricorrente, che avrebbe dovuto dimostrare che sarebbe stato soddisfatto in caso di tempestiva chiusura del processo presupposto, essendo chiara la condotta antigiuridica della durata ingiustificata e il nesso causale della mancata soddisfazione dei suoi crediti con tali inadempimenti per tutto il tempo del detto processo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. In ordine all’eccezione pregiudiziale del Ministero di inammissibilità del ricorso per inadeguatezza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., perchè relativi, contestualmente, a insufficienze motivazionali e a violazioni di legge, deve affermarsi che nel caso lo stretto collegamento tra le due censure in ordine alla mancata giustificazione di una durata della procedura fallimentare di quattordici anni come ragionevole e la violazione del diritto vivente sovranazionale sui tempi medi di un normale processo civile, rende il quesito corretto e il ricorso principale ammissibile (Cass. 18 gennaio 2008 n. 976), anche se di regola era imposta dalla norma poi abrogata una pluralità di sintesi conclusive dei vari e distinti motivi (Cass. 31 marzo 2009 n. 7770 e 29 febbraio 2008 n. 5471).

1.2. Il ricorso è infondato, avendo il decreto correttamente motivato, in conformità all’unanime orientamento di questa Corte, che il danno patrimoniale preteso non deriva immediatamente dal ritardo eccessivo della chiusura del processo, non potendo addebitarsi allo Stato “l’inadempimento” dei debitori subito dal ricorrente, per giunta, a suo dire, reso dagli stessi autori di tale illecito non più perseguibile con la cancellazione dal registro delle imprese e il fallimento su iniziativa del fallito. A prescindere dal rilievo che potrebbero avere tali condotte degli inadempimenti lamentati anche in sede penale, in rapporto alle procedure di liquidazione e concorsuali delle società debitrici, appare chiaro che esse costituiscono atti interruttivi di quella causalità adeguata, cui sembra dare rilievo il primo motivo di ricorso, impedendo di poter collegare alla durata irragionevole del processo il danno cagionato dalla condotta di terzi, ponendolo a carico dello Stato, per la inadeguatezza dell’apparato giudiziario.

Il primo motivo del ricorso è quindi infondato in ragione del mancato collegamento immediato e diretto tra l’inadempimento subito dal F. dei crediti azionati nel processo presupposto e la durata dello stesso (così di recente: Cass. 19 febbraio 2009 n. 4032, ord. 6 novembre 2008 n. 26761 e 15 aprile 2008 n. 9909).

1.3. Consegue che esattamente la Corte di merito, rilevata la inapplicabilità della presunzione di prova propria del danno non patrimoniale che comporta inversione del relativo onere probatorio, ha affermato che, per i pregiudizi patrimoniali, è l’attore che deve dimostrare l’inesistenza di fatti di terzi determinativi del danno stesso che nel caso sono invece evidenti per cui nulla può pretendere il F..

I due motivi di ricorso sono quindi entrambi infondati e la impugnazione deve essere rigettata, dovendosi, per la soccombenza, porre le spese del presente giudizio di cassazione a carico del F. nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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