Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12296 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30294/2014 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO

61, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO PICOZZA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA RIZZI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VULCI 9,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO SEVERINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO POMPEATI giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CALA’ per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

P.F., nella qualità di affittuaria coltivatrice diretta del fondo sul quale veniva esercitato il riscatto, citava in giudizio R.P. esercitando il diritto di prelazione e riscatto del fondo da questi acquistato.

La domanda dell’attrice veniva accolta in parte, limitatamente al fondo insistente sulla sola particella 1894/2 in comune di Vigo di Fassa.

L’appello del R., volto a far accertare l’insussistenza in capo all’attrice dei requisiti sia soggettivi che oggettivi per l’esercizio del riscatto, veniva rigettato.

R.P. propone quattro motivi di ricorso nei confronti di P.F. per la cassazione della sentenza n. 149/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Trento il 7.5.2014, notificata il 1.8.2014 e prodotta in copia notificata.

Resiste la P. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7, nonchè degli artt. 115, 116 e 117 c.p.c., in ordine ai requisiti soggettivi richiesti ai fini del legittimo esercizio del retratto agrario.

1.Sostiene in primo luogo che la retraente non esercitava sui terreni oggetto del riscatto vera attività agricola, ma che operava su di essa solo la coltura di fieno e lo sfalcio di esso. Questo aspetto attiene in realtà al requisito oggettivo e verrà preso in considerazione all’interno dell’esame del secondo motivo, ove viene, più appropriatamente, riproposto.

2. Precisa poi che la sua dante causa, G.Z., la stessa che avrebbe affittato alla P. la particella in relazione alla quale è stata accolta la domanda di riscatto, nel contratto di vendita aveva dichiarato l’assenza sul fondo dell’insediamento di alcun avente diritto alla prelazione.

La circostanza attiene però ai rapporti tra acquirente e venditrice, e all’eventuale responsabilità di questa; non è incorsa in alcuna violazione di legge la corte d’appello laddove non l’ha ritenuta determinante al fine di escludere la sussistenza di una affittanza agraria sul fondo oggetto della compravendita.

3. Il ricorrente aggiunge che la stessa P. confermava di aver ceduto l’azienda agricola due anni prima al figlio, e pertanto non sarebbe stata titolare attuale del requisito soggettivo.

L’argomentazione è totalmente generica e mancante di autosufficienza non precisando neppure il ricorrente dove questa affermazione sarebbe contenuta, pertanto non può essere presa in considerazione.

Il motivo è complessivamente infondato.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dei medesimi articoli sopra indicati in relazione alla sussistenza dei requisiti oggettivi per l’esercizio dell’azione di riscatto, assumendo che debzienda agricola, non più gestita dalla P. ma dal figlio, avrebbe svolto l’attività assolutamente principale di allevamento del bestiame, e che il fondo oggetto del riscatto non era oggetto di coltivazione ma su di esso veniva eseguito solo lo sfalcio dell’erba ai fini di fornire il foraggio al bestiame.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha accertato, con accertamento in fatto non ulteriormente rinnovabile, che la coltivatrice effettuava non solo lo sfalcio delle erbe cresciute spontaneamente ma anche la lavorazione del terreno per incrementare la produzione di erba da fieno, cioè l’erpicatura e la concimazione, ossia una attività riconducibile alla coltivazione benchè volta solo alla produzione di erba.

E’ principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che la qualità di coltivatore diretto legittimante alla prelazione e al riscatto agrari, debba essere intesa in senso restrittivo ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 31 e che di conseguenza essa non sussiste, tra l’altro, in capo a chi si dedica esclusivamente al governo e all’allevamento del bestiame (Cass. n. 28237 del 2005).

Infatti, pur ponendo riferimento la suddetta norma alla richiamata attività di allevamento e di governo del bestiame, l’intento perseguito dal legislatore mediante l’attribuzione del diritto di prelazione e riscatto è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio per una maggiore efficiente produzione nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una relazione nell’ipotesi che sul terreno oggetto di compravendita sia già insediato il titolare di un rapporto agrario.

Pertanto, la qualità di coltivatore diretto deve considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra e, di conseguenza, il diritto di prelazione e riscatto è riconosciuto dall’ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo (quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti).

L’elemento obiettivo della attività agricola svolta sul fondo può essere legittimamente riconosciuto come sussistente, dunque, purchè sia in essere una attività riconducibile alla coltivazione del terreno (che non sia limitata al semplice sfalcio delle erbe selvatiche ivi esistenti), rimanendo invece privo di rilevanza, ai fini che qui interessano, l’oggetto specifico dell’attività colturale ed in particolare se esso sia rivolto a colture agricole intensive o estensive, o anche alla produzione, mediante semina, lavorazione del terreno e raccolta, di fieno e di erba medica.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ai fini della configurabilità di un’attività agricola è necessario che vi sia una “coltivazione” del fondo, idonea, cioè, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, non integrando coltivazione del fondo nè il mero taglio di erba spontanea, nè l’attività armentizia per la produzione di latte e carne, esercitata sul fondo stesso (in questo senso Cass. n. 28321 del 2011, ai fini della configurabilità di un contratto di affitto agrario regolato dalla L. 3 maggio 1982, n. 203).

Essendo stato accertato in fatto e non ulteriormente contestato che la P., affittuaria del terreno, svolgesse su di esso una attività non di semplice sfalcio dell’erba, ma di erpicatura e lavorazione del terreno per incentivarne la produzione di erba destinata alla mera alimentazione animale) può convenirsi con la conclusione cui è pervenuta la corte d’appello, secondo la quale ciò dimostrerebbe che la conduttrice si sia occupata del terreno locato in un’ottica produttiva, svolgendo una vera e propria attività di “coltivazione” del fondo, idonea cioè, quanto meno, a stimolare ed accrescere la produzione di erba, come tale integrante il requisito oggettivo necessario per l’esercitabilità del retratto agrario.

Con il terzo motivo, il R. denuncia la violazione di legge in riferimento ai medesimi articoli indicati nei precedenti motivi, in ordine alla insussistenza del requisito della destinazione agricola del fondo. Ribadisce che la particella oggetto di riscatto era inserita per il 13% nella zona a pascolo, per il resto in zona agricola e ricadeva per il 100% in zona di tutela ambientale.

Il motivo è infondato.

La destinazione del terreno, incluso in zona a tutela ambientale e destinato in larga parte ad attività agricola e nella parte residua a pascolo esclude per il presente e per il futuro la destinazione urbana del fondo e pertanto non ne fa venir meno la destinazione agricola. Ciò che rileva con carattere impeditivo all’accoglimento dell’azione di riscatto è che il fondo abbia comunque o sia destinato ad avere in futuro una destinazione urbana e non agricola, anche se non edificatoria. Il fatto che sia adibito in parte a pascolo, e comunque inserito in zona a tutela ambientale non appare contrastante con la vocazione non urbanistica del fondo.

Come già affermato da questa Corte, la disposizione della L. n. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 – secondo cui il diritto di prelazione agraria non spetta all’affittuario, al mezzadro, al colono, al compartecipante, rispetto ai terreni che in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica – deve essere interpretata nel senso che sono esclusi dalla prelazione tutti i terreni la cui destinazione, seppure non edificatoria, sia comunque da considerare urbana in contrapposizione ad agricola, atteso che, una volta assegnata a una certa zona una edificabilità maggiore di quella considerata normale per le zone agricole e non vincolata alle esigenze dell’agricoltura, si è per ciò stesso in presenza di una zona sottratta al retratto in favore dei coltivatori diretti; a tal fine, la qualificazione di un territorio come “agricolo” non ha carattere costitutivo, assumendo rilievo essenziale, invece, il tipo di sfruttamento consentito dagli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione (v. Cass. n. 7796 del 2010).

Da ultimo, qualora i precedenti motivi non fossero accolti, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale per contrasto della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7, con l’art. 3 Cost., nella parte in cui ammettono la prelazione agraria da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge nei confronti di acquirenti in possesso a loro volta dei medesimi requisiti necessari per la prelazione agraria.

La questione è manifestamente infondata, in quanto si tratta non di una disparità di trattamento tra categorie di persone del tutto equiparate, ma di una scelta di campo operata dal legislatore e motivata dalla volontà di tutelare la conservazione dell’attività agricola in atto privilegiando la continuità della coltivazione.

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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