Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12295 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 597-2015 proposto da:

EUROPA 2000 SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BOGONONA 47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI, giusta

procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1836/2014 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e il rigetto del secondo motivo di ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 1836/2014 -sulla premessa della intervenuta sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso incidentale condizionato proposto da EUROPA 2000 spa, di dichiarazione di inammissibilità del primo e terzo motivo del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con cassazione della sentenza della CTR del 25.6.2007- dava atto che la sentenza della Corte aveva affermato che la CTR ha “non solo totalmente tralasciato di considerare una serie di elementi, puntualmente prospettati dall’Agenzia, che risultavano antitetici rispetto all’affermazione, espressa dalla CTR, circa il ruolo di effettivo intermediario svolto dalle società Pneus Line srl e Servi Tyre Ltd società cedenti della merce in favore dell’Europa -ruolo che in ogni caso avrebbe dovuto dimostrare la società contribuente per paralizzare il compendio di elementi offerti dall’Amministrazione in ordine al carattere soggettivamente inesistente dell’operazione- ma anche ritenuto di riconoscere il diritto a detrazione per il solo fatto della fatturazione degli acquisti a monte operati dalla società Europa 2000, in tal modo totalmente disattendendo i principi più sopra espressi da questa Corte, recentemente ribaditi da Cass. 8722/2013. Ed infatti la totale assenza di struttura societaria, l’assenza di dipendenti e di beni strumentali, la mancanza di una contabilità regolare e l’assenza di qualunque documentazione attestante l’inserimento delle due società cedenti nell’ambito del settore delle esportazioni, coniugate alla falsità della dichiarazione in ordine alla qualifica di esportatore abituale si pongono come dati rilevanti ed imprescindibili ai fini della valutazione demandata al giudice, tenuto conto che, come già chiarito da questa Corte, costituiscono “fondati sospetti ” che la società verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili soggettivamente inesistenti volte ad evadere l’imposta sul valore aggiunto, l’avere intrattenuto ripetuti rapporti commerciali con società sfornite di personale adeguato, di beni aziendali ovvero comunque prive di adeguata struttura organizzativa di impresa, c.d. società fantasma -in relazione alle operazioni commerciali in concreto svolte- cfr. Cass. n. 12625 del 20.7.12″.

La contribuente riassumeva il giudizio chiedendo che la CTR rigettasse l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza della CTP di Ravenna con annullamento dell’avviso di accertamento oggetto di causa; conclusioni opposte rassegnava l’Agenzia delle Entrate che provvedeva a costituirsi dinanzi alla CTR.

La CTR rendeva la sentenza sopra indicata con la quale accoglieva l’appello della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Ravenna e rigettava il ricorso originario proposto dalla contribuente, che condannava al pagamento delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.

Per la cassazione della predetta sentenza Europa 2000 spa propone ricorso, affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 72, art. 17, comma 1 e art. 19, comma 1, nonchè dei principi indicati nella sentenza della Corte di Giustizia C.E. C 49/04 del 2007, pag. 58 e 68; Corte di Giustizia C.E. causa C 271/06 del 2008; Corte di Giustizia UE cause riunite C 80/11 e C 142/11 del 2012”.

Con il primo motivo la contribuente lamenta la violazione della norma ivi indicata sul rilievo che la questione concernente le cessioni all’esportazione (rilievo n. 2 dell’atto impositivo oggetto della controversia: cessioni fittizie alla Trippex Trading LTD) doveva ritenersi ormai coperta dal giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale.

Il motivo non è fondato, atteso che la Corte di Cassazione -nell’accogliere il secondo motivo del ricorso avente ad oggetto la insufficienza e contraddittorietà della motivazione- ha rilevato la carenza motivazionale, in relazione alle operazioni dedotte a fondamento della pretesa fiscale, avente ad oggetto il valore da assegnarsi agli elementi in forza dei quali l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le società Pneus srl, Servityre ltd e Trippex Trading ltd non potessero essere ritenute esercenti un’attività di intermediazione. La Corte di legittimità nell’esaminare il motivo in parola -dopo avere dato atto dell’avvenuta trascrizione, da parte dell’ufficio, delle pagine 9 e 10 del PVC- ha affermato che “….la motivazione della CTR appare decisamente carente rispetto al tema d’indagine prospettato dall’Agenzia delle Entrate, la quale, riportandosi al contenuto del processo verbale di constatazione posto a base dell’avviso di accertamento, aveva offerto al giudice una serie di elementi idonei a conclamare il carattere fittizio delle società cedenti la merce per la quale la Europa 2000 aveva chiesto l’IVA in detrazione”.

La CTR, con la sentenza gravata dell’odierno ricorso per cassazione, ha correttamente dato continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando la Corte cassa con rinvio per vizi relativi a violazione di legge o per vizi di motivazione, il giudice del rinvio può riesaminare i fatti oggetto delle precedenti fasi ed esaminarne di nuovi, con il solo limite cognitivo dei fatti che la Suprema Corte, nell’affermare il principio di diritto vincolante, abbia presupposto come pacifici o accertati in sede di merito; se la sentenza, poi cassata, avesse tenuto conto (ed avrebbe dovuto) del contenuto delle pagg. 9 e 10 del PVC, l’appello sarebbe stato accolto con conferma dell’atto impositivo.

Con il secondo motivo, la contribuente lamenta violazione di legge per non essere stata riconosciuta la detraibilità dell’IVA.

Neppure tale motivo è fondato, alla stregua della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione che ha posto in evidenza l’assenza di struttura societaria, di dipendenti e di beni strumentali, di una contabilità regolare e di qualunque documentazione, tutti elementi di fatto su cui si è basata la (legittima) pretesa dell’ufficio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro ottomila oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2020

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