Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12295 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PROTEZIONE

CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro

tempore, SINDACO DI POZZUOLI, nella qualita’ di Ufficiale di Governo,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI POZZUOLI, F.L.;

– intimati –

e sul ricorso n. 23974/2005 proposto da:

F.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso l’avvocato DI FALCO

DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAPPONI BRUNO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PROTEZIONE

CIVILE, SINDACO DEL COMUNE DI POZZUOLI, COMUNE DI POZZUOLI;

– intimati –

e sul ricorso n. 24484/2005 proposto da:

COMUNE DI POZZUOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso

l’avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

STARACE ALDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PROTEZIONE

CIVILE, SINDACO DI POZZUOLI, F.L.;

– intimati –

e sul ricorso n. 25934/2005 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO

75, presso l’avvocato DI FALCO DOMENICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAPPONI BRUNO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI POZZUOLI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, SINDACO DEL COMUNE DI POZZUOLI;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

25/05/2004;

preliminarmente si riuniscono i ricorsi in epigrafe;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MASSIMO GIANNUZZI (Avvocatura

dello Stato) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale con l’assorbimento dei ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza n. 33447 del 13.07.1984, fu disposta, a tutela della pubblica incolumita’, la demolizione dell’immobile in precarie condizioni di stabilita’, sito in (OMISSIS), di proprieta’ di F.L..

La F., con atto notificato l’11.04.1986, adiva il Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna del Comune di Pozzuoli, del Ministero della Protezione Civile e del Sindaco del Comune di Pozzuoli nella qualita’ di Ufficiale del Governo, al risarcimento dei danni da lei subiti, consistiti nella perdita di alcuni suoi beni mobili che si trovavano nell’immobile demolito, assumendo di non averli rinvenuti dopo che il Comune le aveva comunicato con notevole ritardo, il luogo in cui erano stati trasportati e depositati dopo l’asporto.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Pozzuoli eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, dal momento che il Sindaco aveva agito come Ufficiale di Governo, mentre l’Amministrazione statale contestava genericamente la domanda introduttiva.

Con sentenza n. 7104 del 21.04 – 19.05.2000, il Tribunale adito, escussi i testi e disposta ed espletata una CTU, escludeva la legittimazione passiva del Ministero convenuto e ritenuto responsabile dell’evento il Comune di Pozzuoli, per avere violato gli obblighi di custodia dei beni asportati, lo condannava al risarcimento dei danni subiti dalla F., liquidati nella somma di L. 25.500.000, con rivalutazione ed interessi legali. Questa sentenza veniva impugnata in via principale dal Comune di Pozzuoli ed in via incidentale condizionata dalla F..

Con sentenza del 5 – 25.05.2004, la Corte di appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti ed in accoglimento di entrambi i gravami, riteneva che la domanda di risarcimento dovesse essere accolta non nei confronti del Comune di Pozzuoli, privo di legittimazione passiva, ma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, subentrata al Ministero della Protezione Civile, che, quindi, condannava al risarcimento dei danni subiti dalla F., liquidati come in primo grado. La Corte territoriale osservava tra l’altro – che la Presidenza del Consiglio si era limitata a sostenere la legittimazione passiva del Comune, senza anche censurare ne’ la sussistenza del danno, peraltro correttamente accertata dal primo giudice, ne’ l’entita’ del risarcimento, liquidato dal primo giudice in base alle recepite, ineccepibili valutazioni del CTU che della dedotta violazione dell’obbligo di custodia dei beni mobili esistenti nell’edificio della F., doveva rispondere lo Stato cui era riferibile l’attivita’ di demolizione dell’immobile ed a cui era imposto il dovere di evitare che dalla demolizione potesse derivare danno ingiusto alla proprietaria.

Avverso questa sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile – ed il Sindaco di Pozzuoli nella qualita’ di Ufficiale del Governo hanno proposto ricorso per Cassazione in base ad un unico motivo, notificato il 2 – 8.07.2005 alla F. ed il 2 – 9.07.2005 al Comune di Pozzuoli. La F., con controricorso notificato il 20.09.2005 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Sindaco di Pozzuoli ed il 21 – 27.09.2005 al Comune di Pozzuoli ha resistito al ricorso e proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Anche il Comune di Pozzuoli, con controricorso notificato il 30.09.2005 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Sindaco di Pozzuoli nella qualita’ di Ufficiale del Governo ed alla F., ha resistito al ricorso nonche’ proposto ricorso incidentale condizionato nei confronti della F., fondato su due motivi. La F., con controricorso notificato il 20.10.2005, ha resistito al gravame incidentale del Comune e proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Il Comune di Pozzuoli e la F. hanno depositato memoria.

All’udienza pubblica del 18.03.2010 i ricorsi principale ed incidentali, proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile – ed il Sindaco di Pozzuoli nella qualita’ di Ufficiale del Governo, denunziano “Violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 38, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

L’amministrazione contesta la sua responsabilita’ (da violazione dell’obbligo di custodia dei beni mobili) sostenendo che l’obbligo violato ineriva ad attivita’ prodromica, estranea alle prerogative statali esercitate con l’ordinanza contingibile ed urgente di demolizione.

A sostegno del ricorso incidentale la F. chiede che nella deprecata ipotesi di accoglimento del ricorso principale, si voglia riconoscere la violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 38, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e conseguentemente dichiarare la responsabilita’ solidale delle parti Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile gia’ Ministero della Protezione civile), Sindaco di Pozzuoli pro tempore, nella qualita’ di Ufficiale del Governo, e Comune di Pozzuoli, ovvero, in subordine, la responsabilita’ esclusiva del Comune di Pozzuoli.

A sostegno del ricorso incidentale e per la denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale in ordine al profilo della legittimazione passiva, il Comune di Pozzuoli denunzia:

1. ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″ sostenendo che erroneamente la Corte napoletana ha riconosciuto alla F. le somme di cui in condanna in quanto l’evento dannoso doveva essere alla stessa addebitato per negligenza consistita nel non avere tempestivamente provveduto, a sua cura e spese, alla custodia dei mobili e degli accessori di sua proprieta’ e, comunque, a non ritirare subito i mobili in custodia.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” sostenendo che dalle assunte deposizioni non emergeva provata la presenza nell’immobile dell’attrice poi demolito di tutti i beni elencati nell’atto introduttivo, in ogni caso incongruamente stimati dal CTU. Con l’ulteriore ricorso incidentale la F. deduce in aggiunta ai motivi dedotti con il primo ricorso incidentale condizionato “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”, dolendosi del mancato riconoscimento a ristoro dei suoi beni perduti o deteriorati dell’intero valore stimato dal CTU. Il ricorso principale non e’ fondato; al relativo rigetto consegue anche l’assorbimento di tutti e tre i ricorsi incidentali, il cui esame e’ stato espressamente subordinato a contraria decisione.

L’Amministrazione affida la censura al rilievo secondo cui poiche’ l’asporto e la ricollocazione dei beni mobili costituiscono attivita’ prodromiche rispetto a quella successiva di demolizione dell’immobile in cui detti mobili si trovano collocati, percio’ esulano dal novero delle attivita’ di competenza statale esercitate con l’ordinanza demolitoria e del cui assolvimento lo Stato deve rispondere.

Se non contemplata in autonomo antecedente o concomitante provvedimento autoritativo, l’attivita’ di asporto dei mobili (come quella di sgombero delle persone), anche se non prevista espressamente nell’ordinanza di demolizione, rientra tra le attivita’ prodromiche essenziali per il corretto espletamento del provvedimento demolitorio di competenza statale, il che implica che lo Stato deve rispondere del relativo assolvimento anche se in concreto l’operato sia stato degli organi comunali di supporto al Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento dei ricorsi incidentali e condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Pozzuoli e dalla F., liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle due parti resistenti.

PQM

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rimborsare al Comune di Pozzuoli ed alla F. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuna delle due parti resistenti in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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