Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12295 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21169/2014 proposto da:

A.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO GENTILE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO GIUSEPPE SINATRA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.F., M.G., M.G.D.,

M.L., D.T.M.A., D.T.M.

A., D.T.C.;

– intimati –

Nonchè da:

D.T.C., D.T.M.A., D.T.M.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 56,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO PIZZI, rappresentati e

difesi dall’avvocato VINCENZO MICELI giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

M.L., M.G., M.G.D.,

A.A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 439/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato MAURIZIO GIUSERPPE SINATRA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

I FATTI

Nel 1999 A.M.R., assumendo di essere proprietaria e coltivatrice diretta di un terreno confinante con quello di D. T.M., evocava in giudizio M.V. al quale gli eredi del D.T. avevano alienato il terreno senza preventivamente notificarle la proposta di alienazione, ed esercitava il diritto di riscatto agrario. Faceva presente di aver preventivamente notificato al M. atto stragiudiziale in cui si offriva di acquistare il fondo, cui faceva seguito l’offerta reale di una somma comprensiva del prezzo di vendita, imposte e spese, e che l’acquirente aveva rifiutato assumendo che il reale prezzo di acquisto del terreno era di gran lunga superiore a quanto indicato nell’atto.

L’acquirente chiamava in causa i venditori D.T..

Il Tribunale di Trapani nel 2004, all’esito del giudizio di primo grado, accoglieva la domanda della A. dichiarando la sostituzione della stessa in luogo dell’acquirente nel contratto di compravendita intervenuto nel 1998 tra i D.T., alienanti e il M., acquirente, condannando altresì i venditori al pagamento di una somma in favore dell’acquirente.

La Corte d’Appello di Palermo, nel 2007, accogliendo l’eccezione proposta dai venditori, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa a contradditorio non integro, essendo il M. al momento dell’acquisto coniugato in regime di comunione legale dei beni, e ordinava la ritrasmissione degli atti al primo giudice.

La A. riassumeva il giusizio anche nei confronti di D. M., moglie del M. e il Tribunale di Trapani, con sentenza del 2010, in accoglimento dell’eccezione sollevata dai venditori, dichiarava l’improponibilità della domanda di retratto per decadenza dai termini di legge, non essendo stato esercitato il diritto di retratto da parte della A. nei confronti della moglie dell’acquirente entro l’anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.

L’appello proposto dalla A. veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Palermo con la sentenza qui impugnata, nella quale si afferma che l’evocazione in giudizio della moglie dell’acquirente, a distanza di otto anni dall’introduzione del giudizio ed effettuata solo a seguito della sentenza di remissione in primo grado per difetto dell’integrità del contradditorio, non ha efficacia sanante della intervenuta decadenza dal diritto di proporre l’azione di retratto agrario.

A.M.R. propone un motivo di ricorso per cassazione nei confronti di M.F., G., G.D. e L., tutte eredi di M.V. e D.M., e nei confronti di D.T.M.A., M.A. e C. per la cassazione della sentenza n. 439/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Palermo il 18.3.2014.

I D.T. si sono costituiti con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico suo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 353 e 354 c.p.c., dell’art. 2966 c.c. e della L. n. 817 del 1971, art. 7 e della L. n. 590 del 1965, art. 8 e ritiene che la corte d’appello non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati, in materia di efficacia sanante della integrazione del contraddittorio, dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, n. 9523 del 2010 laddove essa in particolare ha affermato che in tema di prelazione e riscatto di immobile locato, qualora il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l’atto di citazione entro il termine di sei mesi previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell’acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie inizialmente pretermesse.

Il motivo è fondato.

La sentenza delle sezioni unite n. 9523 del 2010 è stata emessa in materia di prelazione afferente alla vendita di immobili urbani, ma la stessa puntualizza che i principi indicati sono utilizzabili anche in tema di riscatto agrario.

Essa contiene l’affermazione di diversi principi di diritto, i primi già indiscussi, i secondi innovativi, che vanno in questa sede riaffermati:

– Il diritto di riscatto previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, deve essere esercitato dall’avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari dell’immobile, i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia;

– nel caso in cui l’acquirente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, il riscatto deve esercitarsi pure nei confronti del coniuge, che è ugualmente litisconsorte necessario, anche quando non abbia partecipato al contratto di compravendita, ma abbia beneficiato dell’acquisto in comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., lett. a), (l’esistenza del litisconsorzio necessario con il coniuge dell’acquirente in regime di comunione legale dei beni era sostanzialmente indiscusso anche prima della pronuncia delle Sezioni Unite);

– nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dell’art. 102 c.p.c., comma 2, ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ed è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.

Di questo principio costituisce diretta applicazione quello successivo, richiamato dalla ricorrente:

– in tema di prelazione e riscatto di immobile locato, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38 e 39, qualora il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l’atto di citazione entro il termine di sei mesi previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell’acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall’integrazione del contraddittorio delle parti necessarie inizialmente pretermesse.

La questione centralmente esaminata dalle Sezioni Unite, e controversa anche in questa sede, è la medesima: se l’integrazione del contraddittorio ha effetti solo di carattere processuale o anche di carattere sostanziale e, in particolare, se, una volta che essa sia avvenuta, possa impedire il verificarsi della decadenza in capo al coniuge litisconsorte necessario che non sia stato fin dall’inizio evocato in giudizio) ma nei cui confronti il litisconsorzio sia stato comunque integrato benchè a distanza di tempo.

La corte d’appello nella sentenza qui impugnata è ben conscia della esistenza della pronuncia delle Sezioni Unite, il cui contenuto viene più volte richiamato, ma che non ritiene tuttavia applicabile al caso di specie, in quanto essa ritiene che l’efficacia sanata della integrazione del contraddittorio si riferisca solo alle ipotesi di integrazione del contraddittorio verificatesi nel corso del giudizio di primo grado e non anche ai casi in cui tale integrazione si sia verificata, come nella specie, a seguito di sentenza dichiarativa della nullità del giudizio di primo grado con rinvio al primo giudice e rinnovazione del giudizio stesso (e quindi, di fatto, a grande distanza di tempo tra l’introduzione del giudizio e l’integrazione del contraddittorio).

Nella controversia in esame, come in quella decisa delle Sezioni Unite, non si controverte della validità dell’atto, ma del diritto sul bene e quindi esiste il litisconsorzio necessario, perchè è necessario un accertamento plurisoggettivo.

Detto questo, occorre interrogarsi sugli effetti della integrazione del contraddittorio.

Il difetto di integrazione del contraddittorio dà luogo ad una nullità, non assoluta ma sanabile per effetto dell’ottemperanza all’ordine del giudice o della chiamata in causa da parte dell’attore o anche dello spontaneo intervento in giudizio del litisconsorte necessario.

Le Sezioni Unite affermano che l’integrazione del contraddittorio è sanante sia sul piano processuale che anche su quello sostanziale, nel senso che essa impedisce la decadenza non rimuovendo retroattivamente una decadenza già intervenuta, ma intervenendo a sanare la domanda originaria che, proposta tempestivamente nei confronti di uno solo dei due litisconsorti, con l’integrazione del contraddittorio si ha per proposta nei confronti di tutte le parti necessarie fin dall’inizio.

La corte d’appello dopo aver richiamato il precedente di legittimità afferma che lo stesso non è applicabile alla fattispecie concreta perchè l’effetto sanante della decadenza prodotto dalla integrazione del contraddittorio si verificherebbe soltanto se l’integrazione avvenisse nel corso del giudizio di primo grado, e non anche qualora, come nel caso di specie, tale integrazione avvenisse dopo che la sentenza di appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado rimettendo al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Essa introduce una distinzione che non ha ragion d’essere (e la cui esistenza è negata da Cass. S.U. n. 9523 del 2010) tra integrazione del contraddittorio effettuata nel corso del giudizio di primo grado e integrazione del contraddittorio effettuata solo a seguito di pronuncia del giudice di appello che rimetta le parti in primo grado a norma dell’art. 354 c.p.c., perchè l’integrazione del contraddittorio, anche se effettuata soltanto a seguito della pronuncia di appello di rimessione al primo giudice, deve operare in modo omogeneo e produrre gli stessi effetti: essa impedisce il verificarsi della decadenza anche nei confronti del litisconsorte necessario originariamente pretermesso qualora l’azione sia stata regolarmente esercitata nel termine di un anno dall’effettuarsi della compravendita nei confronti del coniuge acquirente originariamente evocato in giudizio (come in questo caso è incontestatamente avvenuto) avendosi la domanda come proposta fin dall’inizio nei confronti di tutte le parti necessarie.

Nè appare condivisibile l’argomentazione contenuta nel controricorso, secondo la quale – in aggiunta alla argomentazione della corte d’appello per cui la fattispecie in esame sarebbe del tutto diversa da quella esaminata dalle Sezioni Unite, perchè la decadenza avrebbe potuto essere evitata solo se l’ordine di integrazione del contraddittorio fosse intervenuto nel corso del primo giudizio di primo grado e la vocatio in ius nei confronti della D. non contiene nessuna domanda nei suoi confronti. Questa argomentazione è destituita di fondamento ove si segua il percorso motivazionale tracciato dalle Sezioni Unite: in caso di notificazione di atto di integrazione del contraddittorio, esso opera (non tanto eliminando la decadenza ma) sanando la domanda originaria, che si intende fin dall’inizio proposta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. E’ necessario quindi che l’integrazione del contraddittorio avvenga, ma è sufficiente a scongiurare il verificarsi della decadenza che la domanda originaria sia stata proposta con chiarezza.

I controricorrenti propongono poi ricorso incidentale condizionato denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio da parte del giudice di merito, consistente nel primo esercizio del retratto in forma stragiudiziale da parte dell’odierna ricorrente (cui ha fatto seguito, tre mesi dopo, non essendo stata accettata l’offerta formale, la proposizione giudiziale della domanda di retratto).

Sostengono che la corte d’appello non avrebbe esaminato la rilevanza del primo esercizio del retratto informa stragiudiziale, per quanto decisiva, avendo seguito un diverso percorso motivazionale per giungere al rigetto della domanda.

Il motivo è infondato.

Il fatto dedotto, ovvero l’esser stata preceduta la proposizione della domanda giudiziale da un tentativo stragiudiziale di risolvere la questione, promosso dall’odierna ricorrente, non è in realtà nè decisivo, nè tanto meno risulta che esso sia stato oggetto di discussione tra le parti, perchè i controricorrenti solo in questa sede argomentano su di esso, allo scopo di consolidare l’esito favorevole del giudizio.

Non è posto in discussione che non solo il tentativo stragiudiziale, ma anche l’introduzione della causa i siano stati compiuti entro l’anno dalla trascrizione della compravendita (la compravendita è del 4.12.1998, la notificazione dell’atto stragiudiziale del 3.3.1999, la notificazione dell’atto di citazione del 1.5.1999): ove solo il tentativo stragiudiziale fosse tempestivo, esso rileverebbe non in sè ma come elemento a corredo della intempestiva proposizione della domanda giudiziale. Il semplice fatto di aver, prima della introduzione della causa, compiuto un tentativo stragiudiziale volto alla bonaria composizione della controversia e ad evitare l’inizio di una controversia non rileva certo in termini di decadenza dalla facoltà di proporre giudizialmente l’azione di retratto agrario, laddove il tentativo stragiudiziale sia stato infruttuoso, ma caso mai si colloca in una ragionevole ottica deflattiva.

Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione che applicherà i principi di diritto sopra richiamati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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