Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12294 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. II, 07/06/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27725/2005 proposto da:

T.M. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SPANTI Paolo;

– ricorrente –

contro

T.A. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 2622/2006 proposto da:

T.A. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PRIVITERA Salvatore;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1175/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione; per rinuncia e

regolare accettazione depositata in cancelleria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con atto dell’8-4-2011 sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore avvocato Paolo Spanti il ricorrente principale T.M. ha rinunciato al ricorso iscritto al n. 27725 del R.G. per l’anno 2005 proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Catania del 25-11-2004 e che con lo stesso atto sottoscritto dalla parte personalmente e dai difensore avvocato Salvatore Privitera il ricorrente incidentale T.A. ha rinunciato al ricorso iscritto al n. 2622 del R.G. per l’anno 2006 proposto contro la stessa sentenza;

Considerato che nello stesso atto le parti hanno aderito reciprocamente alle suddette rinunce, cosicchè non occorre emettere alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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