Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12293 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16432/2013 proposto da:

MITICA FOOD SRL, (OMISSIS) in persona del suo Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in carica Dott.

S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO

1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato VINCENZO VITO CHIONNA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

KREARE IMPRESA SRL UNIPERSONALE, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. G.C. A., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 13, presso lo studio

dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentata e difesa dall’avvocato

NUNZIO TROIANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 21 gennaio – 4 febbraio 2013 il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, accoglieva la domanda, proposta da Kreare Impresa Srl (già DGM Consulting Srl) nei confronti di Mitica Food S.r.l. (già Snack & Snacks Srl), di condanna di quest’ultima a pagare all’attrice Euro 670.330,07, oltre accessori, quale corrispettivo di un’attività di consulenza relativa ad una richiesta di contributi a fondo perduto, attività oggetto di incarico conferito all’attrice con contratto del 18 settembre 1998, e in conseguenza della quale nel 1999 la convenuta aveva effettivamente ottenuto Lire 21.549.000.000.

Avendo Mitica Food S.r.l. proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Bari, con ordinanza ex artt. 348 bise 348 ter c.p.c. del 17-20 maggio 2013, lo ha dichiarato inammissibile.

2. Ha presentato ricorso Mitica Food S.r.l., impugnando sia l’ordinanza con unico motivo, sia la sentenza di primo grado con sei motivi.

Quale motivo relativo all’ordinanza, viene denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’ordinanza e del procedimento d’appello per violazione degli artt. 348 bis, 348 ter e 350 c.p.c., ex art. 117 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., u.c..

Lamenta la ricorrente che l’ordinanza sarebbe stata emessa senza rispetto del contraddittorio, perchè le udienze ad essa precedenti del 19 aprile e del 3 maggio 2013 riguardavano i presupposti della sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, e la prima udienza per il merito – nella quale soltanto, in forza del combinato disposto degli artt. 348 ter e 350 c.p.c., sarebbe stata pronunciabile l’ordinanza in questione – era stata fissata il 21 giugno 2013. In conseguenza di ciò, la corte territoriale avrebbe nel caso in esame omesso l’udienza-filtro di cui all’art. 350 c.p.c..

Il ricorso avverso la sentenza di primo grado, come già si è anticipato, si articola in sei motivi, e premette che non vi sarebbe stata una c.d. doppia conforme sui fatti, onde sarebbe proponibile pure la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 273 e 274 c.p.c., per omessa pronuncia su punti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il Tribunale non si sarebbe pronunciato su una richiesta di riunione della presente con altra causa, e ciò sarebbe stata questione di rito pregiudiziale; l’omessa pronuncia darebbe luogo al rischio di contrasto di giudicati. Pertanto sarebbero nulli i provvedimenti impugnati e vi sarebbe violazione del dovere decisorio di cui all’art. 112 c.p.c..

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., per omessa e/o errata e/o contraddittoria pronuncia su punti decisivi.

La censura si fonda sul fatto che il giudice di merito ha qualificato la domanda riconvenzionale come tale – così dichiarandola inammissibile perchè tardiva -, mentre avrebbe dovuto riqualificarla come eccezione riconvenzionale. Essa infatti si limitava a circoscrivere la domanda attorea nei suoi effettivi limiti e a circostanziarne i fatti impeditivi all’accoglimento;e le difese tramite essa introdotte sarebbero state attinenti “esclusivamente alla deduzione di ragioni creditorie “in avere” (contrapposte a quelle attoree “in dare”), per fatti in ogni caso ritualmente fatti valere a fini compensativi”. Per di più, “accanto e oltre all’omessa pronuncia sul punto decisivo, riguardante la documentata esistenza (non già l’esigibilità) di tali contrapposte ragioni creditorie”, entrambi i giudici di merito avrebbero espresso “un’errata motivazione” laddove dichiarano che la convenuta non ha provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito attoreo, non avvedendosi che l’aver omesso di considerare, per l’errata qualificazione di domanda riconvenzionale, i fatti dedotti e documentati dalla ricorrente costituisce un ulteriore error in procedendo che vizia la formazione del convincimento in entrambe le fasi di merito.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omessa motivazione nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., quanto alla stipulazione del contratto di incarico.

Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè errata, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alla prova dell’adempimento da parte dell’incaricata.

Il quinto motivo, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1230,1362 e 1965 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sull’incidenza di una posteriore transazione intervenuta tra le parti.

Il sesto motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e1362 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine all’esistenza di una condizione sospensiva dell’obbligo di pagare l’incaricata.

Si difende con controricorso Kreare Impresa S.r.l., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

3.1 Il primo ricorso ha per oggetto l’ordinanza dichiarativa d’inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., che il ricorrente ha ritenuto possa essere appunto oggetto di ricorso ex art. 111 Cost. – nonostante il tenore letterale dell’art. 348 ter – in conseguenza di “un’interpretazione sistematica delle norme e dei principi che regolano il processo civile”.

L’art. 348 ter, al comma 3, prevede che “quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, il ricorso per cassazione” lasciando apparentemente intendere, a contrario, che sia invece inammissibile il ricorso per cassazione avverso (anche) l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Peraltro, la norma non prevede in modo espresso la non impugnabilità dell’ordinanza, per cui – non occorrendo, evidentemente, prospettare alcuna illegittimità costituzionale – è stato necessario indagare ermeneuticamente sulla impugnabilità o meno dell’ordinanza suddetta.

La questione, che ha immediatamente interessato – e preoccupato – la dottrina processualcivilistica quando la riforma del 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134) parve manifestare un implicito intento del legislatore di espellere di fatto dal sistema il secondo grado – non garantito dalla Costituzione proprio attraverso lo strumento della ordinanza di inammissibilità (che avrebbe dovuto avere almeno un incisivo effetto deflattivo: se non espellere, quindi, pesantemente atrofizzare), ha provocato un contrasto giurisprudenziale di legittimità che è stato ora sopito da un intervento delle Sezioni Unite: il quale ha sposato la tradizionale impostazione “garantista” che, sulla base dell’art. 111 Cost., comma 7 – laddove prevede contro le “sentenze” il ricorso in cassazione per violazione di legge -, ha elaborato, per così dire, il jolly delle impugnazioni, cioè il ricorso straordinario per cassazione, attribuendo in tal modo al giudice nomofilattico un compito di tutela dello jus constitutionis di tale ampiezza da giungere, in ultima analisi, a renderlo quasi completamente coincidente (pur se, proprio con la novella del 2012, il legislatore ha tentato di frenare con la nuova conformazione del vizio motivazionale rilevante ai fini del ricorso per cassazione) con lo jus litigatoris.

Con la sentenza 2 febbraio 2016 n. 1914 le Sezioni Unite hanno invero dichiarato, dirimendo il contrasto, ricorribile per cassazione l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter a mezzo di ricorso straordinario ex art. 117 Cost., comma 7, peraltro limitatamente, in sostanza, ai vizi che non possono essere corretti mediante il ricorso ordinario avverso la sentenza di primo grado.

In particolare, risultano ricorribili ex art. 111, comma 7, i vizi propri dell’ordinanza che concernono violazioni della legge processuale, avendo le Sezioni Unite riconosciuto ciò necessario –

pur in difetto di tutela costituzionale della concessione o meno di un secondo grado di merito – ai fini di tutelare la fruizione dell’istituto dell’appello, così che la stessa non venga a cadere in una discrezionalità assoluta delle corti territoriali. Pertanto, non tutti gli errores in procedendo attinenti all’ordinanza sono ricorribili, e il giudice nomofilattico illustra specificamente, nell’ampia e accurata motivazione del suo intervento, quelli che lo sono: sussiste ricorribilità, quindi, nei casi di pronuncia dell’ordinanza laddove la legge non la prevede (fattispecie ex art. 70 c.p.c., comma 1, pronuncia di primo grado all’esito di rito sommario, nonchè ipotesi in cui, in presenza di appello principale e incidentale, non tutti tali appelli siano inammissibili: ciò risalta dalla lettera degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.), nel caso di pronuncia dell’ordinanza oltre la fase iniziale del processo dell’udienza ex art. 350 c.p.c., “ovvero senza aver sentito le parti”, nel caso di jus superveniens o di fatti sopravvenuti (come una sentenza del giudice delle leggi o fatti integranti vizi revocatori) che non consentano di qualificare “giusta” nel giudizio prognostico la sentenza di primo grado, nel caso di errori processuali riguardanti altro provvedimento nei limiti della loro compatibilità con il contenuto tipico dell’ordinanza; e a proposito di quest’ultimo caso le Sezioni Unite considerano le ipotesi di violazione dell’art. 112 c.p.c.(omessa pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione) per rimarcare che nell’ordinanza non è possibile pronunciare inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento se non per tutti i motivi d’appello (come per tutti gli appelli), onde non è configurabile un’omessa pronuncia riguardante singoli motivi d’appello, potendo eventualmente porsi (nei limiti e nei termini consentiti dalla normativa vigente) solo un problema motivazionale della complessiva decisione. E concludono le Sezioni Unite tale rassegna dei vizi dell’ordinanza de qua denunciabile con ricorso straordinario esaminando l’ipotesi della statuizione delle spese in essa presente, per affermarne l’indipendenza dall’esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado (non essendo l’ordinanza annoverata tra i provvedimenti dipendenti dalla sentenza cassata ex art. 336 c.p.c., comma 2) e quindi dall’estensione esterna del relativo giudicato, così da riconoscere che la statuizione sulle spese presente nell’ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., può, ex art. 336 c.p.c., comma 4, essere rimessa in discussione nel caso in cui l’ordinanza sia stata impugnata mediante il ricorso straordinario e detta impugnazione sia stata accolta, nonchè nel caso in cui sia proposto ricorso straordinario proprio per impugnare tale statuizione (come nel caso della parte vittoriosa che lamenta una impropria compensazione delle spese o una liquidazione inferiore al minimo normativo o nel caso del soccombente che lamenta una liquidazione delle spese in misura superiore al massimo normativo).

3.2.1 Nel caso in esame viene addotta, come unico motivo del ricorso avverso l’ordinanza, una delle fattispecie che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite appena sintetizzato, rendono ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, e cioè la pretesa pronuncia della ordinanza “senza aver sentito le parti”.

Dato atto che l’art. 348 ter c.p.c., stabilisce che venga dichiarata l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c.”all’udienza di cui all’art. 350…prima di procedere alla trattazione, sentite le parti”, la ricorrente ne desume che il giudice abbia “l’obbligo di sentire le parti e di provocare il contraddittorio in merito alla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame”, e ciò farebbe da “contrappeso alla celerità e sommarietà che caratterizza la decisione giudiziale di eventuali inammissibilità”. Quindi, come condivisibilmente rileverebbe una dottrina, il contraddittorio su tale ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello deve realizzarsi oralmente all’udienza ex art. 350 c.p.c. e, se le parti chiedono termine per depositare memorie sulla questione, il giudice potrebbe concederlo rinviando l’udienza; il che sarebbe addirittura doveroso nel caso in cui il dubbio sulla sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento insorga, per rilievo del giudice o iniziativa dell’appellato, proprio all’udienza di prima comparizione. E costituirebbero comunque “due momenti processuali distinti e diversi” l’udienza filtro – che “è garanzia del contraddittorio e rappresenta il presidio per la piena esplicazione del diritto di difesa dell’appellante” – e l’udienza relativa alla conferma o meno della sospensione della sentenza di primo grado concessa inaudita altera parte. Tale distinzione, nel caso in esame, sarebbe concretamente attestata pure dai verbali delle udienze del 19 aprile e del 3 maggio 2013, da cui emergerebbe che in esse il contraddittorio ha avuto per oggetto la sussistenza o meno del fumus boni juris e del periculum in mora, per cui la prima udienza di comparizione per il merito fissata il 21 giugno 2013 sarebbe stata “l’unica sede processuale in cui i giudici avrebbero dovuto consentire all’appellante di contraddire in ordine al profilo relativo alla ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello”:

ma di ciò la ricorrente sarebbe “stata privata, atteso che nelle more sulla decisione dell’inibitoria si è vista comunicare incredibilmente e improvvisamente” l’ordinanza dichiarativa di inammissibilità, ordinanza che per di più “si pone in aperta contraddizione con la decisione di concedere la sospensione della sentenza di primo grado” (nel caso di specie inaudita altera parte), come pure sostenuto da altra dottrina. La corte territoriale avrebbe ricollegato l’applicabilità dell’art. 348 bis c.p.c., all’insussistenza del fumus boni juris; e ciò non sarebbe legittimo, tanto più considerando che – sempre sulla scorta di rilievi dottrinali – le difese dell’appellato, in udienza anteriore a quella di prima comparizione, cioè fissata per l’inibitoria, potrebbero essere limitate alla inibitoria stessa, pur essendo ancora pendente termine per appello incidentale, il che porterebbe ad escludere – sia per criteri giuridici sia per criteri logici – l’anticipazione all’udienzaex art. 351 c.p.c., comma 3, della decisione sull’ammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c..

3.2.2 Premesso che quest’ultima argomentazione, a tacer d’altro, non è pertinente, non avendo interesse l’attuale ricorrente, che in secondo grado era appellante, a denunciare pretese violazioni del diritto di difesa dell’appellato – e che l’appellato non ha mai addotto di aver subito -, la questione posta dalla ricorrente si fonda precipuamente su tre nuclei argomentativi, fondati rispettivamente (1) sull’essere previsto che la decisione sulla probabilità di accoglimento si prenda sentite le parti all’udienza ex art. 350, (2) sull’asserto che l’ordinanza dichiarativa di inammissibilità è ontologicamente distinta rispetto ad un’ordinanza relativa ad inibitoria – il che significa, a ben guardare, che non opererebbe anch’essa una valutazione di fumus borri juris -, con conseguente necessità di udienze distinte come sede di contraddittorio ad oggetto correlativamente distinto e, infine, (3) sull’ulteriore asserto che il contraddittorio che deve precedere la valutazione di inammissibilità in merito dell’appello debba essere così specifico e completo da passare, se l’appellante lo richiede –

in caso di rilievo in udienza della questione della probabilità di non accoglimento da parte del giudice o dell’appellato – dalla forma orale appunto della discussione in udienza alla forma scritta della discussione mediante memorie apposite, cui faccia seguito un ritorno all’oralità nell’udienza cui il giudice deve rinviare oltre la scadenza per il deposito delle memorie. Quest’ultimo argomento, ictu oculi, si connette al principio della predeterminazione – come presidio di effettività del contraddittorio – dell’oggetto del contraddittorio stesso (cfr. art. 101 c.p.c., comma 2), che ad avviso della ricorrente non tollererebbe impreviste o imprevedibili anticipazioni di quello che è l’oggetto del contraddittorio in una fase successiva: e infatti la ricorrente assume di non avere avuto possibilità di contraddire sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, essendosi “vista comunicare incredibilmente e improvvisamente” il provvedimento relativo, ed essendole stato pertanto imposto l’impedimento “di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, illustrando alla Corte d’Appello di Bari in fase di discussione gli elementi che avrebbero escluso la ragionevole probabilità che il gravame non sarebbe stato accolto”. Di qui la nullità dell’intero procedimento d’appello, oltre che dell’ordinanza di inammissibilità.

Non è configurabile, peraltro, alcuna nullità – deve anzitutto rilevarsi – relativa al procedimento d’appello, poichè la nullità procedurale deriva, com’è noto, dalla ripercussione della nullità di atti nulli su quelli successivi; nel caso di specie, il primo atto nullo, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe proprio l’ordinanza con cui il procedimento d’appello si è concluso, e la sua pretesa nullità non ha incidenza, pertanto, sulla sequenza anteriore.

3.2.3 Occorre dunque esaminare esclusivamente se sussiste nullità –

per violazione del diritto di difesa – dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, dandosi atto che la tematica prospettata dalla ricorrente non trova riscontro, per quanto emerge, in precedenti giurisprudenziali di legittimità (e infatti la stessa ricorrente, oltre a una giurisprudenza di merito, richiama esclusivamente opinioni dottrinali; e la controricorrente, difendendosi, neppure queste), per cui, per dirimerla, occorre anzitutto attingere al testo normativo, così da assumerne una esatta comprensione.

La riforma del 2012 – diretta come le precedenti novelle del 2006 e del 2009 a introdurre nel sistema giustizia civile, in rispetto dei valori costituzionali e delle reali esigenze tanto pubbliche quanto private, una semplificazione acceleratoria – ha inserito nella preesistente struttura dell’appello gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per aggiungere, a quelle di dichiarazione con sentenza di inammissibilità dell’appello per motivi di diritto e di improcedibilità dell’appello, una – antecedente nella sequenza procedurale – fattispecie di dichiarazione “con ordinanza succintamente motivata” di inammissibilità di merito, fondata sull’accertamento negativo, evidentemente sommario (come lascia intendere anche l’apposita sottolineatura della concisione motivazionale che lo deve esternare, visto che già l’art. 134 c.p.c., comma 1, stabilisce che ogni ordinanza è “succintamente motivata”) di quella che definisce il legislatore “ragionevole probabilità di essere accolta” dell’impugnazione. Questa valutazione è collocata “all’udienza di cui all’art. 350”, e precisamente “prima di procedere alla trattazione, sentite le parti”. L’udienza ex art. 350, è quella destinata alla trattazione, ma può coincidere, ex art. 351, comma 1, con la sede in cui si decide sull’istanza di inibitoria; qualora, invece, sia stata chiesta la sospensione della pronuncia di primo grado “prima dell’udienza di comparizione”, con decreto – che può anche provvisoriamente sospendere – viene fissata un’udienza camerale, nella quale si decide sulla inibitoria (confermando, modificando o revocando il decreto se questo ha concesso la sospensione) “con ordinanza non impugnabile” (art. 351, commi 2 3).

Da questa sintesi emerge anzitutto un dato quanto mai significativo:

la valutazione dell’ammissibilità dell’appello sotto il profilo prognostico del merito non è rimessa a una scelta discrezionale di opportunità del giudice o a un’istanza dell’appellato, bensì (art. 348 bis, comma 1) è oggetto di un vaglio dal quale il giudice comunque non può distogliersi, venendo a completare la parimenti obbligatoria verifica di rito sull’ammissibilità e sulla procedibilità. Non è pertanto qualificabile come un nuovo elemento frutto di un impulso di parte o di un’iniziativa ufficiosa, bensì è riconducibile alle obbligatorie verifiche da cui prende le mosse la concreta vicenda procedurale: il che svuota in massima parte il terzo nucleo argomentativo del ricorso, non potendosi in relazione a una valutazione preliminare obbligatoria prospettare alcunchè di imprevisto, essendo al contrario da tenersi in conto ben prima dell’udienza fissata per l’inibitoria, ovvero fin da quando viene conformato l’atto d’appello (e non a caso la stessa novella del 2012 ha sostituito pure dell’art. 342 c.p.c., comma 1, incrementando il rigore), e non emergendo dal dato normativo alcun obbligo del giudice di effettuare il vaglio mettendo in piedi, se richiesto, un apposito procedimento incidentale con tanto di scambio di memorie, ovvero allontanandosi dalla semplificazione processuale che tendenzialmente concentra nella trattazione orale in udienza il dispiegamento del contraddittorio.

Proprio perchè, allora, questo vaglio dell’ammissibilità dell’appello in punto di merito si trova ontologicamente in limine sarebbe senz’altro illegittimo, dopo avere già avviato la trattazione stricto sensu, regredire per rivalutare questa questione preliminare, già decisa, anche implicitamente, nel senso della ammissibilità procedendo oltre la fase delle verifiche iniziali:

esplicito è al riguardo l’art. 348 ter, che al comma 1, stabilisce che la decisione sull’inammissibilità “di merito” deve essere presa “prima di procedere alla trattazione”, identificando così un insuperabile punto di arrivo che conferisce una stabilità procedurale, di natura in senso lato preclusiva.

3.2.4 Se ciò, dunque, è normativamente inequivoco – affiancandosi al dettato letterale un’insita logica e un evidente rispetto dei principi che governano il processo civile nel senso di una maturazione sequenza dopo sequenza tendenzialmente irregredibile, salvi eventi processualmente patologici – e quindi indubbio, l’interrogativo cui si deve in questa sede rispondere è se la disciplina sia altrettanto rigida e serrata per l’ipotesi contraria:

vale a dire se l’ambito antecedente alla trattazione, allo scopo di vagliare l’ammissibilità di merito dell’appello, debba essere inteso come racchiuso soltanto nella udienza ex art. 350, oppure se possa estendersi in un ambito più ampio – inglobando l’udienza camerale ex art. 351 -, come ha ritenuto, nel caso in esame, la corte territoriale.

La corte, invero, dato atto implicitamente che la riserva che veniva a sciogliere era stata assunta in udienza relativa ad inibitoria, dopo avere richiamato il dato che i gravi motivi giustificativi della sospensione sono composti da fumus boni juris e da periculum in mora, afferma che “nel caso di specie non sussiste il fumus”, sulla base di tale constatazione “trasferendo” quindi il suo vaglio nell’ambito dell’art. 348 bis e concludendo – a seguito di un’esposizione e una confutazione, più che succinte, abbastanza dettagliate dei motivi d’appello – nel senso che “l’appello proposto non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto”: di qui la dichiarazione di inammissibilità.

La questione procedurale non è stata affrontata, dunque, nella motivazione della corte territoriale; ma, ovviamente, trattandosi di questioni di rito, rileva solo l’applicazione della norma processuale, ovvero il quesito sulla sussistenza o meno di un error in procedendo.

E allora, non si può non constatare che la corte territoriale ha operato l’osmosi tra la inibitoria e la inammissibilità di merito sulla base del primo dei due requisiti della sospensiva, cioè il fumus boni juris. Poichè su questo vi era stato contraddittorio (non lo nega la ricorrente che, nella premessa del ricorso espositiva della vicenda processuale, dà atto che dopo la sospensione inaudita altera parte venne fissata al riguardo un’udienza il 19 aprile 2013, nella quale l’appellato si costituiva con memoria difensiva chiedendo la revoca della sospensione, e che – evidentemente su richiesta dell’attuale ricorrente – vi fu rinvio all’udienza del 3 maggio 2013 in cui quest’ultima depositava note autorizzate; le note che, si osserva per inciso, la controricorrente definisce “memoria difensiva con una caterva di documenti”), l’oggetto del quesito che qui si pone è se la valutazione sommaria del merito della controversia tradizionalmente definita appunto accertamento del fumus boni juris –

che viene effettuata ai fini della inibitoria possa coincidere con la valutazione del presupposto della inammissibilità di merito dell’appello: nel senso che se l’esito è positivo (cioè l’appello appare dotato di motivi che gli conferiscono “una ragionevole probabilità” di accoglimento) sarà concessa, se richiesta, la sospensiva e, comunque, il procedimento proseguirà avviandosi alla decisione con sentenza; mentre al contrario, se l’esito è negativo (cioè l’appello non gode di motivi che gli conferiscano una tale ragionevole probabilità), anzichè decidere sull’istanza di inibitoria – ovviamente nella fase di contraddittorio dispiegato, e non in quella del contraddittorio posticipato, perchè devono essere “sentite le parti” ex art. 348 ter, comma 1, la carenza di un’affiorante positività, per così dire, dell’impugnazione comporterà, per evitare attività processuali che si prognosticano superflue, tanto un assorbimento dell’istanza di inibitoria (che logicamente ingloba pure la valutazione del periculum in mora, come ha fatto la corte territoriale) quanto un’accelerazione semplificatoria dell’esito del giudizio, mediante l’immediata pronuncia di ordinanza dichiarativa di inammissibilità ex art. 348 bis. Soluzione, questa, che – se, appunto, combacia il fumus da valutare ai fini della inibitoria con l’accertamento prognostico da valutare ai fini della ammissibilità – palesemente non confligge, ma anzi valorizza i canoni che governano il processo, poichè, lungi dall’ingessarlo in un formalismo fine a se stesso, vale a dire avulso da ragionevolezza, consente di conferirgli proprio la durata “ragionevole”, cioè conforme alla concreta situazione processuale, così da coltivare l’efficienza della giustizia (S.U. 13 settembre 2005 n. 18125 già rilevavano che al principio costituzionale della ragionevole durata “è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia”; ex multis, cfr. pure Cass. sez. lav. 1 marzo 2012 n. 3189, che qualifica la ragionevole durata come “diritto fondamentale” anche a evitare “inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo”; e sul tradizionale obiettivo dell’economia processuale cfr. S.U. 23 gennaio 2013 n. 1521 e S.U. 4 agosto 2010 n. 18050), con chiare conseguenze positive che si ripercuotono, tutelando anche gli interessi collettivi, pure sul piano della solidarietà sociale (cfr. p.es., per quanto attinenti ad altre tematiche, riconducibili all’ipotesi antipodale dell’abuso del processo, Cass. sez. 1, 30 aprile 2014 n. 9488, Cass. sez. 1, ord. 5 maggio 2011 n. 9962, Cass. sez. 1, ord. 3 maggio 2010 n. 10634 e S.U. 15 novembre 2007 n. 23726).

3.2.5 Che il giudice si trovi dinanzi alla stessa valutazione prognostica, per quanto concerne il merito dell’impugnazione, è agevole desumerlo proprio dallo scopo cui è diretto il vaglio, che logicamente incide sulla natura e sul contenuto di quest’ultimo. In caso di istanza di sospensione del provvedimento impugnato ex art. 283 c.p.c., il giudice deve valutare se, in termini di consistenza positiva dell’appello (rimanendo ovviamente postergato l’aspetto del periculum, riservato alla inibitoria, che potrà essere vagliato solo a seguito di un esito positivo quanto al fumus), questo presenti censure che probabilmente giustificheranno un suo futuro accoglimento. Quindi, il giudice sospende l’esecuzione provvisoria qualora sussista una probabilità adeguata (non a caso, pur per il periculum in mora, viene fatto riferimento a una impossibilità di rimedio concreto dopo l’accoglimento dell’appello menzionando la “possibilità di insolvenza di una delle parti”, evidentemente di una delle parti appellate) che l’appello stesso sia accolto, per la conformazione e il contenuto dei motivi presenti nell’atto di impugnazione, inclusi i motivi ben esposti ma prospettati come necessitanti un supporto istruttorio che si profili concedibile nei limiti del secondo grado. Quel che giustifica, allora, la concessione della sospensione è l’esito prognostico positivo (nel senso di cui sopra) del vaglio dell’appello.

E l’altra faccia della stessa medaglia ostende il vaglio di cui all’art. 348 bis: la valutazione prognostica che, se positiva, giustifica l’inibitoria è, a ben guardare, la stessa che, se di esito negativo, conduce alla semplificazione del secondo grado, ponendogli a conclusione il risultato, appunto, di una valutazione sommaria, mediante un provvedimento – l’ordinanza – che, come si è visto più sopra, non è impugnabile nel merito, bensì su profili rituali.

Questa valutazione ontologicamente bifronte si colloca su quel punto di equilibrio che è la prognosi, ovvero la conoscenza ex ante.

Non può, pertanto, il giudice, effettuandola, oltrepassare i confini in senso estensivo, giungendo ad una cognizione piena – nel caso, ovviamente, che sia escludibile ogni integrazione istruttoria -, poichè allora l’ordinanza diverrebbe, sostanzialmente e in indubbia difformità dalla ratio normativa, la sentenza di secondo grado (significativa al riguardo è la recente Cass. sez. 6-3, ord. 6 luglio 2015 n. 139236 che, in un caso in cui il giudice d’appello nell’ordinanza ex art. 348 bis, aveva riconosciuto l’erroneità della pronuncia di primo grado ma aveva comunque ritenuto infondata la domanda per altre ragioni di merito, ha affermato che “quando il giudice – nel provvedere a norma dell’art. 348 bis c.p.c. – non si limiti a dichiarare l’appello inammissibile, perchè lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ma compia anche uno scrutinio sul merito del gravame, assume una decisione che, sebbene rivesta forma di ordinanza, presenta natura di sentenza, sicchè è ricorribile per cassazione”).

Ma neppure può sostenersi che il suo vaglio sia di contenuto talmente stretto da limitarsi ad accertare l’esistenza di un conclamato abuso dello strumento impugnativo. La ricorrente ha tentato, invero, di percorrere pure questa strada, propugnando, nell’ottica di negazione di ogni comunanza ontologica tra l’inibitoria e l’ordinanza de qua, una natura ictu oculi eccessivamente restrittiva – che svuoterebbe l’utilità semplificatoria dell’istituto introdotto dal legislatore del 2012 –

del fumus rilevante ai fini dell’art. 348 bis, che lo verrebbe a divaricare nettamente dal fumus rilevante ai fini dell’inibitoria.

Richiama al riguardo una giurisprudenza di merito, supportata da una dottrina (App. Roma ord. 25 gennaio 2013), per cui “l’appello non ha ragionevole probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano state destinate ad esso le energie del servizio giustizia”, mirando la riforma del 2012 “ad interdire l’accesso alle (ed alle sole) impugnazioni dilatorie e pretestuose” per sanzionare quell’abuso del processo “in cui si risolve l’esercizio del diritto di interporre l’appello in un quadro di plateale infondatezza”. Questa lettura, in effetti, non interpreta, bensì “rettifica” l’art. 348 bis e la sottesa la ratio legislativa, che, come si è già detto, disattende.

Una interpretazione dell’art. 348 bis, invece, letteralmente congrua e, per di più, costituzionalmente orientata (il grado d’appello non è garanzia costituzionale – cfr. da ultimo, a proposito proprio dell’ordinanza ex art. 348 bis, Cass. sez. 6 – 3, 11 dicembre 2014 n. 26097 -, mentre lo è la ragionevole durata del processo, la cui connessione con la semplificazione si è già sinteticamente evidenziata), conduce a identificare il presupposto dell’inammissibilità di merito non nell’abuso del diritto all’appello o in un clamore di infondatezza assoluta dell’impugnazione (la “plateale infondatezza” percepibile prima facie cui fa riferimento l’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale cui la ricorrente dichiara di aderire), bensì si pone su un piano diverso.

L’abuso del diritto processuale è un’entità patologica, e quindi logicamente ben più ristretta del risultato di una prognosi: la prognosi, infatti, non è una percezione “prima facie”, bensì l’esito di un vaglio specifico e attento, poichè la sommarietà di una valutazione non la trasforma in una mera delibazione superficiale. La prognosi è, come già rimarcato, proprio l’accertamento ex ante, che come tale non può essere completo; ma nonostante ciò rimane accertamento. L’inammissibilità sussiste quando l’appello “non ha una ragionevole probabilità di essere accoltao: si è già su un livello di “probabilità” da valutare secondo “ragionevolezza”, non essendo rimasti a quello della percezione immediata di un’assenza di qualunque possibilità di accoglimento. E’ chiaro che quest’ultima ipotesi è inclusa nel più ampio ambito della prognosi, perchè il più contiene il meno; ma la lettura che confina a casi eclatanti di abuso del diritto d’appello l’art. 348 bis c.p.c., oltre ad atrofizzare irrazionalmente il concetto della prognosi, è in realtà diretta a rendere l’istituto introdotto dall’articolo applicabile come una mosca bianca del sistema, e a far pertanto – si ripete – venir meno l’effetto di celerità deflattiva cui è orientato, calpestando così la ratio costituzionalmente conforme, come già si accennava, del legislatore del 2012. Il quale, da ultimo si osserva e ad abundantiam, si è ben guardato infatti dall’aggiungere alcuna sanzione a carico dell’appellante in caso di accertamento della inammissibilità di merito della sua impugnazione, pur muovendosi la novella in una corrente di complessivo incremento della severità del sistema, a partire dalla ormai automatica condanna alle spese di giudizio per giungere anche, appunto, alla vera e propria punizione officiosa (seppure con pena privata) dell’art. 96, comma 3, espansiva del più tenue e circoscritto – ora abrogato – dell’art. 285 c.p.c., comma 4. 3.2.6 Alla luce di tutto quanto osservato si dipana agevolmente il nucleo argomentativo della ricorrente, che pone in dubbio la fungibilità del contraddittorio con cui l’appellante si è difesa rispetto alla istanza di inibitoria con quello da consentire in relazione all’art. 348 bis: dubbio che ne esce sopito. Deve darsi atto, peraltro, che la ricorrente, nella premessa del ricorso, asserisce che nelle due udienze fissate per l’inibitoria, “come emerge dal verbale di causa, il contraddittorio fra le parti non ha mai avuto ad oggetto il profilo relativo alla “ragionevole probabilità” dell’accoglimento dell’impugnazione” (ricorso, pagina 6): ma è poi la stessa ricorrente a contraddirsi (a pagina 11) nell’illustrazione del motivo in esame, dove rimarca che al verbale dell’udienza del 3 maggio 2013 (quella in cui il giudice d’appello si è riservato) il suo difensore “insiste per la conferma della già concessa inibitoria e, in ogni caso, per l’integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso e ribadite nelle note odierne”. Essa stessa, dunque, era ben consapevole (e ciò è coerente con la massiccia produzione da essa effettuata, segnalata nel controricorso come “una caterva di documenti”) che il risultato del contraddittorio espletato non sarebbe stato necessariamente utilizzabile soltanto per decidere sulla inibitoria. E d’altronde – si rileva anche sotto l’aspetto della specificità del motivo – la ricorrente non ha mai indicato in qual modo e a quale scopo avrebbe potuto concretamente fruire di un ulteriore contraddittorio dedicato esclusivamente all’ordinanza ex art. 348 bis, ovvero quali elementi avrebbe potuto addurre sulla soglia dell’udienza ex art. 350, per escludere l’inammissibilità dell’appello. Si ferma invece a un generico asserto, che lamenta (pagina 14) di non avere potuto “esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, illustrando alla Corte d’Appello di Bari in fase di discussione gli elementi che avrebbero escluso la ragionevole probabilità che il gravame non sarebbe stato accolto”. Quali fossero, non lo esterna. Nessuna ragione di contrasto, dunque, emerge nel sistema a proposito della scelta della corte territoriale di decidere immediatamente (con l’evidente vantaggio di una accelerante semplificazione procedurale, e dunque adottando una interpretazione costituzionalmente orientata), avvalendosi dell’esito del vaglio del fumus – vaglio che le era stato chiesto per l’inibitoria – per la dichiarazione di inammissibilità, essendo risultato un esito negativo, tale da fondare un provvedimento sul quale, vista l’identità dell’oggetto del vaglio, le parti erano state in effetti sentite. Identità che, infine, non altera la razionalità della sequenza procedurale insinuando elementi contraddittori: non può avere, infatti, alcuna incidenza (come pure prospetta, attingendo ancora da una posizione dottrinale, la ricorrente) sulla dichiarazione di inammissibilità dell’appello il fatto che, con provvedimento inaudita altera parte, sia stata in precedenza concessa l’inibitoria, se non altro perchè la valutazione bifronte di cui si sta trattando non è a contraddittorio posticipato come il provvedimento suddetto. Si nota per inciso, poi, che nel caso in cui il giudice d’appello abbia concesso l’inibitoria nell’udienza ex articolo 351, terzo comma, ciò non consuma il suo potere/dovere di dichiarare l’inammissibilità di merito dell’appello in limine nell’udienza ex art. 350, visto il dettato di quest’ultima norma che esclude qualunque preclusione antecedente (a differenza, come già rilevato, dell’effetto lato sensu preclusivo che impedisce una regressione alla fase preliminare dell’udienza quando questa era già stata superata). In conclusione, è dunque legittimo, se le parti sono state sentite, pronunciare ordinanza ex art. 348 bis in un’udienza (la cui forma camerale, ovviamente – si rileva da ultimo -, non lede di per sè il contraddittorio) antecedente a quella ex art. 350, ovvero fissata ex art. 351, comma 3, per un provvedimento di inibitoria – come ha fatto la corte territoriale nel caso di specie -, visto l’effetto semplificatorio/acceleratorio di una tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilità dell’appello che non comporta peraltro alcuna lesione del diritto di difesa dell’appellante; al contrario, non sarebbe legittima una regressione procedurale, dopo l’espletamento della fase preliminare dell’udienza ex art. 350, per dichiarare mediante ordinanza ex art. 348 bis, l’inammissibilità di merito dell’appello, dovendosi invece, in tal caso, dichiarare, se sussistente, l’inammissibilità dell’appello con sentenza, previa valutazione piena, e quindi non più prognostica, dell’impugnazione. 4. E’ da esaminare, ora, il ricorso avverso la sentenza di primo grado. 4.1 La ricorrente, in tale ricorso, parte dal presupposto che non vi sia stata una c.d. doppia conforme, per cui la sentenza sarebbe censurabile anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: questione che, logicamente, deve essere per prima affrontata. Sostiene la ricorrente che l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, “nel recepire in parte qua la sentenza di primo grado, risulta per ciò stesso viziata”, e precisamente “viziata da gravi e ripetuti errores in iudicando (oltre che in procedendo), per omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione e decisione su punti fondamentali della controversia oltre che per violazione e falsa applicazione della legge, e quindi perchè ha violato, sotto molteplici aspetti, tanto il dovere decisorio imposto al giudice dall’art. 112 c.p.c., quanto l’obbligo di motivazione di cui all’art. 132 c.p.c.”. Afferma poi che “i punti di contrasto su cui l’impugnata ordinanza di gravame è intervenuta” sono costituiti dall’omessa pronuncia sull’istanza di sospensione o riunione del primo giudizio, sull’erronea qualificazione come domanda anzichè eccezione riconvenzionale di una “istanza svolta dall’odierna ricorrente nel proprio atto di costituzione” e dalla erronea valutazione dell’incarico professionale, sotto i profili del valido conferimento, del diligente espletamento e della perdurante efficacia. Da queste argomentazioni non emerge, in effetti, alcuna discrasia fattuale tra il fondamento della sentenza di primo grado e quello dell’ordinanza di inammissibilità: si tratta di asserzioni generiche nella prima parte (dove vengono attribuiti all’ordinanza errori procedurali, errori sostanziali e vizi motivazionali senza indicarne il contenuto, ovvero in che cosa specificamente sarebbero ravvisabili), e della indicazione, nella seconda parte, di due pretesi vizi procedurali (che nulla possono avere a che fare, ovviamente, con l’aspetto fattuale così da divaricare l’ordinanza di secondo grado dalla sentenza del primo) nonchè di una erronea valutazione fattuale in cui non viene ancora spiegato quale sarebbe il discostamento del giudice d’appello dal primo giudice. Nonostante tale evidente inidoneità a supportare l’esclusione della c.d. doppia conforme sulle ragioni inerenti alle questioni di fatto così da consentire l’impugnazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della sentenza di primo grado, la ricorrente conclude che la doppia conforme non sussiste, per la natura giuridica delle prime due questioni indicate (cioè la riunione e la qualificazione) e per un’asserita “evidente divergenza argomentativa” sulla “presunta sussistenza dell’incarico”, ritenuto operativo dal primo giudice in base all’istruttoria testimoniale, e dal secondo giudice, invece, in base all’esame del verbale ministeriale di asseverazione dei finanziamenti progettuali. La questione della riunione – come si è appena visto, l’ammette la ricorrente stessa – non è fattuale, trattandosi di un preteso error in procedendo, in relazione al quale non può quindi proporsi censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attinente esclusivamente ai fatti controversi e decisivi che rientrano nell’accertamento di merito (sul consolidato insegnamento nel senso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e su questo profilo non si ravvisa modifica alcuna nella sua novellazione – deve concernere questioni di fatto, non questioni di diritto, su cui la motivazione non ha incidenza, rilevando solo la corretta applicazione delle norme da parte del giudice di merito cfr. Cass. sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2107, Cass. sez. 5, 2 febbraio 2002 n. 1374; Cass. sez. 2, 10 maggio 1996 n. 4388; Cass. sez. 1, 14 giugno 1991 n. 6752; Cass. sez. 2, 22 gennaio 1976 n. 199; trattasi di principio generale, relativo anche alla giurisdizione di legittimità in materia penale: cfr. da ultimo Cass. pen. sez. 1, 20 maggio 2015 n. 16372 e Cass. pen. sez. 3, 23 ottobre 2014 – 11 febbraio 2015 n. 6174). Il medesimo discorso vale quanto alla qualificazione dell’istanza processuale, pure definibile – come ancora la ricorrente riconosce – questione di diritto, anche nel correlato rispetto dell’art. 112 c.p.c.. L’unico tra gli elementi addotti che potrebbe ricondursi al campo fattuale è quello attinente all’esistenza dell’incarico. Peraltro, come la stessa ricorrente ha riconosciuto, entrambi i giudici lo hanno ritenuto esistente, e dalla motivazione dell’ordinanza emerge che – a differenza di quel che la ricorrente asserisce – il fondamento posto dalla corte territoriale a base dell’esistenza del contratto deriva dal non avere l’appellante contestato la stipulazione dello stesso, fondandovi anzi la sua domanda riconvenzionale: il giudice d’appello desume la superfluità di prove del contratto proprio in quanto “mai contestato negli atti introduttivi”. In conclusione, non sussiste alcuna reale divergenza sulle questioni di fatto tra il primo e il secondo provvedimento che in questa sede susciti interesse, id est renda ammissibile la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 4.2 Avendo così identificato l’ambito in cui possono dispiegarsi le doglianze di questo ricorso, occorre ora vagliarle specificamente. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 273 e 274 c.p.c. e omessa pronuncia su punti decisivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non essersi il Tribunale pronunciato su una richiesta di riunione della presente con altra causa. Tale riunione avrebbe costituito una questione di rito pregiudiziale, e non disponendola sarebbe insorto il rischio del contrasto di giudicati. Di qui, secondo la ricorrente, la nullità dei provvedimenti impugnati e la violazione del dovere decisorio. Premesso che il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può aver luogo per quanto sopra esposto, deve constatarsi che il motivo non è dotato di autosufficienza. Infatti, si limita ad affermare che “il Giudice di prime cure ha omesso del tutto di pronunciarsi sulla richiesta di riunione tempestivamente formulata” ex artt. 273 e 274 c.p.c., aggiungendo poi che la richiesta di riunione è proponibile (e quindi è tempestiva) in ogni stato e grado del processo, e adducendo che la sentenza di primo grado “non dedica neppure una parola” a quelle che definisce “due domande di parte attrice”, cioè di sospensione e/o riunione. Dunque, la ricorrente non indica quando in primo grado presentò istanza ex artt. 273-274 c.p.c. (oltre che ex art. 295 c.p.c.) ma si limita, dopo un generico asserto sulla totale omissione di pronuncia, ad affermare che il giudice non ha risposto a queste istanze nella sentenza. Non informa, però, se le istanze erano state inserite (o mantenute) nelle precisate conclusioni oppure se erano state in precedenza proposte (in tal caso potendo essere state decise a verbale dal giudice oppure oggetto di rinuncia implicita nelle conclusioni suddette). Si tratta di una genericità di esposizione che, pregiudicando come già si è osservato l’autosufficienza della censura, ne porta di per sè l’inammissibilità. Analogo discorso vale per l’istanza di sospensione, nel caso – che si verrà ad approfondire infra – in cui si ritenga che il motivo concerni anche detta istanza. Ad abundantiam, si osserva poi che l’istanza di riunione ex art. 274 (cioè quella che indubbiamente sarebbe stata la riunione disponibile nel caso di specie, non trattandosi di litispendenza, per quel che si evince dalla diversità nelle due cause da riunire di parti e petitum nell’illustrazione del motivo: v. pagina 17 del ricorso) è oggetto di un potere discrezionale del giudice, dal cui esercizio non sortisce alcun provvedimento decisorio, in nulla incidendo, appunto, sull’esito delle cause, che infatti mantengono la loro autonomia (cfr., p. es., da ultimo Cass. sez. 1, 10 luglio 2014 n. 15860). Non è pertanto qualificabile la relativa istanza come una domanda sulla quale possa omettersi una decisione, non rientrando la questione nell’ambito del vincolo di risposta tra chiesto e pronunciato imposto dall’art. 112 c.p.c.. La ricorrente inoltre, pur avendo – come si è visto – effettuato nel motivo “intrusioni” relative all’art. 295 c.p.c., ha determinato la doglianza con riferimento esclusivamente all’istanza di riunione, indicando come norme violate soltanto gli artt. 99, 112, 273 e 274 c.p.c.. Ma anche qualora tali intrusioni si reputassero bastanti a operare una riqualificazione correttiva del motivo, intendendolo attinente anche alla questione della soprassessoria, è sufficiente rilevare che la ricorrente, limitandosi ad affermare che le società litiganti hanno dato vita a due diversi giudizi instaurati presso il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, e affidati a un determinato giudice (il che è tutt’altro che prossimo cronologicamente, come si evince dai numeri del Ruolo Generale: il giudizio presente è stato avviato nel 2005, e l’altro nel 2009, ovvero ben quattro anni prima del ricorso), non ha dimostrato che la causa a suo avviso pregiudiziale sia tuttora pendente, vale a dire non ha addotto un interesse idoneo a sostenere la doglianza (v. per tutte la recentissima Cass. sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22878: “La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicchè, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perchè nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso”). Il motivo, dunque, sotto ogni profilo risulta inammissibile. 4.3.1 Il secondo motivo lamenta, come violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., nonchè come omessa o viziata motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il fatto che il giudice di primo grado abbia qualificato domanda riconvenzionale quella che la stessa ricorrente, come convenuta, aveva qualificato domanda riconvenzionale. A tacer d’altro, anche questa censura patisce di carenza di autosufficienza, poichè la ricorrente si accontenta di affermare che, pur avendo essa stessa “etichettato” come domanda riconvenzionale la propria “interlocuzione processuale”, tale interlocuzione, “ove correttamente contestualizzata all’interno della dialettica processuale nel precedente grado di giudizio, si limitava piuttosto a circoscrivere la domanda attorea nei suoi effettivi limiti, nonchè a circostanziarne i fatti impeditivi”, integrando in tal modo una eccezione riconvenzionale. Sulla base di che cosa, però, in concreto, sarebbe emersa dalla comparsa di costituzione una simile riduzione intrinseca di quella che era versata nelle conclusioni come domanda riconvenzionale la ricorrente nulla dice, macchiando quindi la sua censura di insita genericità, oltre che, come già accennato, di quella species della genericità che è costituita dalla mancanza di autosufficienza. Il fatto che l’istanza sia stata presentata nella comparsa di risposta non è sufficiente, invero, a rendere completo il motivo, non potendosi imporre al giudice di legittimità di procedere ad un vaglio completo della comparsa di risposta, senza che sia stato evidenziato neppure uno stralcio del suo contenuto, nè che questo sia stato, nella parte qui di interesse, estratto e sintetizzato con un minimo di specificità; anzi, la ricorrente, in luogo di individuare/identificare, estende, facendo riferimento, come si è visto, a una necessaria contestualizzazione in tutta la dialettica processuale del primo grado e affidando quindi al giudice di legittimità – in ultima analisi – il reperimento e la costruzione delle ragioni del suo motivo. 4.3.2 Il secondo motivo include altresì una seconda parte, in cui si censurano entrambi i giudici di merito per “un’errata motivazione” sulla mancanza di prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’altrui diritto di credito: prova che invece, secondo la ricorrente, sarebbe stata fornita, sia con “quelle ragioni fatte valere dall’odierna ricorrente fin dalla costituzione in giudizio” a prova delle inadempienze di controparte, sia mediante prova documentale di un fatto impeditivo del diritto avverso, cioè la mancanza di esatto adempimento delle obbligazioni di controparte: e di ciò lamenta che i giudici di merito non si siano occupati. Anche questa parte del motivo è inammissibile, poichè è riconducibile da un lato ad una valutazione alternativa degli esiti probatori preclusa al giudice di legittimità, e dall’altro, se si riesce a intenderla come denuncia di omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, alla censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, in questa sede – come si è visto più sopra anch’essa preclusa. Pure il secondo motivo, dunque, risulta del tutto inammissibile. 4.4 I successivi motivi sono tutti riconducibili ad un’unica tipologia: fondandosi su pretesi vizi motivazionali che, come si è visto, non è ammissibile denunciare in questa sede, tentano poi di dedurne violazione e/o falsa applicazione di norme. Ma la base inammissibile assorbe ogni argomento che su di essa si fondi. In particolare, il terzo motivo denuncia omessa motivazione sulla “valida conclusione” del contratto di consulenza controverso, argomentando poi sulla base di elementi fattuali o comunque riconducibili alla cognizione di merito, come la valenza di una fattura per la prova del contratto nonchè una visura camerale; il motivo si spende anche, sempre un piano che sarebbe consono a un gravame di merito, sul doc. 2 della controparte della ricorrente, sostenendo che si tratti non di contratto bensì di lettera di intenti, ed espone poi l’incidenza che a suo avviso dovrebbe riconoscersi al verbale ministeriale di accertamento di spesa e agli allegati certificati, il tutto, in sintesi, per concludere che – al di fuori di due documenti come quello che definisce proposta di incarico e quell’altro che qualifica una “fantomatica unica fattura” – non vi sarebbe “traccia alcuna di perfezionamento” di un contratto. L’inammissibilità è evidente: non solo non è proponibile in questa sede, come si è detto, una censura di vizio motivazionale, ma, a priori, è inammissibile detta censura se utilizzata per mascherare ovvero legittimare – l’introduzione di una versione alternativa degli esiti probatori che è diretta a trasformare il ricorso per cassazione in un gravame di merito, perseguendo così un terzo grado che l’ordinamento non offre mediante il giudice di legittimità. Il quarto motivo, a sua volta, prende le mosse da quella che definisce senza remore una “fuorviante disamina” del giudice di prime cure, laddove questo ritiene dimostrato che la controparte della attuale ricorrente aveva adempiuto diligentemente la sua attività di consulente aziendale. E allora la ricorrente lamenta l’assenza del “benchè minimo riscontro documentale della esecuzione dell’attività di consulenza”, nonchè l’aver ritenuto il primo giudice un teste “di prim’ordine” tale M., pur sapendo che era stato socio della S.r.l. attrice e che era stato convenuto in un’altra causa instaurata dall’attuale ricorrente. Pur non adducendo la mancanza di capacità testimoniale del teste, la ricorrente sviluppa argomentazioni relative alla sua attendibilità – ovvia valutazione di merito – e prosegue con l’illustrazione di una pretesa “smentita documentale” della prova dell’adempimento di controparte, raggiungendo, in tal modo, la stessa inammissibilità riscontrata nel motivo precedente. Ancora, il quinto motivo, pur formalmente rubricato come attinente a norme che “regolano l’efficacia normativa di un accordo transattivo” oltre a dettare l’ermeneutica contrattuale, si colloca su un piano di diretta critica fattuale dell’accertamento dei giudici di merito in ordine all’evoluzione delle relazioni svoltesi tra l’attuale ricorrente e la D.G.M., non argomentando realmente in punto di diritto. Si riscontra, quindi, la stessa inammissibilità dei motivi precedenti. Il sesto motivo segue la stessa linea a proposito dell’asserita esistenza, negli accordi delle parti, di una condizione sospensiva, sempre proponendo argomentazioni fattuali per prospettare una versione alternativa all’accertamento di merito operato nella sentenza impugnata. Pure l’ultimo motivo, dunque, incorre nella inammissibilità che inficia i motivi precedenti a partire dal terzo. Tutto il ricorso avverso la sentenza di primo grado risulta, pertanto, inammissibile. In conclusione, il ricorso straordinario deve essere rigettato e il ricorso ordinario deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate complessivamente per entrambi i ricorsi come da dispositivo. Sussistono del D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello e dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza di primo grado, condannando la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate complessivamente per entrambi i ricorsi in un totale di Euro 15200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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