Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12292 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Chiossi Alma s.a.s. di Faglioni Annalisa e C. e F.A.,

elettivamente domiciliate in Roma, Via San Sebastianello 9, presso

l’avv. Domenico Siciliano, rappresentate e difese dagli avv. STARACE

Antonio e Pasquale La Pesa giusta delega in atti;

– ricorrenti e controricorrenti –

contro

Fontana s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Collina 36, presso l’avv. GIUFFRE’ Adriano,

che con gli avv. Sandro Silvestri, Davide Colangelo e Andrea Adamo la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

F.G. elettivamente domiciliata in Roma, via S.

Sebastianello 9 presso l’avv. Domenico Siciliano, rappresentata e

difesa dagli avv. Vincenzo Varriale, Matteo Antonio Starace, Pasquale

La Pesa, giusta delega in atti;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 419/08 del

13.3.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10.3.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Starace e La Pesa per la ricorrente principale e

Silvestri per quello incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27.12.2007 la Chiossi Alma s.a.s. di Faglioni Annalisa e C., F.A. e F.G. proponevano appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Modena, a seguito di istanze della Gipsy Industries s.r.l., della Bernini s.r.l., della Fontana s.r.l., quest’ultima formulata anche contro la F.G. nella sua qualità di socia della Chiossi Alma di Faglioni Giuliana e Annalisa s.n.c. (società che si era poi trasformata nella Chiossi Alma in accomandita), aveva dichiarato il loro fallimento, disattendendo in particolare le memorie con le quali le debitrici avevano contestato la sussistenza dell’insolvenza (la F.G. lamentando inoltre un vizio di notifica), anche in ragione della pretesa ricorrenza dei presupposti per godere del beneficio della sospensione dei termini di cui alla L. 23 febbraio 1999, art. 20.

La Corte di Appello di Bologna accoglieva l’impugnazione relativamente alla posizione di F.G., confermando nel resto la decisione del primo giudice.

In particolare la detta Corte riteneva che, pur essendo astrattamente applicabile nella procedura per la dichiarazione di fallimento la sospensione dei termini di cui alla L. n. 44 del 1999, art. 20, nel concreto la stessa non fosse correttamente evocabile stante la mancata allegazione di un programma, di risanamento dello stato di dissesto, pur richiesto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 14, e tenuto conto del divario esistente tra l’entità dei debiti, esposti nel bilancio (Euro 2.468.926) e l’importo della sollecitata erogazione (Euro 30.000). Quanto poi allo stato di insolvenza, questo sarebbe stato comprovato dall’esposizione debitoria, dai numerosi protesti subiti, dalle ipoteche giudiziali iscritte, dai consistenti inadempimenti in corso. Quanto infine alla F.G., appariva inconsistente la doglianza relativa alla omessa notifica del ricorso, essendo intervenuta difesa nel merito, mentre risultava fondata l’eccezione liberatoria sollevata sotto il profilo dell’eseguita comunicazione alla controparte dell’avvenuta trasformazione della società, essendo stata prodotta copia dell’elenco de:, creditori (fra cui la società Fontana) destinatari della comunicazione (anch’essa allegata in copia) di trasformazione della società, nonchè dichiarazione di dipendente attestante la relativa ricezione.

Avverso la decisione la Chiossi Alma s.a.s. di Fglioni Annalisa e C. e F.A. proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resisteva la Fontana s.r.l. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo e ulteriormente illustrato da memoria.

Ad esso resistevano infine con due distinsi controricorsi la Chiossi Alma e F.A., da una parte, e F.G. dall’altra.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica 10.3.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e prendendo dapprima in esame quello principale, si osserva che con i motivi di impugnazione la società Chiossi Alma e F.A. hanno rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., L. Fall., art. 18, per il fatto che la censura era stata formulata nel senso dell’erroneità della decisione del primo giudice per l’affermato limite di applicabilità della sospensione di cui alla L. n. 44 del 1999, art. 20, alla fase liquidatoria della procedura fallimentare, erroneità condivisa ma dalla quale non era stato fatto derivare l’accoglimento del ricorso “per motivazioni completamente diverse da quelle devolute alla sua attenzione”, e non rilevabili di ufficio;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai criteri adottati per la valutazione in ordine all’esistenza dei presupposti per la concessione della sospensione in oggetto, non essendo consentito di estendere l’indagine, come viceversa verificatosi, circa l’idoneità del beneficio a realizzare una composizione della propria esposizione debitoria;

3) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente ai criteri adottati per la salutazione concernente la sussistenza dello stato di insolvenza. In particolare non sarebbero state considerate:

a) la detrazione della “somma che costituisce il c.d. maltolto da parte delle banche ovvero Euro 950.552,45” e per la quale era stata autorizzata la sospensione dei termini ex L. n. 44 del 1999; b) la rilevanza dei crediti, a torto ritenuti di dubbia esigibilità; c) la consistenza del magazzino, al quale immotivatamente era stato riconosciuto valore pressochè nullo; d) la mancanza di procedure esecutive ed il pagamento dei titoli protestati.

Con il ricorso incidentale la società Fontana ha a sua volta denunciato violazione di legge e vizio di motivazione poichè, a fronte del disconoscimento dell’avvenuta ricezione della comunicazione di F.G., sarebbe stato onere di quest’ultima dare dimostrazione dell’effettivo contenuto del documento, e ciò senza considerare che anche successivamente alla detta comunicazione F.G. avrebbe estinto debiti della società con il rilascio di assegni.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. La questione è stata prospettata sotto il profilo che, avendo la Corte territoriale condiviso la censura con la quale era stata dedotta l’erroneità della decisione adottata dal primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto di limitare l’applicabilità della sospensione di cui alla L. n. 44 del 1999, art. 20, non avrebbe poi potuto adottare una decisione difforme da quella auspicata, sulla base di differenti motivi non indicati da alcune delle parti (nella specie l’inesistenza di un programma di risanamento dello stato di dissesto).

Tuttavia la Corte di appello non è incorsa nella violazione rappresentata, poichè la questione sottoposta al suo esame riguardava l’applicabilità o meno dell’invocata sospensione nella procedura concorsuale promossa nei confronti della società Chiossi, questione cui entrambi i giudici (vale a dire sia quello di primo, che quello di secondo grado) hanno ritenuto di dover dare risposta negativa, sia pur con differenti motivazioni.

Nè d’altra parte può ritenersi che la non impugnata motivazione del giudice di primo grado possa determinare una preclusione per differenti valutazioni al riguardo, atteso che l’oggetto della decisione è individuabile nella concedibilità o meno della sospensione di cui al più volte citato art. 20, e rispetto ad esso i diversi aspetti posti a fondamento di una identica decisione rappresentano semplici argomentazioni prive di autonomia.

Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi anche per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione.

Ed invero il sopra richiamato art. 20 stabilisce, al primo comma, che in favore dei soggetti in attesa dell’elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6, 8, della stessa legge i termini di scadenza di adempimenti amministrativi, di pagamento di ratei di mutuo e degli atti aventi efficacia esecutiva sono prorogati dalle rispettive scadenze per trecento giorni, mentre al settimo comma precisa che la detta sospensione opera a seguito del parere del Prefetto (la precedente formulazione, che subordinava la concessione del beneficio al parere favorevole del Prefetto, è stata modificata nel senso indicato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 457 del 2005, e ciò in considerazione della natura giurisdizionale del provvedimento richiesto, che in quanto tale va demandato al giudice) e sentito il Presidente del Tribunale.

L’interpretazione delle norme in questione, alla luce delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 457, comporta dunque che il potere di decidere sulle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell’usura spetta in via esclusiva all’autorità giudiziaria, che nella specie, sulla base di una valutazione complessiva dei dati acquisiti, ha negato il riconoscimento del detto beneficio per l’assenza di dati idonei a prospettare come realizzabile un effettivo risanamento del dissesto.

In particolare la Corte di appello ha ritenuto che alla data della dichiarazione di fallimento la società Chiossi Alma versasse in stato di insolvenza, ciò desumendo: dai dati di bilancio del 31.12.2006 (debiti per Euro 2.468.926, attività essenzialmente consistenti in rimanenze di magazzino del valore stimato di Euro 1.163.331, crediti indicati in Euro 1.433.911, di esigibilità assolutamente incerta); dall’esistenza di protesti e dalle ipoteche giudiziali iscritte sui beni dell’accomandataria; dalla mancata dimostrazione in ordine agli incassi asseritamente intervenuti sui crediti risultanti dai bilanci; dal protratto inadempimento dei crediti incontestati delle società istanti; dalla consistenza dei crediti ammessi al passivo (Euro 952.359,10) e di quelli esclusi (Euro 676.775,46), destinati comunque ad aumentare per effetto delle proposte opposizioni.

In tale quadro probatorio la Corte territoriale ha dunque rilevato come fosse insignificante l’importo di Euro 30.000,00 richiesto dalla fallita con l’istanza di erogazione di mutuo, nella sua qualità di vittima dell’usura, a fronte di una esposizione debitoria particolarmente gravosa, e come pertanto fosse inutile – e quindi da escludere – la sospensione della procedura in atto, non potendo avere alcuna incidenza l’eventuale acquisizione della somma richiesta a titolo di mutuo sull’andamento e la prosecuzione dell’esecuzione collettiva in corso.

La Corte territoriale, conclusivamente, non ha ritenuto di avvalersi del potere discrezionale di sospendere la procedura conferitogli dal legislatore e la detta valutazione, adeguatamente motivata, è insindacabile in questa sede di legittimità.

Nè può fondatamente dolersi il ricorrente del fatto che la normativa vigente non preveda una specifica indagine da parte del giudice al fine di verificare l’idoneità del beneficio a realizzare una soddisfacente sistemazione della situazione debitoria esistente, e ciò in quanto, come dette, il beneficio della sospensione è rimesso alla giudizio discrezionale del giudice ed il parametro adottato, consistente nella valutazione dell’incidenza dell’intervenuta erogazione sulla composizione della esposizione complessiva, non solo risulta del tutto ragionevole, ma appare per di più in assoluta sintonia con l’intento perseguito dal legislatore con l’adozione di misure di sostegno a favore delle vittime dell’usura.

La possibilità per costoro di superare il momento di crisi determinato dalla carenza di liquidità esistente è infatti evidentemente legata all’acquisizione di finanziamento in condizione di favore e ad una moratoria dei debiti pendenti, sicchè i due ultimi profili risultano fra loro connessi, sono funzionali al raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato e l’impossibile conseguimento di quest’ultimo (in tal senso l’affermazione della Corte di Appello, all’esito della valutazione dei dati acquisiti) rende privo di significato un eventuale provvedimento di sospensione concesso ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20.

Anche il terzo motivo non può trovare accoglimento. La doglianza è innanzitutto incentrata su una non condivisibile premessa, vale a dire sul fatto che il giudizio di insolvenza presupponga una prognosi negativa in ordine alla possibilità per l’imprenditore di soddisfare nel futuro la propria obbligazione, mentre invece l’insolvenza è ravvisabile quando alla data della dichiarazione di fallimento sia accertata l’attuale incapacità dell’imprenditore di soddisfare i propri debiti. Inoltre il ricorrente si è limitato a prospettare ulteriori dati che confermerebbero la bontà del suo assunto, senza peraltro indicare, al di là delle generiche enunciazioni non confortate da alcun riscontro, i motivi per i quali le valutazioni compiute dalla Corte territoriale dovrebbero essere disattese.

Infine la Corte di appello ha formulato valutazioni di merito sufficientemente motivate, e pertanto insindacabili in questa sede di legittimità. Passando quindi al ricorso incidentale proposto nei confronti di F.G., va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità, dedotta per essere questo rivolto nei riguardi di “parte diversa dalle ricorrenti principali” e per investire un capo della sentenza estraneo all’impugnazione principale, nonchè per la carenza di interesse derivante dalla mancata presentazione di istanza di ammissione al passivo nel relativo fallimento.

L’eccezione va rigettata perchè il ricorso incidentale ben può essere proposto anche contro chi non abbia proposto il ricorso principale (C. 09/50, C. 03/6521, C. 69/1189) e può avere ad oggetto qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale (C. 98/652, C. 93/9022, C. 93/1001, C. 91/2331).

Quanto poi al difetto di interesse per mancata presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, il rilievo è privo di pregio essendo l’interesse connaturato alla qualità di creditore dell’istante che non esclude, fra l’altro una eventuale futura presentazione della detta domanda.

Nel merito la doglianza è infondata poichè la Corte di appello ha ritenuto, sulla base di congrua motivazione (testo della comunicazione della trasformazione della società, copia con timbro dell’Ufficio Postale di (OMISSIS) dell’elenco dei creditori destinatari delle raccomandate contenenti la comunicazione, dichiarazione attestante la ricezione della missiva dal destinatario da parte del soggetto incaricato della consegna dall’Ufficio Postale di (OMISSIS)) insindacabile in questa sede, che la società Fontana avesse avuto notizia della trasformazione societaria, e che pertanto fossero state rispettate le prescrizioni dettate dall’art. 2500 quinquies c.c..

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati, circostanza che induce alla compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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