Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12292 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25501-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLO MARIA CAPE’;

– controricorrente –

Nonchè da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE,

MAURIZIO CIMETTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.M.A., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4155/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4155/16 del 13.7.2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto prescritti i crediti per Iva ed altri tributi portati da cartelle di pagamento opposte dal contribuente S.M.A..

Ricorso incidentale è stato proposto da Equitalia Servizi Riscossione spa.

Ha resistito il S. con controricorso.

Con istanza 22 gennaio 2018 quest’ultimo ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016 (definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione), allegando a tal fine dichiarazione di adesione, comunicazione Equitalia del dovuto e ricevute di pagamento di quanto versato a tale titolo.

Con istanza 9 febbraio 2018 l’agenzia delle entrate ricorrente ha anch’essa insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3, dando atto del “pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”.

Alla luce di quanto sopra, la controversia risulta definita con il regolare versamento del dovuto, come dichiarato dalla stessa amministrazione finanziaria, la cui ammissione manifesta in termini inequivoci la volontà di rinunciare al ricorso ai sensi di legge (Cass. n. 29394/17).

Ne segue l’estinzione del processo a spese compensate.

PQM

La Corte:

V.to il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016;

dichiara estinto il processo;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi con modalità da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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