Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12291 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal Tribunale per i

Minorenni di Firenze con ordinanza in data 7 luglio 2009, cron. n.

3290/09, nel procedimento n. 202/08 VG e vertente tra:

F.R.M.;

e

M.E.;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

marzo 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero:

IL CONSIGLIERE RELATORE. letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 28 novembre 2007, ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere del ricorso con il quale F.R.M., madre di tre figli minori, ha chiesto la condanna di M.E., quale genitore naturale degli stessi, al pagamento, a titolo di contributo al loro mantenimento a decorrere dal gennaio 2006, di un assegno mensile non inferiore ad Euro 550,00 per ciascun figlio, per un importo complessivo di Euro 1.650,00, e dei due terzi delle spese straordinarie dalla medesima sostenende nell’interesse dei tre figli, nonchè a rimborsare i due terzi delle spese straordinarie anticipate per intero dal gennaio 2006, indicando quale giudice competente il Tribunale per i Minorenni di Firenze;

1.1. il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con ordinanza del 7 luglio 2009, ha ravvisato la propria incompetenza e la competenza per materia del Tribunale ordinario di Firenze in ordine alla “domanda connessa al mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento dei minori nel periodo antecedente all’azione introduttiva”, trattandosi di richiesta relativa ad un diritto di credito maturato tra adulti, rispetto al quale la L. n. 54 del 2006, nulla ha innovato, ed ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali.

OSSERVA:

2. il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni di Firenze si ritiene possa risolversi con l’affermazione della competenza del giudice ordinario e quindi del Tribunale di Firenze, ai sensi dell’art. 148 c.c. e dell’art. 38 disp. att. c.c., giacchè la controversia a cui è riferito il conflitto stesso riguarda unicamente diritti patrimoniali, ossia il rimborso della quota spettante al padre in ordine alle spese sostenute dalla madre per il mantenimento dei figli nel periodo antecedente alla domanda giudiziale a decorrere dal gennaio 2006, e, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni (Cass. 2007/8362; 2007/19406; 2008/21755);

3. pertanto il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., può essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione; ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, deve essere annullato il provvedimento del Tribunale di Firenze in data 28 novembre 2007 e va dichiarata la competenza dello stesso Tribunale.

P.Q.M.

La Corte cassa il provvedimento del Tribunale di Firenze in data 28 novembre 2007 e dichiara la competenza di detto Tribunale.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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