Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12291 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25303/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1158/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 5 marzo 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da S.F. avverso l’atto di recupero n. (OMISSIS) con cui veniva imputato al contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, il recupero della maggiore imposta accertata nei confronti delle società Profilmec a r.l. e Servizi gestionali a r.l., cancellate dal registro delle imprese, di cui egli era stato socio e liquidatore, in relazione all’anno di imposta 2006.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, non poteva trovare applicazione nel caso di specie: lo S., infatti, non sarebbe mai stato amministratore delle società cancellate; quale liquidatore delle stesse, egli non avrebbe distribuito ai soci alcuna utilità, non essendo risultato dal procedimento liquidatorio alcun utile distribuibile ai soci, posto che, quanto accaduto nell’anno 2009, non era rilevante, in quanto eccedente il periodo biennale di riferimento, previsto dalla citata norma, decorrente dall’anno in contestazione (2006); quale ex socio, infine, nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile allo S., atteso che, agli effetti dell’art. 2495 c.c., la responsabilità ultra vires del socio di società estinta sussisterebbe solo nell’ipotesi di avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, circostanza estranea al caso di specie.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo; S.F. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, comma 3; degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza, laddove ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2495 c.c., e non già la previsione speciale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3, che identificherebbe la responsabilità degli ex soci nella circostanza che gli stessi abbiano ricevuto denaro o beni sociali negli ultimi due anni precedenti alla messa in liquidazione o nel tempo della liquidazione, senza minimamente dare rilievo al bilancio finale di liquidazione e alla distribuzione formale di attivo ai soci.

2. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

3. Sul tema che ne occupa, questa Corte ha consolidato il proprio orientamento affermando che “i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (…) ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore” (Cass. n. 9094 del 2017), sicchè l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude “l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (Cass. n. 12953 del 2017, id n. 9672 del 2018, id. n. 17243 de12018, id. n. 29117 del 2018). Secondo Cass. Sez. Unite n. 619 del 2021, il limite di responsabilità dei soci di cui all’art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all’atto di accertamento emesso nei loro confronti, ma al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci”.

4. Tanto determina nel caso di specie che la conclusione cui è pervenuta la CTR non è corretta.

5. Invero, nel caso di specie, in primo luogo deve ritenersi comunque applicabile il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3, anche laddove la società di capitali sia estinta (seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite sopra citate). In secondo luogo, pur a fronte dell’accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata sulla non avvenuta riscossione di somme da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, è stato omesso ogni doveroso accertamento, in applicazione del citato principio di diritto, quanto all’accertamento che possano essere esistenti beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si siano trasferiti ai soci.

6. Tanto determina la necessità di cassare la sentenza impugnata, del tutto a prescindere dalla qualificazione della vicenda nei termini dell’abuso del diritto.

7. Il giudice del rinvio, individuato nella Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA