Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12290 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17908/2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NANNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI CARBONARO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PAVISA SPEDIZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore S.C., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTIANA

SORASIO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato NICOLA NANNI;

udito l’Avvocato MASSIMO PACILIARI per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Genova, con sentenza 17.5.2013 n. 642 ha dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da P. A. – titolare della ditta individuale Autotrasporti – avverso la sentenza del Tribunale di Savona in data 22.2.2011 che, in accoglimento della opposizione proposta da PAVISA Spedizioni s.p.a.

aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso per crediti vantati dalla P. in relazione a corrispettivi fatturati per prestazioni di trasporto merci.

La Corte territoriale rilevava che l’atto di appello era stato proposto in data 7.4.2012 oltre il termine di decadenza breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado eseguita in data 29.9.2011, ritenendo altresì esente da vizi la notifica della sentenza di prime cure effettuata dal difensore della società ai sensi della L. n. 53 del 1994, non trovando applicazione le norme di cui del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106 e art. 107, comma 2, sulla competenza degli Ufficiali giudiziari. I Giudici di secondo grado dichiaravano conseguentemente inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., l’appello incidentale proposto da PAVIS Spedizioni s.p.a..

Ricorre per cassazione P.A. deducendo vizi della sentenza di appello per errori di giudizio e difetto di motivazione.

Resiste con controricorso la società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto la procura speciale risultava priva di data.

Il Collegio in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 276 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., dovendo la tutela giurisdizionale risultare effettiva e spedita per le parti in giudizio), ritiene che la causa può essere decisa con la pronuncia di manifesta infondatezza dei motivi, in quanto questione di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente la eccezione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6-L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 285, 170, 479 e 137, 325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di omessa errata ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la ricorrente impugna la sentenza in punto di dichiarazione di inammissibilità dell’atto appello per decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., rilevando che nel caso di specie difettava la notifica della sentenza di primo grado ex art. 285 c.p.c., atteso che la parte vittoriosa in primo grado aveva notificato esclusivamente un atto di precetto in data 30.8.2011 al quale era soltanto allegata la sentenza munita di formula esecutiva, intimando la destinataria al pagamento delle somme dovute, con la conseguenza la notifica di tale atto, consegnato al procuratore domiciliatario, non poteva considerarsi eseguita ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.

La tesi difensiva è priva di qualsiasi fondamento.

Come riferito dalla stessa ricorrente nella relata di notifica redatta in calce all’atto di precetto, cui era allegata la sentenza di primo grado munita di formula esecutiva, veniva espressamente specificato dalla parte istante che la notifica dell’atto di precetto con la pedissequa sentenza del Tribunale di Albenga era effettuata “anche ai fini della decorrenza del termine di legge per presentare l’appello”, formula lessicale inequivoca nel significato di indicare la duplice finalità perseguita dal notificante.

La invalidità della notifica del titolo esecutivo e del precetto ai fini dell’esperimento della procedura espropriativa, essendo stati consegnati gli atti non alla parte personalmente, come prescritto dall’art. 479co2 c.p.c., ma al procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, non inficia la validità della notifica della sentenza ritualmente eseguita ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c..

La giurisprudenza di legittimità è ferma infatti nel ricollegare all’adempimento delle formalità richieste, rispettivamente dagli artt. 285 e 479 c.p.c., il perseguimento delle distinte finalità cui tali modalità notificatorie sono preordinate: nel primo caso la funzione acceleratoria della definizione del processo mediante la formazione del giudicato; nel secondo caso l’esercizio del diritto potestativo di procedere in executivis.

I precedenti di questa Corte sono in assoluta prevalenza rivolti a negare che la notifica della sentenza dotata di formula esecutiva “alla parte personalmente” – anzichè al procuratore costituito –

fosse idonea a far decorrere, tanto per il notificato quanto per il notificante, il termine breve di impugnazione ex artt.325 e 326 c.p.c., atteso che l’effetto acceleratorio ricondotto al decorso del termine breve era da ritenere indipendente dalla effettiva conoscenza del provvedimento comunque acquisita, essendo invece ricollegato in via esclusiva dalla norma processuale alla specifica osservanza di forme tipizzate di conoscenza legale, la cui inosservanza (nella specie in relazione al soggetto destinatario della notifica: parte o procuratore) non determinava un mero vizio di invalidità del procedimento notificatorio – sanabile ex art. 156 c.p.c., comma 3 e art. 160 c.p.c., in conseguenza del raggiungimento dello scopo della effettiva conoscenza dell’atto-, quanto piuttosto il mancato perfezionamento dello stesso o – il che è lo stesso – la mancata produzione dell’effetto acceleratorio del processo previsto dall’art. 326 c.p.c., non iniziando a decorrere il termine di impugnazione (per nessuna delle parti processuali).

Tanto è stato ribadito dalle SS.UU. di questa Corte che, ribadendo l’irrilevanza della conoscenza della sentenza avuta “aliunde” dalla parte legittimata alla impugnazione, hanno precisato che “l’attuale indirizzo interpretativo – per il quale la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c., sia inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti, sia del notificante, sia del destinatario – sia tuttora da seguire……….Dato di partenza è che tale inidoneità si basa sul principio per il quale la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l’effetto particolare della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., ha funzione propedeutica all’esecuzione, ai sensi dell’art. 479 c.p.c.. La notificazione ai sensi dell’art. 479 c.p.c., infatti, ha il fine esclusivo di indicare alla controparte la volontà di procedere in executivis nei suoi confronti, proprio per consentirle di valutare l’eventualità di un adempimento spontaneo.

La notificazione della sentenza ai fini della sua impugnazione, invece, è finalizzata a realizzare l’effetto acceleratorio, nell’ottica della formazione del giudicato; ed a questo fine le modalità ordinamentali da rispettare sono esclusivamente quelle previste dagli artt. 170 e 285 c.p.c.” (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 12898 del 13/06/2011, in motivazione).

Le differenti modalità procedimentali di comunicazione della sentenza, ai sensi degli artt. 285 e 479 c.p.c., hanno assunto contorni netti dopo la modifica di quest’ultima norma che consentiva, nel caso in cui il titolo esecutivo fosse costituito da una sentenza, di eseguire la notifica, entro l’anno dalla pubblicazione, anche al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., essendo stata eliminata tale disposizione dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 3), conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, con decorrenza dal 1 marzo 2006, stabilita dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Se dunque appare del tutto pacifico in giurisprudenza che la notifica della sentenza con formula esecutiva “fatta alla parte personalmente” è del tutto inidonea a determinare la conoscenza legale richiesta ai fini del conseguimento dello scopo acceleratorio proprio del termine breve di impugnazione (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009; id. Sez. L, Sentenza n. 10026 del 27/04/2010; id. Sa 6 – 1, Sentenza n. 4384 del 21/02/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 16804 del 13/08/2015), è altrettanto pacifico che la notifica della sentenza, munita di formula esecutiva, effettuata al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c. (a tale forma dovendo essere equiparata la notifica eseguita “nei confronti della parte presso il procuratore domiciliatario costituito”) è perfettamente idonea a rispondere ai requisiti formali di conoscenza legale di cui agli artt. 285, 325 e 326 c.p.c. (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11216 del 08/05/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 11216 del 08/05/2008; id. Sez. 3, Ordinanza n. 20193 del 18/09/2009; id. Sa 6 – 1, Ordinanza n. 18493 del 01/09/2014; id.

Sa 6 2, Decreto n. 4260 del 03/03/2015).

Ed infatti, è alla forma procedimentale predeterminata dalla legge, quale schema legale tipico cui l’ordinamento riconduce la produzione di effetti rilevanti nel processo, che occorre fare riferimento per verificare se nel caso di specie sia stata o meno raggiunta quella “conoscenza legale” (“E, per conoscenza legale, deve intendersi la conoscenza acquisita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria, o che la stessa ponga in essere, normativamente ritenuta idonea a determinare tale conoscenza, con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale”:

così Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 12898 del 13/06/2011, in motivazione) cui è collegato il “dies a quo” di decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della impugnazione, essendo del tutto indifferente a tal fine la ricerca della eventuale ipotetica intenzione della parte notificante, salvo che a fronte di un’attività conforme allo schema legale della notifica della sentenza, tale intenzione diretta a qualificare gli effetti derivanti dalla conoscenza legale della sentenza non emerga in modo assolutamente inequivoco.

L’ipotesi è quella del procedimento notificatorio della sentenza, previsto da altra norma processuale, secondo uno schema legale del tutto sovrapponibile a quello individuato nell’art. 285 c.p.c. (notifica ai sensi dell’art. 170 c.p.c.). In tal caso la individuazione della funzione che tale notifica viene a svolgere nell’ambito del processo assume carattere determinante ai fini dell’accertamento della decorrenza o meno del termine breve di impugnazione: il caso è stato esaminato nel precedente di questa Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011 che, in relazione alla notifica eseguita ex art. 170 c.p.c., al procuratore costituito, di “atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo” – tra cui una sentenza di merito emessa nei confronti della parte da quello rappresentata – ai fini dell’adempimento prescritto dall’art. 372 c.p.c., comma 2, ha evidenziato come il procedimento ex artt. 285 e 326 c.p.c. “è caratterizzato dalla volontà di porre fine al processo, mettendo in moto i termini per l’impugnazione sia nei confronti del notificato, sia nei confronti del notificante. Se tale volontà fa difetto, come nella specie reso palese dalla dichiarazione surriportata, la notificazione resta inidonea a segnare il dies a quo del termine breve” aggiungendo che “Si può certo riconoscere, in tesi generale, che la notifica di una sentenza lasci presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, l’intento sollecitatorio rilevante ai sensi dell’art. 326 c.p.c.. Ma, ove tale volizione sia espressamente esclusa con dichiarazione contestuale che renda perfettamente conoscibile il diverso scopo perseguito, si deve negare, in concreto, l’effetto acceleratorio ò non diversamente che per la notifica di sentenza a dichiarati fini esecutivi, pur se in concreto eseguita presso il difensore del soccombente (Cass., sez. lavoro, 2 aprile 2009, n. 8071. Cass., sez. 1, 10 luglio 2007, n. 15389)……”.

Orbene nel caso di specie, diversamente da quello esaminato dal precedente richiamato, non ricorre alcuna necessità di procedere alla indagine volitiva, atteso che la notifica della sentenza con formula esecutiva è stata eseguita conformemente allo schema legale previsto dall’art. 285 c.p.c., nei confronti della parte presso il difensore domiciliatario (“consegnandone copia conforme all’originale a P.A. c/ Avv. Ottaviano Durante…”: cfr. ricorso pag. 7), non venendo in questione sovrapposizioni del medesimo procedimento notificatorio previsto da norma diverse, atteso che la notifica è stata eseguita successivamente alla modifica normativa dell’art. 479 c.p.c., che ha escluso, ai fini esecutivi, la notifica del titolo (e del precetto) effettuata anche al procuratore costituito, senza considerare, peraltro, che alcun dubbio sussiste in ordine alla volontà acceleratoria della parte notificante, atteso che non solo difetta una espressa dichiarazione di parte volta a circoscrivere ai soli fini esecutivi la notifica della sentenza, ma al contrario emerge dalla relata di notifica la espressa volontà della parte di volere avvalersi della notifica della sentenza “anche ai fini della decorrenza dei termini di legge per presentare appello”.

La parte ricorrente non risulta, peraltro, essersi difesa proponendo – in via subordinata – istanza di rimessione in termini – ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis – per errore incolpevole determinato dal fatto decettivo (in ordine all’effettivo scopo della notifica degli atti ricevuti) imputabile alla controparte, ma si è limitata soltanto ad affermare la tempestività dell’appello sul presupposto della inesistenza della notifica della sentenza di primo grado idonea a far decorrere il termine breve ex art. 326 c.p.c. e pertanto alcun rilievo in questa sede eventuali elementi circostanziali (peraltro neppure descritti) che possano aver indotto in affidamento incolpevole il soggetto destinatario in ordine agli effetti “anche” sollecitatori della notifica della sentenza ai fini impugnatori.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106 e art. 107, comma 2 e della L. n. 53 del 1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la notifica a mezzo posta della sentenza emessa dal Tribunale di Albenga poteva essere eseguita esclusivamente dall’Ufficiale giudiziario territorialmente competente in relazione al predetto Ufficio giudiziario.

La tesi è priva di fondamento, essendo interamente disciplinata l’attività notificatoria degli avvocati dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53: il difensore, pur rivestendo a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale, non è inserito nel ruolo organico degli UNEP e non è pertanto soggetto alla disciplina – nella specie sulla competenza – che regola l’attività del personale che svolge le funzioni di ufficiale giudiziario.

La L. n. 53 del 1994, peraltro, richiama esclusivamente la disciplina della notificazione a mezzo posta di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e non prevede criteri di determinazione della competenza territoriale, con l’unica eccezione prevista dall’art. 4 per la notifica mediante consegna dell’atto “a mani proprie” che può essere effettuata soltanto se il destinatario sia un avvocato –

domiciliatario di una parte – “che sia iscritto nello stesso albo del notificante”.

Va dunque confermata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata (cfr.

Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 1938 del 19/02/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 10077 del 25/06/2003).

Inammissibili sono le censure di vizio logico motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettate in relazione ad entrambi i medesimi motivi, sulla base delle identiche argomentazioni svolte a sostegno dei dedotti vizi di violazione di norme di diritto: è appena il caso di osservare come se si contesta al Giudice di merito di avere errato nell’argomentazione giuridica volta alla interpretazione ed applicazione di norme di diritto, rimanga del tutto estranea a tale contestazione, ed anzi si ponga in evidente relazione di incompatibilità logica, la contestuale critica di erronea rilevazione della fattispecie concreta, presupponendo necessariamente la prima censura che il Giudice abbia correttamente individuato ed apprezzato i fatti storici allegati e dimostrati in giudizio. In ogni caso i dedotti vizi logici della motivazione risultano inammissibili in quanto estranei alla previsione normativa del vizio di legittimità considerato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11.9.2012, non avendo la parte ricorrente dedotto la omissione da parte della Corte d’appello di un fatto controverso (“che è stato oggetto di discussione tra le parti”), ritualmente allegato e dimostrato in giudizio, tale per cui, se fosse stato invece tenuto in debito conto dal Giudice, avrebbe comportato con certezza (“fatto decisivo”) un diverso esito della controversia.

Il ricorso deva in conseguenza essere rigettato con conseguente condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Ritiene il Collegio di dover applicare di ufficio la disposizione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, che prescrive “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave” (disposizione introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal 2.3.2006, successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20 e trasposta nell’art. 96 c.p.c., comma 3, come novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12, con effetto per i giudizi instaurati a far data dal 4.7.2009).

Relativamente ai giudizi introdotti anteriormente al 4.7.2009 e per i quali la pubblicazione della sentenza impugnata per cassazione sia stata pubblicata dopo il 2.3.2006 – ipotesi che ricorre nel caso di specie, essendo stato introdotto il giudizio con ricorso ex art. 633 c.p.c., notificato in data 31.5.2004, ed essendo stata pubblicata in data 17.5.2013 la sentenza della Corte d’appello di Genova, impugnata per cassazione – la norma dell’art. 385 c.p.c., comma 4, trova dunque piena applicazione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015; id. Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015).

Tanto premesso la natura sanzionatoria della norma si ricollega all’agire abusivo della parte e/o del difensore che utilizza in modo improprio i mezzi processuali o per cagionare un danno patrimoniale alla controparte (condotta dolosa) ovvero al mero fine di ritardare l’attuazione del diritto che viene opposto, pur conoscendo la manifesta inammissibilità od infondatezza delle argomentazioni difensive svolte (art. 360 bis c.p.c., art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e art. 380 bis c.p.c.), o ancora, inutilmente, producendo uno spreco di attività giuridica e processuale che concorre gravemente alla disorganizzazione di una efficiente risposta del sistema giudiziario alle istanze di tutela, in quanto se pure non conoscendo avrebbe tuttavia certamente dovuto conoscere, adottando la specifica diligenza richiesta al professionista legale, la manifesta inammissibilità od infondatezza delle tesi sostenute in giudizio (condotta qualificata da colpa grave).

Nella specie:

le questioni in diritto, prospettate con i motivi di ricorso, risultavano già esaminate da questa Corte, con giurisprudenza consolidata, quanto alla differente forma della notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve ed ai fini dell’esercizio del diritto alla espropriazione, e con precedenti costanti, quanto alla inapplicabilità all’avvocato delle norme che disciplinano la competenza territoriale degli ufficiali giudiziari nei motivi dedotti, relativamente alle censure per “errores in judicando”, è stata del tutto omessa una disamina critica degli argomenti in diritto posti a fondamento delle soluzioni accolte dalla giurisprudenza di legittimità; quanto alle censure prospettate come vizi motivazionali, le stesse sono state prospettate in assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla mutata struttura del vizio di legittimità, e peraltro senza addurre alcun supporto argomentativo diverso, sostanzialmente richiedendo alla Corte di esaminare un ulteriore ed autonomo vizio di legittimità senza tuttavia indicarne la ragione.

Pertanto il ricorso oggetto del presente giudizio deve ritenersi proposto quanto meno con colpa grave, e la parte ricorrente deve essere condannata ex officio al pagamento in favore della parte resistente, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma determinata in via equitativa in base alla liquidazione di queste ultime e che può essere stabilita in misura pari ad Euro 5.000.

Sussistono inoltre i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774), essendo stato notificato il ricorso per cassazione in data 2.7.2014.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– condanna la parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, a favore della parte resistente della somma di Euro 5.000,00;

– dichiara che sussistono, nei confronti della parte ricorrente, i presupposti per il versamento della somma prevista dalD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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