Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12290 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24526/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Abea s.r.l., Argo s.r.l., Artha 1 s.r.l., Acea s.r.l. – quale

incorporante Eumice s.r.l. e San Girolamo s.r.l. – Consortium

s.r.l., Lares s.r.l., Manes s.r.l. e Itaca s.r.l., in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimate –

avverso la sentenza n. 89/1.3/43 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 19 giugno 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Abea s.r.l., Argo s.r.l., Artha 1 s.r.l., Acea s.r.l. quale incorporante Eumice s.r.l. e San Girolamo s.r.l. – Consortium s.r.l., Lares s.r.l., Manes s.r.l. e Itaca s.r.l. avverso le cartelle di pagamento n. (OMISSIS), n.

(OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), conseguenti ad avviso di accertamento, emesso all’esito di verifica fiscale effettuata nei confronti della società Doride s.r.l., dalla quale le odierne intimate avevano acquistato eccedenze Irpeg per l’anno di imposta 2002, disconosciute dall’erario con il citato accertamento.

2. Il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che la responsabilità delle società contribuenti sia stata correttamente limitata dal giudice di primo grado ai soli crediti di imposta direttamente acquisiti e usufruiti illecitamente dalle odierne intimate. La restante parte del credito di imposta, addebitato dall’Ufficio in dipendenza della sola circostanza che le odierne intimate facessero parte del gruppo societario Mithos, dedito alla creazione fraudolenta di crediti di imposta fittizi, non trovava invece giuridica giustificazione, atteso che non vi era prova della diretta imputabilità della condotta, ciò che ridondava in incertezza della pretesa fiscale.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo; Abea s.r.l., Argo s.r.l., Artha 1 s.r.l., Acea s.r.l. – quale incorporante Eumice s.r.l. e San Girolamo s.r.l. – Consortium s.r.l., Lares s.r.l., Manes s.r.l. e Itaca s.r.l. sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 43 bis e 43 ter, e dell’art. 1292 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza, laddove ha escluso l’applicabilità della solidarietà passiva nell’intera obbligazione derivante dalla frode fiscale, pur avendo riconosciuto che le odierne intimate ne erano parte integrante, essendo state costituite al solo scopo di diluire il credito Irpeg originariamente generato in capo alla società Doride s.r.l.; tanto determinava l’inapplicabilità del beneficio della limitazione della responsabilità al solo importo ceduto, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 43-bis e 43-ter, per le sole ipotesi in cui sia esclusa la fraudolenta creazione di crediti di imposta fittizia.

2. Il ricorso va accolto.

3. Le cartelle di pagamento impugnate non fanno diretto riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 43-bis e 43-ter, ed alla conseguente limitazione della responsabilità tributaria del cessionario del credito di imposta oggetto di cessione. Al contrario, esse fanno rinvio all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società cedente il credito, nel quale vi è un chiaro riferimento alla liti frode fiscale architettata dalla comune capogruppo Mythos, avente per oggetto la creazione di crediti di imposta fittizi, ceduti separatamente alle società controllate, al fine di ottenere illecitamente singoli rimborsi. Tanto determina che il fatto dedotto in lite non è la limitazione della responsabilità erariale delle contribuenti all’importo oggetto di cessione, bensì la loro compartecipazione a una disegno truffaldino finalizzato a frodare le ragioni del Fisco. Ipotesi in cui, con ogni evidenza, la norma applicabile diverrebbe l’art. 1292 c.c., come correttamente opina la ricorrente.

4. Tanto determina che, per dirimere la controversia così correttamente inquadrata in diritto, sia necessario un accertamento in fatto, che la CTR non ha compiuto, circa la sussistenza di una solidarietà passiva delle odierne controricorrenti ex delicto.

5. Tanto determina la necessità di cassare la sentenza impugnata e di rinviare le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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