Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1229 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29271/2014 R.G. proposto da:

Esposito S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa

dall’avv.to Carmela De Franciscis, presso cui elettivamente

domicilia in Caserta alla via Roma – Parco Europa;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Napoli, in persona

del direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4185/50/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa in data 7/4/2014, depositata in

data 5/5/2014 e non notificata;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre

2020 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Esposito S.p.A. ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 4185/50/14 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa in data 7/4/2014, depositata in data 5/5/2014 e non notificata, che ha solo parzialmente accolto l’appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione, per quanto di interesse, quantificava la sopravvenienza attiva derivante dalla cessione di un contratto di leasing finanziario dell’immobile ubicato in Melito (NA) alla via (OMISSIS), ai sensi del T.u.i.r., art. 88, comma 5;

con la sentenza impugnata la C.t.r. riteneva che, come correttamente statuito dai giudici di prime cure, il tenore letterale dell’art. 88 citato non lasciava dubbi nel senso che la plusvalenza dovesse essere determinata con riferimento al valore nominale del bene;

inoltre, i giudici di appello affermavano che la disapplicazione della norma, invocata dalla società ricorrente in maniera generica ed immotivata, contrastava con la ratio del suddetto articolo, che è quella di impedire che il contratto di leasing venga ceduto ad un corrispettivo dichiaratamente inferiore rispetto a quello percepito realmente, con una previsione (relativa al valore normale del bene) che deroga rispetto alla regola generale di rilevanza del corrispettivo;

infine, in relazione alle contestazioni della società contribuente rispetto alla determinazione del valore normale dell’immobile effettuata dall’Ufficio, il giudice di appello rilevava l’illogicità della tesi di una diminuzione di valore dell’immobile nel tempo, a prescindere da una diversa ed ipotetica destinazione d’uso diversa rispetto a quella iniziale;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

in data 1/6/2019 la società ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando la documentazione relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (“rottamazione delle cartelle”), ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv. con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016;

con ordinanza interlocutoria del 26 giugno 2019, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione dell’ordinanza, per la notificazione dell’elenco dei nuovi documenti all’Avvocatura generale dello Stato, notifica spedita dalla ricorrente in data 12/2/2020 e ricevuta dal destinatario in data 17/2/2020.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;

la memoria, con i documenti allegati (dai quali si evince che i numeri degli avvisi e dei ruoli sono corrispondenti), risulta notificata a controparte, che non ha opposto alcun rilievo;

deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

nulla deve disporsi in ordine alla spese processuali, in quanto in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 24083/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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