Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1229 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14371/2016, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Albama s.p.a., in persona del rappresentante le ale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Antichi con studio in

Grosseto, viale Giacomo Matteotti, 29, e elettivamente domiciliata

presso la Cancelleri della Corte di Cassazione di Roma;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 2084/13/15 della Commissione

Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 2 dicembre 2015,

avente ad oggetto diniego di rimborsi IRES n. 15676/2012 IRES e

altro per gli anni 2007 e 2008.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per tre motivi per ia cassazione della sentenza sopra indicata con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto i ricorsi proposti dalla Alabama s.p.a. contro i dinieghi di rimborso IRES – collegati a proventi di fondi comuni d’investimento – opposti dall’Ufficio di Grosseto sia in quanto la relativa domanda non aveva indicato i criteri di valutazione, sia perchè la plusvalenza conseguita nell’anno 2007 era risultata inferiore a quella dichiarata sia in quanto richiesti oltre il termine previsto per la dichiarazione integrativa dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis.

La ricorrente denuncia la violazione del predetto del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sostenendo l’inapplicabilità nel caso di specie della procedura di cui all’art. 38; e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 2697 c.c., avendo erroneamente ritenuto non contestati dall’Ufficio i crediti richiesti e tralasciato l’onere della prova in capo alla contribuente, trattandosi di domanda di rimborso.

Al ricorso ha resistito con controricorso la società contribuente.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” in quanto la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che la disciplina sulla dichiarazione integrativa posta dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis non interferisse sulla disciplina del diritto al rimborso, prevista dal D.P.R. n. 602 1973, art. 38.

La questione posta dalla ricorrente, che ha trovato soluzioni opposte in giurisprudenza, è stata risolta dalla sentenza 13378/2016 emessa a sezioni unite da questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

Questo orientamento, confermato da Cass., 1627/2017, Cass., 7389/2019 e, in materia di iva, anche da Cass., 20119/2018, può ritenersi ormai consolidato; e poichè l’esame del motivo non offre elementi per modificarlo, il ricorso deve essere dichiarato, su questo punto, infondato.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente presupposto, nel merito, “pacifici” i crediti d’imposta reclamati dalla contribuente, laddove sin dalla motivazione del provvedimento di diniego l’Ufficio aveva eccepito la mancata indicazione dei criteri necessari per la valutazione delle plusvalenze e un importo minore di quella imputata all’anno 2007.

Anche questo motivo è infondato.

Riguardo alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, , occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (cass., n. 20112/2009). Nel caso di specie la motivazione c’è stata ancorchè fondata – a giudizio della ricorrente – su una lettura incompleta degli atti processuali che, tuttavia, darebbe luogo ad una questione di merito improponibile in questa sede.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, avendo la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto non contestati dall’Ufficio i crediti d’imposta indicati dall’appellante.

Il motivo è fondato.

Il contribuente che propone istanza di rimborso ha l’onere ex art. 2697 c.c. di dimostrare la sussistenza del diritto alla restituzione. Dalla lettura del diniego espresso di rimborso riportato nel ricorso risulta che l’Ufficio aveva contestato non solo l’intervenuta decadenza dall’istanza, ma anche la mancata dimostrazione della esistenza del credito per omessa indicazione, nella nota integrativa presentata dal contribuente, del metodo di valutazione ed del valore degli investimenti; in ogni caso, l’Ufficio aveva contestato che, applicando i conteggi del contribuente, il credito risultante era inferiore a quello richiesto. In corso di giudizio, la contestazione della esistenza sostanziale dei crediti risulta dai passi dell’atto di costituzione dell’Agenzia delle Entrate in grado di appello (trascritti a pagg.12 e 13 del ricorso per cassazione).

Ne consegue che il giudice di appello ha effettuato una falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., considerando provato il credito di imposta per mancata contestazione mentre dagli atti di causa risulta che l’Ufficio ha espressamente contestato l’esistenza del credito sin dall’atto di diniego e ulteriormente nel corso del giudizio anche di appello.

Questo motivo va pertanto accolto e la sentenza sul punto cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per la delibazione nel merito dell’eccezione concernente l’esistenza e l’ammontare del credito domandato in restituzione.

P.Q.M.

Rigetta il primo e il secondo motivo; accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

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