Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1229 del 18/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1229 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 19582-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DI VITO FRANCESCO MILENA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio
dell’avvocato SILVIO BOZZI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 133/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
01/02/2016;
v
Data pubblicazione: 18/01/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un
Toscana indicata in epigrafe che, respingendo l’appello
proposto dall’Ufficio, ha ritenuto la violazione del principio del
contraddittorio nell’ambito di una procedura di accertamento
sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/73 a carico di Di Vito Francesco
Milena per l’anno di imposta 2008.
La parte resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale, affidato ad un solo motivo, inoltre depositando
memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
L’Agenzia prospetta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 38 D.P.R. 600/73, 12 L. 212/2000, 24, 53 e 97 della
Costituzione per aver la C.T.R. dichiarato l’illegittimità dell’atto
poiché non preceduto da invito al contraddittorio costituendo,
quest’ultimo, un principio fondamentale cui dare attuazione
anche in difetto di un’espressa e specifica previsione
normativa.
La censura è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (Cass.
24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente
dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo Stato
della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale
che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti
del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un
generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale,
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unico motivo, per la cassazione della sentenza della C.T.R.
comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne
consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo
dell’Amministrazione
di
attivare
il
contraddittorio
endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste
esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto
obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi
“armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto
dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in
ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto,
purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare
in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il
contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che
l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al
momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone
generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà
processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla
finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali
è stato predisposto”.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato come, nella normativa
tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non
si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via
generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di
fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio
prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti
differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale
“l’articolo 38, comma 7, d.p.r. 600/73 (come modificato
dall’art. 22, comma primo, d.l. 78/2010, convertito in I.
122/2010), in tema di accertamento sintetico”.
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Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di
accertamento sintetico emesso per l’anno d’imposta 2008, in
relazione al quale non opera la modifica normativa di cui al d.l.
78/2010, convertito in I. n.122/2010.
Invero, il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art.
modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai
redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora
scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e
quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr.
Cass. 22746/2015; Cass. 21041/2014).
La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai
suddetti principi di diritto, in quanto i giudici di seconde cure
hanno confermato l’annullamento integrale dell’atto impositivo
dedotto in controversia per difetto di contraddittorio
endoprocedimentale ancorché non sussistesse in capo
all’Amministrazione fiscale un siffatto obbligo, anche in
relazione al carattere non armonizzato dei tributi ripresi a
tassazione. Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi
esposti in memoria dal controricorrente.
L’accoglimento
del
ricorso
principale
determina
l’assorbimento di quello incidentale
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso
principale,assorbito il ricorso incidentale, va cassata la
sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana in
diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà altresì
alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Ric. 2016 n. 19582 sez. MT – ud. 29-11-2017
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22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le
Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
C.T.R. Toscana, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 29.11.2017 nella camera di consiglio della
sesta sezione civile in Roma.