Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12289 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14468/2013 proposto da:

G.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

BARBATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCA CHECCHIN giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DAY RISTOSERVICE SPA;

– intimata –

nonchè da:

DAY RISTOSERVICE SPA, in persona del Vice Presidente Dott.

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDRIOLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO FRANCIA

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

BARBATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCA CHECCHIN giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1698/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ADRIANO BARBATO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ANDRIOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e incidentale, accoglimento del ricorso incidentale nelle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 21.12.2012 n. 1698, riformando integralmente la decisione di prime cure, ha accolto l’appello proposto da Day Service s.p.a., disconoscendo la qualificazione giuridica di contratto tipico di somministrazione attribuita dal primo giudice alla convenzione in data 19.5.2006, avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto, stipulata dalla predetta società con l’associazione IAL Veneto, atteso che nella specie non vi era cessione di beni ma prestazione di servizi, e la convenzione disciplinava esclusivamente “la regolamentazione delle condizioni generali di contratto da applicarsi a futuri atti negoziali”, tali dovendo considerarsi le comunicazioni di ordini con i quali il destinatario determinava la entità della prestazione da ricevere. Ne seguiva che avendo G.L. sottoscritto gli ordini, lo stesso aveva palesato di agire in nome e per conto della associazione non riconosciuta IAL Veneto destinataria del servizio e dunque doveva essere condannato, ai sensi dell’art. 38 c.c., al pagamento dei corrispettivi oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza dei termini indicati nelle singole fatture. Le spese del doppio grado venivano compensate tar le parti.

La sentenza di appello, notificata in data 16.4.2013, è stata impugnata per cassazione, con ricorso principale affidato a due motivi, dal G., e con ricorso incidentale, anch’esso affidato a due motivi, dalla società controricorrente.

Il G. ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo complesso motivo il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la convenzione come “contratto normativo”, quando invece avrebbe dovuto sussumere la fattispecie nello schema tipico della somministrazione ovvero dell’appalto di servizi (nella rubrica non vengono indicate le norme violate, ma dalla esposizione la norma di cui si denuncia la errata applicazione deve individuarsi nell’art. 1559 c.c.).

Il ricorrente sostiene che il rapporto intercorrente tra le parti della convenzione non aveva ad oggetto la prestazione di servizi sibbene la vendita di cose mobili (ticket restaurant), era intitolato “condizioni che regolano la fornitura di buoni pasto Day”, aveva durata annuale rinnovabile, predeterminava il quantitativo minimo da rifornire per ciascun ordine (pari ad importo minimo di Euro 400,00), e stabiliva i termini di consegna e le modalità di pagamento: dunque ricadeva nello schema tipico della somministrazione, ai sensi dell’art. 1559 c.c..

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello è pervenuta alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale derivato dalla convenzione stipulata in data 19.5.2006 alla stregua della interpretazione della volontà negoziale delle parti ed in applicazione dei criteri ermeneutici dei negozi giuridici. In particolare la Corte territoriale ha utilizzato il criterio testuale ex art. 1362 c.c., comma 1: in particolare ha escluso che ricorresse una cessione di beni e che la convenzione vincolasse le parti alla esecuzione delle prestazioni (cfr. in motivazione: 1- l’incipit della convenzione individua l’oggetto del contratto come “servizio sostitutivo di mensa”; 2- nella convenzione è fatto espresso riferimento alla applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% relativa a “servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto commissionato dai datori di lavoro a favore dei dipendenti”, prevista per le prestazioni di servizi dall’art. 3, comma 2, n. 4) e dalla allegata Tabella A, Parte 2^, n. 37) del D.P.R. n. 633 del 1972 – nel testo vigente ratione temporis-; 3- la convenzione prevedeva esclusivamente la “regolamentazione delle condizioni generali di contratto”, tra cui era prevista la rinnovazione tacita del contratto e la deroga alla competenza territoriale);

il criterio soggettivo ex art. 1362 c.c., comma 1, della comune intenzione delle parti rilevando che le parti non hanno inteso predeterminare nella convenzione la complessiva “entità delle prestazioni cui sono tenute le parti nel periodo di sua vigenza”;

– il criterio sistematico ex art. 1363 c.c., avendo il Giudice di appello escluso che le parti abbiano voluto pattuire l’acquisto periodico di beni mobili, interpretando gli elementi testuali sopra riferiti alla stregua della clausola della convenzione secondo cui, in caso di mancato utilizzo dei tickets entro il termine di scadenza indicato nel titolo, l’associazione era tenuta a restituire i “buoni pasto” ed il fornitore Day Ristorservice s.p.a. era tenuta al corrispondente rimborso del corrispettivo il criterio extratestuale ex art. 1362 c.c., comma 2, concernente il comportamento delle parti successivo alla conclusione della convenzione, avendo rilevato la Corte territoriale che la stessa era eseguibile soltanto nei limiti in cui perveniva alla fornitrice l’ordine con la specificazione indicazione del quantitativo della fornitura, rimessa alla determinazione della associazione destinataria della prestazione.

Sulla scorta di tale ricostruzione interpretativa la Corte d’appello ha quindi qualificato la fattispecie negoziale ritenendo che: a) la convenzione non vincolasse le parti alla attuale esecuzione delle prestazioni, integrando un contratto cd. “normativo”, volto a regolare la stipula di negozi futuri; b) i singoli ordini – che definivano la entità della fornitura – determinavano unitamente alla materiale esecuzione della prestazione la insorgenza del rapporto obbligatorio, regolato alle condizioni indicate nel contratto normativo.

Orbene il ricorrente, indipendentemente dall’ulteriore rilievo di difetto di autosufficienza del motivo, non essendo stato trascritto il contenuto della convenzione come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha formulato critiche specifiche in ordine ad eventuali errori commessi dal Giudice di appello nell’impiego dei criteri ermeneutici negoziali, nè ha individuato elementi testuali o extratestuali tali da inficiare l’operazione di qualificazione giuridica compiuta dalla Corte territoriale e cioè tali da evidenziare la assoluta incompatibilità con la sussunzione della fattispecie concreta nello schema del contratto-programma. Gli elementi addotti dal ricorrente (vedi pag. 6-7, 11 ricorso principale: durata del contratto, rinnovabilità tacita, indicazione del valore dei tickets, importo minimo di Euro 400,00 per ordine, termine della consegna decorrente dalla ricezione dell’ordine, modalità di pagamento, trasmissione ordine anche tramite fax o per posta elettronica) non confliggono affatto con la qualificazione giuridica attribuita alla convenzione dal secondo giudice, costituendo tutti il contenuto del regolamento contrattuale da applicare “se e quando” l’associazione intenderà richiedere a sua discrezione, mediante emissione di ordine, la esecuzione delle singole prestazioni.

La nozione giuridica del “buono pasto”, che la parte ricorrente ha inteso desumere dalla normativa speciale in materia di appalti pubblici, al fine di dimostrare che oggetto della prestazione è la cessione di un “titolo di legittimazione” ex art. 2002 c.c. (e dunque la cessione di “cose” compatibile con il tipo negoziale dell’art. 1559 c.c.), e non la prestazione di un servizio, appare in conseguenza del tutto irrilevante a scalfire la “ratio decidendi” secondo cui la convenzione non produce effetti immediatamente vincolanti in ordine alla assunzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione (sia essa prestazione di servizi o cessione di cose) e di pagamento del corrispettivo, trattandosi di contratto “normativo” che impegna le parti soltanto ad inserire ed applicare nei futuri contratti le condizioni generali ivi previste, essendo tale accertamento in fatto ostativo “a monte” di una diversa qualificazione giuridica del negozio come contratto di somministrazione ovvero come appalto di servizi.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 38 c.c., impugna la sentenza sul capo relativo alla affermazione di responsabilità del G. in qualità di sottoscrittore degli ordini trasmessi alla società fornitrice.

Il ricorrente sostiene che la convenzione era stata conclusa tra Day Restorservice s.p.a. e l’associazione non riconosciuta IAL Veneto (Istituto Addestramento Lavoratori), ed a tale contratto era rimasto del tutto estraneo il G. che si era limitato a sottoscrivere gli ordini, compiendo atti meramente esecutivi e non negoziali.

Il motivo è inammissibile in quanto assume a presupposto il carattere immediatamente vincolante della convenzione intesa come contratto di somministrazione od appalto di servizi, che è stato invece espressamente escluso dalla Corte d’appello, con accertamento in fatto immune da vizi di legittimità (stante la inammissibilità del precedente motivo di ricorso), dovendo ravvisarsi nella fattispecie un mero contratto normativo la cui attuazione era demandata alla stipula di futuri contratti, conclusi per l’appunto attraverso la trasmissione degli ordini sottoscritti dal Giordano in rappresentanza della associazione, ai quali la società aveva prestato adesione mediante esecuzione delle prestazioni richieste.

Il motivo va incontro ad inammissibilità anche in relazione alla ulteriore questione concernente la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., della società dall’azione svolta per far valere la responsabilità solidale del G. ex art. 38 c.c., essendo trascorsi sei mesi dall’ultimo invio di fattura. Il ricorrente, infatti, ha omesso del tutto di specificare se e quando tale questione era stata acquisita al “thema decidendum” sicchè appare questione del tutto nuova, preclusa in sede di legittimità, non essendo sufficiente ai fini dell’assolvimento del requisito di autosufficienza del ricorso, la mera allegazione peraltro priva di riscontro, non essendo stato trascritto l’atto processuale – che la eccezione era stata formulata nell’atto di opposizione decreto ingiuntivo, non avendo il ricorrente dedotto di averla “riproposta” nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (e non avendola neppure formulata nelle conclusioni precisate in grado di appello, come trascritte nell’epigrafe della sentenza impugnata). Senza considerare che, l’eventuale pretermissione da parte del Giudice di appello dell’esame della ridetta eccezione preliminare, configurando un vizio “in procedendo”, doveva essere allora censurata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non come “vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto in merito alla qualificazione giuridica del contratto”.

Venendo all’esame del ricorso incidentale autonomo proposto da Day Ristorservice s.p.a., osserva il Collegio quanto segue.

Il primo motivo con il quale si deduce vizio di violazione degli artt. 38 e 2192 c.c., nonchè del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 4, per illegittimo disconoscimento degli interessi moratori, al tasso speciale previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5 (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192) e decorrenti automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4, comma 1), sull’errato presupposto per cui detti interessi trovando applicazione per le sole transazioni commerciali (essendo definite tali del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1, lett. a) “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”) non erano liquidabili nel rapporto commerciale con il G. in quanto persona fisica, deve ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza, in relazione al requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Premesso che nella specie il rapporto controverso concerne i contratti cd. esecutivi stipulati tra la società di capitali e l’associazione non riconosciuta, rappresentata dal G. che materialmente sottoscriveva e trasmetteva gli “ordini”, con la conseguenza che il termine soggettivo del rapporto obbligatorio non è la persona fisica sibbene l’associazione in quanto organismo collettivo ed impersonale, rileva il Collegio che l’elemento soggettivo qualificativo della “transazione commerciale” assunto dalla norma ai fini dell’applicazione degli interessi moratori speciali è dato dall’esercizio della impresa, in forma individuale (“imprenditore”: D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1, lett. c) od in forma collettiva (“impresa”), intesa come esercizio di “attività economica organizzata” ovvero della “libera professione”, e su tale essenziale requisito la ricorrente incidentale ha omesso del tutto non soltanto di fornire elementi probatori a riscontro ma addirittura di allegare tale condizione soggettiva della associazione debitrice, difettando in conseguenza l’elemento sul quale viene a fondarsi la critica rivolta alla statuizione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo con il quale la ricorrente incidentale impugna la statuizione sulla compensazione delle spese del grado appello per violazione dell’art. 92 c.p.c., è infondato.

La Corte territoriale ha, infatti, esplicitamente indicato in motivazione i “giusti motivi” che fondavano la statuizione di compensazione delle spese di lite, come richiesto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), (applicabile al presente giudizio introdotto successivamente al 1.3.2006 ma anteriormente alle successive modifiche introdotte all’art. 92 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009), indicando a tal proposito la “peculiarità delle questioni affrontate”, e tanto appare sufficiente a soddisfare la prescrizione normativa come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 661 del 16/01/2015; id. Sa. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012; id. Sa. 6-5, Ordinanza n. 23507 del 04/11/2014).

In conclusione il ricorso principale (inammissibili entrambi i motivi) ed il ricorso incidentale (inammissibile il primo motivo;

infondato il secondo) debbono essere rigettati; la reciproca soccombenza legittima la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

– dichiara che sussistono, nei confronti di entrambi i ricorrenti principale ed incidentale, i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA