Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12289 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23786/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Officine Meccaniche Carlo Beretta B.C.D. S.p.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2091/07/14 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 3 marzo 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da La Società Officine Meccaniche Carlo Beretta B.C.D. S.p.A. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, della dichiarazione dei redditi mod. 770 per l’anno di imposta 2008.

2. Ha rilevato il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, che dal prospetto relativo alla specificazione dei debiti verso l’erario inseriti nel piano di pagamento inserito nel concordato preventivo presentato dalla società contribuente, si poteva rilevare che i crediti erariali riportati nell’impugnata cartella di pagamento, sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato, erano già stati ammessi al passivo della procedura concorsuale, con conseguente necessità di annullare la cartella impugnata, pena la duplicazione del credito vantato dall’erario.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la Società Officine Meccaniche Carlo Beretta B.C.D. S.p.A. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Nullità della sentenza per mancata motivazione – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo che la CTR avrebbe reso una motivazione apparente, non avendo precisato da quali elementi abbia desunto che il credito contestato era già incluso nella procedura concordataria, specie a fronte delle puntuali contestazioni formulate sul punto dall’Ufficio con la memoria depositata in data 10 dicembre 2013.

b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto ammesso il credito erariale al passivo della procedura concorsuale della contribuente in base all’esame di un prospetto puntualmente contestato nella sua valenza probatoria da parte dell’Ufficio. Ne conseguiva che era la società a dover provare la circostanza contestata, in quanto estintiva della pretesa creditoria; ma un tale onere non sarebbe stato soddisfatto.

c. Terzo motivo: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo che, con la memoria del 10 dicembre 2013, l’Ufficio aveva puntualmente contestato la tesi dell’avvenuta inclusione del credito nello stato passivo concordatario, evidenziando la relativa carenza probatoria imputabile alla contribuente e la circostanza che la liquidazione della dichiarazione, pur riferita al 2008, era avvenuta nell’anno 2012, e dunque non poteva essere stata inclusa nel piano concordatario, presentata nel luglio del 2009.

2. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

3. Il primo motivo è infondato. La motivazione della sentenza è apparente, e rende nulla la sentenza perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Nel caso di specie tale condizione non si rinviene, avendo la CTR esplicitato il proprio convincimento, riferendo di ritenere necessario l’annullamento della cartella esattoriale in quanto il credito ivi vantato sarebbe stato già ammesso al passivo della procedura concordataria cui la società contribuente era stata ammessa, con conseguente necessità di evitare una duplicazione di titolo. Tanto consente di ritenere esplicitata la ratio decidendi.

4. Il secondo motivo è, parimenti, infondato. La citata ratio decidendi non si fonda affatto sul riparto dell’onere probatorio tra le parti, bensì su un accertamento di merito che la CTR ha ritenuto di poter compiere sulla base dell’esame di un documento allegato agli atti del processo. Non viene, quindi, in applicazione in alcun modo l’art. 2697 c.c., della cui falsa applicazione la censura, invece, si lamenta.

5. Il terzo motivo è fondato. Alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 3 marzo 2014, si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134. Ciò comporta che la citata norma si applica a ipotesi in cui si denunci un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Ne caso di specie, la censura lamenta l’omesso esame di circostanza fattuale che, ove debitamente valutata, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio. Tanto deve ritenersi verificato ne caso di specie. Invero, la CTR è giunta a ritenere ammesso al passivo concordatario della società contribuente l’importo del credito vantato nella cartella esattoriale impugnata sulla base dell’esame del piano di pagamento depositato in atti dalla contribuente. Tuttavia, l’Ufficio ricorrente documenta nella censura in esame, attraverso la trascrizione – doverosa ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c. – di aver introdotto nel giudizio altri fatti, decisivi, idonei astrattamente a provare che alla data della presentazione del piano concordatario (luglio 2009), il credito oggetto della cartella impugnata non poteva essere stato ammesso al passivo, in quanto la liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi del 2008 era avvenuta solo nell’anno 2012. Di più, l’Ufficio avrebbe, altresì, allegato altri fatti controversi e ugualmente decisivi per il giudizio, indicando al giudicante che gli importi, da quest’ultimo ritenuti imputabili alla cartella per cui è causa, erano in effetti relativi ad altri crediti erariali maturati in precedenti anni di imposta, puntualmente elencati. In siffatto contesto, va rilevato che sussiste il vizio denunciato, poichè ciò che si contesta non è già l’esito del ragionamento probatorio, riservato al giudice del merito, bensì l’omesso esame di più circostanze storico-naturalistiche, oggetto di avvenuta discussione tra le parti, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea a determinare un diverso esito del giudizio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26764 del 21/10/2019).

6. Tanto determina la necessità di cassare la sentenza impugnata; il giudice del rinvio, individuato nella Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, provvederà a rinnovare il suo giudizio alla luce delle suesposte ragioni e, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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