Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12289 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9403/2009 proposto da:

C.A.G. (OMISSIS), C.A.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE

FEDERICO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE GENOVA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAPELO LIVIA giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa il 13/02/2008, depositata il 20/02/2008;

R.G.N. 189/2005.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MANZI LUIGI;

udito l’Avvocato PAFUNDI GARIELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Genova ha dichiarato risolto il contratto di locazione relativo ad un edificio monumentale per inadempimento del conduttore, il Comune di Genova, all’obbligo di provvedere alle riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in ottimo stato locativo ed ha condannato il Comune stesso al risarcimento del danno.

La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Genova solo in relazione agli interessi ed alla loro decorrenza.

Propongono ricorso per cassazione i C. attraverso quattro motivi. Si difende con controricorso il Comune di Genova.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso sostiene la derogabilità pattizia del complesso normativo (artt. 1576, 1590 e 1609 c.c.) a tenore del quale a carico del conduttore ricadono le sole spese per la piccola manutenzione dell’immobile dipendenti dal deterioramento prodotto dall’uso, con la conseguenza che a carico del conduttore ricadrebbe l’onere di ogni genere di spesa (di ordinaria e straordinaria manutenzione) per mantenere lo stabile in ottimo stato abitativo (come previsto dalla clausola contrattuale in questione).

Il motivo è inammissibile. In realtà la questione (così come impostata e risolta in sentenza) non verte intorno all’interpretazione delle disposizioni normative richiamate, bensì intorno alla specifica clausola inserita nel contratto locativo del quale si discute. Clausola che la sentenza impugnata ha interpretato nel senso che il riferimento al “mantenimento dello stato locativo”, ancorchè connotato dall’aggettivo “ottimo”, non muta il contenuto tipico della responsabilità del conduttore limitata al deterioramento risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto, con esclusione di ogni altro obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Da siffatta considerazione deriva che, a fronte del tenore della sentenza, non è neppure configurabile la denunziata violazione di legge e che, semmai, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la stessa per violazione dei canoni ermeneutici.

Il secondo motivo censura la sentenza per aver fatto decorrere gli interessi dalla data di proposizione della domanda giudiziale e non (come sostengono i ricorrenti) dalla data di notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, contenente l’enunciazione della domanda alla quale lo stesso è preordinato.

Il motivo è infondato, siccome la sentenza impugnata correttamente spiega che riguardo all’obbligazione risarcitoria per inadempimento contrattuale gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, della quale non costituisce equipollente l’accertamento tecnico preventivo.

Il terzo motivo censura per violazione di legge (anche dei canoni ermeneutici) e per vizi della motivazione la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto inammissibili (siccome nuove) le domande di risarcimento dei danni da ritardata restituzione dell’immobile locato.

Il motivo è infondato, siccome 1’interpretazione degli atti di causa è compito esclusivo del giudice del merito, censu-rabile in cassazione solo se affetto dal vizio della motivazione. Nella specie, la sentenza fornisce congrua e logica motivazione intorno al tenore dell’atto introduttivo ed alla conseguente inammissibilità di ogni domanda in esso non contenuta.

Infondato è anche il quarto motivo che attiene al motivo d’appello relativo alle spese del giudizio di primo grado (che si sosteneva non essere state liquidate secondo tariffa), spese, diritti ed onorari del procedimento per l’accertamento tecnico preventivo, spese di CTU nel procedimento di ATP, spese di CTP in tutti i procedimenti. Il motivo, così come articolato, non è idoneo a validamente censurare le ragioni della decisione che sono dettagliatamente spiegate a pagg.

26 e segg. della sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 di spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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