Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12288 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12628/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Tembien n.

15, presso lo studio dell’avv. Flavio Maria Musto, rappresentato e

difeso dall’avv. Vincenzo Carrese, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/03/2013 della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, depositata in data 11 novembre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da F.L. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), con i quali veniva ripreso a tassazione, con metodo sintetico, il maggior reddito Irpef derivante da spese per incrementi patrimoniali, rispettivamente per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007.

2. Ha rilevato il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, che il ricorso originario era tempestivo, in quanto presentato in data 3 dicembre 2009 e, dunque, entro i sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione dell’avviso, identificata nel giorno 5 ottobre 2009. Nel merito, ha osservato che le spiegazioni fornite dal contribuente, circa il possesso da parte della propria famiglia di somme di denaro tali da giustificare le contestate spese, trovavano riscontro probatorio in atti, non potendo essere sindacata la scelta del contribuente di utilizzarle per acquisto di beni deperibili e voluttuari come varie automobili, piuttosto che per destinazioni più oculate quali investimenti o rendite previdenziali.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi; F.L. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, deducendo che la notificazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno di imposta 2006, è avvenuta in data (OMISSIS) e non (OMISSIS), come la sentenza ha invece statuito sulla base di un’erronea lettura della documentazione prodotta in giudizio.

b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver fondato la propria decisione non sulla valutazione della disponibilità di reddito sufficiente al mantenimento dei beni mobili e immobili posseduti, bensì sulla disponibilità di un patrimonio in denaro adeguato al loro acquisto.

c. F.L. argomenta nel controricorso l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto con il favore delle spese.

2. Il ricorso va respinto.

3. Il primo motivo è inammissibile. La censura lamenta un’erronea lettura da parte del giudice di appello della data apposta sull’atto di notificazione dell’avviso di accertamento (id est: non 5 ottobre 2009, come affermato dalla sentenza impugnata, bensì 2 ottobre 2009, come risultante dall’atto). La censura qualifica espressamente tali elementi di fatto come “pacifici” e “incontrovertibilmente provati”. Tanto determina che tale deduzione non può essere sussunta nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè quest’ultimo riguarda tutti gli errores in procedendo che, in qualsiasi modo, abbiano inficiato la ritualità dell’applicazione delle regole processuali. Ove, invece, come nella specie è dedotto, si invochi un’errata percezione da parte del giudice del merito di un documento del processo, o di parte di esso (la data apposta su un documento, e non già la sua interpretazione o il suo computo rispetto alla decorrenza del termine) il rimedio esperibile è quello della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè ciò che è in discussione non è l’interpretazione che il giudice abbia dato di un fatto controverso (la tempestività dell’impugnazione avverso l’avviso di accertamento), bensì la sola percezione che il giudice abbia avuto della data della notificazione dell’atto da cui decorre il termine per impugnare (in termini, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13401 del 01/12/1999; ex multis, in tema di esame dei documenti acquisiti al processo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20240 del 09/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016).

4. Il secondo motivo è infondato. In tema di accertamento mediante applicazione del metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, è onere del contribuente di provare che le spese elevate – in conseguenza delle quali l’Amministrazione finanziaria ha ricalcolato il reddito – sono state in realtà finanziate mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte, oppure esenti, ovvero provenienti da finanziamenti di terzi (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6770 del 08/03/2019). Nel caso di specie, la CTR ha motivato ritenendo che, sulla base delle prove acquisite agli atti, il contribuente avesse dimostrato che la disponibilità finanziaria utilizzata per l’acquisto dei beni-indice provenisse da disponibilità della sua famiglia. La censura in esame assume che la CTR avrebbe falsamente applicato la norma invocata come lesa, atteso che avrebbe fondato la propria decisione non sulla valutazione della disponibilità in capo al contribuente di redditi sufficienti al mantenimento dei beni mobili e immobili posseduti, bensì sulla disponibilità di un patrimonio in denaro adeguato al loro acquisto. In realtà, siffatta lettura della motivazione resa dal giudice di appello non è corretta. La CTR non ha fatto riferimento alle disponibilità di denaro di cui il contribuente disponeva in quell’epoca al fine di dimostrare la congruità degli acquisti effettuati. Al contrario, come chiaramente si evince dalla lettura del terzo capoverso di pagina 3 della decisione in esame, ha argomentato che vi fosse prova in atti della provenienza da terzi (denaro di famiglia) della disponibilità delle somme utilizzate per l’acquisto dei beni-indice (immobili e mobili) da parte del contribuente. Tanto consente di ritenere che il giudice di appello abbia riferito della provenienza delle disponibilità del denaro da terzi per ritenere vinta la presunzione di imputazione del maggior reddito al contribuente proprietario dei beni indice. Circostanza che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra citata, è idonea a ritenere superata la presunzione di maggiore capacità contributiva che è alla base dell’accertamento con il metodo induttivo. Ne consegue che la ratio decidendi della sentenza impugnata si identifica proprio nella ritenuta idoneità delle prove fornite, sulla base dell’insindacabile valutazione del materiale probatorio in atti (non oggetto, del resto, di contestazione alcuna nella sua effettiva idoneità allo scopo), a far ritenere sussistente una prova contraria alla presunzione, come tale idonea a porla nel nulla, con il conseguente giudizio di illegittimità della contestazione erariale.

5. La soccombenza della parte pubblica comporta la condanna alla rifusione al contribuente delle spese legali, liquidate come in dispositivo, mentre esonera la Corte dal provvedere in tema di raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere a F.L. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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