Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12288 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9371/2009 proposto da:

I.M. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIRINNOCCHI Salvatore giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GREGORIO VII 242, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

LATINO, rappresentato e difeso dall’avvocato LATINO Carmelo giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO –

Sezione Seconda Civile, emessa il 13/2/2009, depositata il

27/03/2009, R.G.N. 2285/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato TIRINNOCCHI SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 242/2009, depositata il 27 marzo 2009, la Corte di appello di Napoli – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Agrigento – ha disposto la risoluzione del contratto di locazione intercorso fra Z.S., locatore, e I.M., conduttore, per inadempimento di quest’ultimo all’obbligo di pagare i canoni.

L’ I. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Z. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I.M. aveva resistito alla domanda di sfratto per morosità con la motivazione che egli aveva acquistato l’immobile oggetto della locazione, esercitando il diritto di riscatto di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 39, in quanto gli originari locatori avevano venduto l’immobile stesso allo Z., in violazione del suo diritto; che la domanda di riscatto era stata accolta dal Tribunale, subordinatamente al pagamento del prezzo di L. 250 milioni; che egli non aveva versato il prezzo, limitandosi a depositarne l’importo tramite assegni presso la Cancelleria del Tribunale, perchè l’immobile era stato promesso in vendita “libero da pesi ed ipoteche” ed era invece risultato ipotecato per l’importo di L. 120.000.000; che in ogni caso, per effetto del riscatto, egli doveva essere considerato proprietario e non più conduttore, e pertanto non tenuto al pagamento dei canoni di locazione. Aveva chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme già pagate a tale titolo.

2.- La Corte di appello, con la sentenza impugnata in questa sede, ha rilevato che – non essendo passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato il riscatto dell’immobile in favore dell’ I. – questi è da ritenere tuttora conduttore, tenuto al pagamento dei canoni in favore dello Z..

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27).

3.1.- Il primo motivo – che denuncia vizi di motivazione – non contiene un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, e delle ragioni per cui la motivazione è da ritenere insufficiente o contraddittoria, o comunque inidonea a giustificare la decisione (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass, civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002,, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.2.- Il secondo motivo si conclude con un quesito che non è congruente con le ragioni della decisione assunta dalla sentenza impugnata.

Il ricorrente chiede alla Corte di cassazione di stabilire se il giudice, nel disporre la risoluzione del contratto, debba tenere conto del comportamento di entrambe le parti o solo di quello di una di esse, e se debba essere ritenuto più grave il mancato pagamento di due mensilità del canone o il fatto di avere operato in mala fede e violando le regole della correttezza.

A prescindere da ogni altra ragione di inammissibilità del quesito (perchè generico, perchè chiede una valutazione di merito circa la gravità comparativa di diversi comportamenti, ecc.) essenziale è che i quesiti nulla hanno a che fare con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che consiste nel fatto che la sentenza che ha disposto il riscatto non è passata in giudicato, quindi non produce i suoi effetti in favore del retraente.

Contro questo principio avrebbero dovuto indirizzarsi – se del caso – le censure del ricorrente.

3.3.- Il quesito di cui al terzo motivo chiede di accertare se “Dopo la pubblicazione della sentenza che riconosce il diritto di retratto il proprietario originario retratto è legittimato a proporre l’azione di sfratto per morosità”, ed è anch’esso non congruente con le ragioni della decisione, che consistono nel fatto che la Corte di appello ha ritenuto non provvisoriamente esecutiva la sentenza di primo grado che ebbe ad accogliere l’azione di riscatto.

4.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.- Considerata la natura della controversia e le questioni dibattute dalle parti, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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