Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12287 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12287
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12869/2013 proposto da:
F.P. SAS, (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO
GIOVANNI CARBONE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO BERTACCHI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
ELEKTRO ZAMBELLI SRL;
– intimata –
nonchè da:
ELEKTRO Z. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato MARGARETH
AMITRANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALBERT HOFMANN giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
F.P. SAS (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 49/2012 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI
BOLZANO, depositata il 31/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/02/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato BENEDETTO CARBONE;
udito l’Avvocato FRANCESCO CORVASCE per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Elektro Z. s.r.l. convenne in giudizio la F. P. s.a.s. per sentir dichiarare la risoluzione – per inadempimento della convenuta (subappaltatrice) – del contratto di subappalto fra esse intercorso e per sentir condannare la F. P. alla restituzione dell’acconto ricevuto.
La convenuta resistette alla domanda e richiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento del residuo corrispettivo previsto in contratto e di ulteriori maggiori costi sostenuti.
Il Tribunale di Bolzano rigettò la domanda dell’attrice, mentre accolse parzialmente la riconvenzionale, riconoscendo alla convenuta il pagamento del solo residuo corrispettivo previsto in contratto, maggiorato degli interessi legali.
La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano ha parzialmente riformato la sentenza, rigettando la domanda riconvenzionale, e ha compensato le spese di entrambi i gradi.
Ricorre per cassazione la F.P., affidandosi a tre motivi;
resiste l’intimata a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che il subappalto aveva ad oggetto la fornitura e posa in opera di installazioni elettriche presso una struttura alberghiera (più precisamente, del sistema elettronico per il funzionamento delle serrature delle porte di accesso alle camere e delle casseforti ivi installate), la Corte di Appello ha affermato che “le evidenze istruttorie non dimostrano il presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1668 c.c., perchè non è certo che l’intero impianto fosse del tutto inadatto alla sua destinazione e non, invece, solo alcune sue singole componenti”, ma ha precisato che “esse non dimostrano, tuttavia, nemmeno che la subappaltatrice abbia realizzato l’opera affidatale secondo le regole dell’arte e del contratto” e “semmai dimostrano che la prestazione non è stata del tutto correttamente eseguita”, con la conseguenza che, “in difetto di prova del corretto adempimento, alla subappaltatrice non può essere riconosciuto il saldo del prezzo del subappalto”.
2. Il primo motivo del ricorso principale deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1665 c.c., comma 5 e dell’art. 2697 c.c. – violazione dei principi generali in materia di prova dell’adempimento”.
La ricorrente premette che essa era “tenuta alla fornitura dell’impianto elettronico indicato nella lettera di incarico del 15.5.1998, e non alla fornitura dell’impianto indicato nel capitolato” ed assume che il corretto adempimento era confermato dal fatto che l’impianto era stato accettato dalla committente principale, con ciò essendo maturato il credito della subappaltatrice al pagamento dell’opera eseguita, senza che potesse essere posto a carico della stessa alcun ulteriore onere probatorio.
3. Col secondo motivo, la F.P. deduce “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, lamentando che la Corte aveva compiuto una non corretta e coerente valutazione delle risultanze istruttorie, individuate nella relazione di C.T.U. e nelle deposizioni di alcuni testi: rileva da esse era emerso che l’impianto fornito non corrispondeva al capitolato principale, ma ribadisce che essa era tenuta a fornire il diverso impianto di cui al contratto del 15.5.1998; evidenzia che la motivazione era palesemente contraddittoria in quanto, “se non risultano sussistere i presupposti per la risoluzione del contratto… e risulta che l’opera è stata eseguita, ne consegue per logica che è dovuto l’intero prezzo”.
4. Il terzo motivo deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione” in compensazione delle spese di lite, che la Corte non aveva tenuto conto il primo giudice aveva accolto le F. e, altresì, del maggior valore proposta alla Elecktro Z..
5. Il ricorso va disatteso.
Sussiste innanzitutto un evidente difetto di autosufficienza del ricorso (ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) in quanto non risultano trascritti i due documenti (contratto del 15.5.19989 e capitolato originario) su cui la ricorrente basa i primi due motivi, nè risultano fornite indicazioni utili al loro reperimento in seno agli atti processuali.
Non ricorre contraddizione fra l’esclusione di vizi o difformità tali da rendere l’opera inutilizzabile e da giustificare la risoluzione e la contestuale affermazione del non corretto adempimento e del consequenziale mancato riconoscimento del saldo reclamato dalla subappaltatrice, giacchè l’inadempimento che non rivesta i requisiti di gravità necessari per la pronuncia di risoluzione può ben rilevare ai fini della riduzione del corrispettivo o – come nel caso – del mancato pagamento del saldo.
Per il resto, il ricorso propone una inammissibile lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
Infondata – infine – è la censura relativa alla compensazione delle spese di lite, tanto più perchè il regolamento delle spese dev’essere compiuto sulla base dell’esito complessivo della causa e la compensazione è stata disposta proprio in considerazione della reciproca soccombenza.
6. Col primo motivo del ricorso incidentale, la Elekro Z. censura la sentenza per “violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.” e rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie, l’attrice aveva provato che l’impianto installato dalla F. s.a.s. non funzionava a regola d’arte e che ciò era stato confermato dalla circostanza dell’avvenuta sostituzione ad un anno di distanza dall’installazione; assume pertanto che la Corte avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto, disponendo la restituzione dell’acconto.
7. Il secondo motivo deduce “omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, ribadendo nuovamente la censura dell’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ma – in questo caso – sotto il profilo del vizio motivazionale.
8. Entrambi i motivi vanno disattesi in quanto sia la violazione in iure che il vizio motivazionale sono stati dedotti sul presupposto di una diversa e non consentita lettura delle risultanze istruttorie.
9. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
10. Trattandosi di ricorsi proposti successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte rigetta entrambi i ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente – per il ricorso e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016