Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12287 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 05240/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Officine Meccaniche C.B. B.C.D. S.p.A., in concordato

preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n. 20,

presso lo studio dell’avv. Giorgio Romano, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/17/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 5 luglio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) e la cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativi a recupero a tassazione della deduzione di costi ritenuti non inerenti per l’anno di imposta 2006, accogliendo l’impugnazione all’uopo proposta dalla Officine Meccaniche C.B. B.C.D. S.p.A..

2. Ha rilevato il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, che le plusvalenze patrimoniali, realizzate dalla contribuente nel biennio 2004-2005 a seguito di cessione di beni ad altra società, le consentivano di avvalersi della facoltà, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 4, (in prosieguo, breviter, Tuir), di ripartire la tassazione della plusvalenza, oltre che nell’esercizio in cui era maturata, anche nei quattro esercizi successivi. Ha, poi, soggiunto la CTR che tale facoltà di rateizzazione non soffrirebbe alcuna eccezione, nemmeno nell’ipotesi in cui l’operazione che l’ha legittimata sia annullata, non essendo possibile rinvenire nella normativa di riferimento un’ipotesi di revoca del beneficio.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo; la Officine Meccaniche C.B. B.C.D. S.p.A. in concordato preventivo ha resistito con controricorso.

4. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Cardino Alberto, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 Cost., e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha escluso la rilevanza dell’annullamento dell’atto presupposto e legittimante la rateizzazione della plusvalenza; una simile interpretazione, a giudizio della ricorrente, realizzerebbe un’ipotesi di abuso del diritto, atteso che nella specie, la società contribuente, nel momento in cui si era vista retrocedere i beni ceduti, ha determinato il venir meno del presupposto genetico della plusvalenza, in relazione alla quale aveva chiesto la rateizzazione. Pur in assenza un’ipotesi normativa di revoca del beneficio, l’interpretazione fatta propria dalla CTR ridonderebbe, a giudizio della ricorrente, in un indebito vantaggio fiscale senza alcuna giustificazione e, come tale, in un abuso del diritto, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto la tematica dell’abuso del diritto sarebbe stata introdotta solo in questa fase di legittimità; nel merito, svolge argomentazioni a sostegno dell’infondatezza dell’avverso ricorso, di cui chiede il rigetto con il favore delle spese.

3. Il ricorso va accolto.

4. La facoltà di ripartire la tassazione delle plusvalenze, maturate dal contribuente in un esercizio fiscale, anche nel corso dei quattro esercizi successivi, prevista dall’art. 86 Tuir, comma 4, trova il suo presupposto e, a un tempo, il suo fondamento, sull’accertamento dell’esistenza della plusvalenza tassabile. Tale condizione è normativamente prevista nel citato art. 86, comma 1, che enumera le operazioni che generano il maggior valore dei beni inerenti l’esercizio dell’impresa. Il citato art. 86, comma 4, prevede, poi, come regola base, la tassazione della plusvalenza nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, a scelta del contribuente, e a condizione che si verifichino le specifiche ipotesi ivi enumerate, anche nei quattro esercizi fiscali successivi. Tra tali condizioni di esistenza, il citato comma prevede anche il possesso dei beni generanti la plusvalenza da almeno tre anni.

5. Nel caso di specie, l’ufficio erariale ha mosso le sue contestazioni alla società contribuente deducendo proprio la mancanza del possesso almeno triennale dei beni generanti la plusvalenza ammortizzata. Diversamente da quanto osservato sul punto dal rappresentante della Procura Generale, il richiamo alla violazione dell’art. 86 TUIR, comma 4, non è solo in rubrica del motivo di ricorso, ma è ben esplicitato (a pag. 2 infine, e all’inizio di pag. 3 del ricorso) quanto alla delimitazione dell’effettivo thema decidendum. Le ulteriori considerazioni svolte riguardo all’esistenza di una fattispecie di abuso del diritto – che peraltro, in relazione all’epoca di notifica dell’atto accertativo (Statuto, ante art. 10 bis) era rilevabile d’ufficio, donde l’infondatezza anche dell’eccezione di novità restano perciò irrilevanti, dovendo intendersi comunque idoneamente censurata la ratio decidendi della decisione impugnata laddove ha ritenuto occorrente una norma ad hoc per la revoca della distribuzione sul quinquennio della plusvalenza ottenuta per effetto delle cessioni poi annullate.

6. Questo era, ed è, l’oggetto del contendere.

7. La CTR ha ritenuto di arrestare il suo giudizio a un rilievo preliminare: quello della ritenuta assenza di una norma che preveda la revoca dell’ammissione al beneficio dell’ammortamento quinquennale degli effetti della plusvalenza.

8. Tale argomentazione è, all’evidenza, priva di fondatezza.

9. Invero, ogni norma di legge che, come quella citata e applicabile al caso di specie, enumeri delle condizioni di applicabilità del precetto che introduce postula, come effetto naturale della normazione, che in ipotesi di mancanza – originaria o sopravvenuta dei citati presupposti venga automaticamente meno la legittimità del ricorso alla sua applicabilità. Non v’è, invero, alcuna ragione di ricercare in tale ipotesi una specifica previsione di revoca dell’applicabilità della norma di legge. L’istituto della revoca espressa, infatti, si applica alle sole ipotesi in cui sia necessario introdurre condizioni nuove e diverse da quelle di applicabilità originaria della norma.

10. Da tanto discende che la CTR ha errato allorquando ha evitato di esaminare il merito della controversia. La questione litigiosa, che dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio, si identifica con la verifica della legittimità, o meno, della tesi dell’erario, secondo cui – per effetto delle vicende legate alla cessione e alla successiva retrocessione dei beni aziendali generanti la plusvalenza ammortizzata – sia venuto meno la condizione del possesso triennale dei beni; circostanza che l’Agenzia delle Entrate assume di aver provato in giudizio e che, invece, è avversata dalla diversa ricostruzione della vicenda in fatto propugnata dalla contro ricorrente.

11. Tanto determina la necessità di cassare la sentenza impugnata, del tutto a prescindere dalla qualificazione della vicenda nei termini dell’abuso del diritto.

12. Il giudice del rinvio, individuato nella Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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