Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12287 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 744-2018 proposto da:

A.D.B.G., A.D.B.S.,

AM.DI.BR.GI., A.D.B.V.,

A.D.B.M., A.D.B.L.,

A.D.B.E., A.D.B.A., in

proprio e quali eredi legittimi di S.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi ANDREA MAZIO;

– ricorrenti –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

GIOVANNI GIORGIADI;

– controricorrente –

e contro

PILGRIM MINISTRES CHRISTIAN INTERNATIONAL CHURCH, C.R.,

B.O., GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2248/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2005, C.R. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Capua la HDI Ass.ni S.p.a. e la Pilgrim Ministries Christian International Church, B.L. e la Assitalia S.p.a., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro che lo aveva visto coinvolto in quanto terzo trasportato del ciclomotore, di proprietà di A.d.B.L., condotto da A.d.B.P. ed assicurato dalla Assitalia S.p.a., contro il quale aveva colliso un furgone proveniente dall’opposto senso di marcia, di proprietà della Pilgrim Ministries, che aveva causato la morte del conducente.

Si costituiva in giudizio il proprietario del ciclomotore, che eccepiva la connessione del giudizio promosso dal C. con quello da lui incardinato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; il GdP rimetteva le parti dinanzi al Tribunale.

Con sentenza 937/2013, il Tribunale di Santa Maria C.V. accertava la responsabilità esclusiva della Pilgrim Ministries, condannandola a risarcire in solido con la HDI Assicurazioni S.p.a. il danno non patrimoniale subito da S.P., madre ed erede di A.d.B.P., A.D.B.L., suo padre, ed i fratelli A.D.B.G., A., M., E., V., S. e Gi.. Parte convenuta veniva altresì condannata al risarcimento del pregiudizio patrimoniale patito da S.P. e da A.d.B.L.. In ultimo, la Pilgrim Ministries veniva condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal C.. Le spese di lite seguivano la soccombenza.

2. La HDI Assicurazioni S.p.a. proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale.

Con sentenza 2248/2017, del 23 maggio 2017, la Corte territoriale di Napoli accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo ricorrente il concorso colposo del conducente del motociclo nella causazione del sinistro nella misura del 25%, posto che una più contenuta velocità di marcia avrebbe evitato l’impatto, o quantomeno diminuito le conseguenze dannose. Ne derivava la proporzionale riduzione di un quarto del credito risarcitorio riconosciuto in favore degli A.D.B.. La Corte ridimensionava altresì il danno non patrimoniale riconosciuto al C..

3. A.D.B.L., G., A., M., E., Gi., V., S., propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. La HDI Assicurazioni S.p.a. resiste con controricorso.

3.1. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, di condividere la proposta del relatore.

5.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 2054 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo errato la Corte d’Appello nel non valutare la prova liberatoria, che avrebbe consentito di superare la presunzione di responsabilità concorrente.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia, quindi dell’erronea applicazione degli artt. 112 e 159 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la Corte omesso di considerare la posizione del C. in sede di decisione.

6. Il ricorso è inammissibile.

Orbene, per quanto riguarda il primo motivo non fa valere il vizio in iure denunciato quanto all’art. 2054 c.c., ma sollecita la sua emersione solo all’esito di una rivalutazione della quaestio facti, che si colloca del tutto al di fuori dei limiti consentiti vigente l’art. 360 c.p.c., n. 5. Sicchè il motivo ai sensi di tale paradigma è anche esposto in modo non conforme ai principi di cui a Cass., Sez. n., nn. 8053 e 8054 del 2014.

La violazione dell’art. 115 c.p.c., è dedotta al di fuori dei criteri indicati da Cass., Sez. UN., n. 16598 del 2016.

La doglianza è altresì inammissibile per non aver raffrontato la ratio decidendi del dispositivo con la Giurisprudenza di questa Corte, limitandosi ad esporre una tesi alternativa a quella seguita dal Giudice d’appello. Manca, invero, ogni argomentazione in ordine alle pronunce richiamate, sicchè la censura si traduce in una critica generica al dispositivo di seconde cure.

E’ pure violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non si fonda sulla dichiarazione specifica delle.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo che espone una censura generica, perchè non ne viene enunciata la conclusione (o meglio la enunciano nella memoria inammissibilmente e, peraltro, infondatamente, trasformando il motivo ai sensi dell’art. 132, n. 4, contro i limiti della memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.).

Non si lamenta che non si sia pronunciato sulla posizione del C., riguardo alla quale i ricorrenti non sarebbero legittimati. Si lamenta solo, (Ndr: originale non comprensibile) sul contenuto dello svolgimento del processo che vi sia stata l’omessa indicazione in esso di alcuni ricorrenti. Ma riguardo ad essi la pronuncia vi è stata, come dimostra la stessa illustrazione del motivo.

Ad ogni modo il motivo sarebbe inammissibile per difetto di interesse perchè non è dato comprendere quale possa essere l’interesse concreto dell’odierno ricorrente nel censurare un profilo che non incide sulla sua posizione giuridica.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

8. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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