Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12286 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18547-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 424/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 02/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Trieste ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza del Tribunale di Udine con la quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario, era stata accolta, con effetto dal luglio 2014, la domanda di G.L., diretta all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503 del 1992 ed esclusa l’applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010;

la Corte territoriale ha osservato che il sistema delle finestre introdotto dalla D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, che posticipava di un anno il diritto al conseguimento dell’assegno pensionistico, non potesse riferirsi – per motivi letterali e logici – alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata, ma si applicasse soltanto nei confronti di coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perchè invalidi in misura non inferiore all’80 per cento;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un unico motivo;

G.L. ha resistito con tempestivo controricorso illustrato da successiva memoria;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, posto che, a suo avviso, la norma avrebbe disposto in via generale lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia;

essa avrebbe inteso riferirsi, pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni

se donne ed a 65 anni se uomini, ma – come si ricava dal dato testuale – la regola introdotta sarebbe valsa anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata;

il motivo di ricorso è fondato, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione dell’applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503 del 1992;

sul punto questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante, cfr. Cass. n. 24363, n. 15560, n. 15617 del 2019, n. 32591 e n. 29191 del 2018) atteso che la disposizione dell’art. 12, comma 1 – per motivi letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia;

si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”;

è pertanto erroneo sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. 247 del 2007, art. 1, comma 5);

va altresì considerato che nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), a far data dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 – assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l’accesso al pensionamento – tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l’accesso a pensione;

rispetto ad essi resta, quindi, efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il cit. D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. 78 del 2010 cit., art. 12;

la stessa considerazione trae conferma anche dalla circolare INPS n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. 201 del 2011, ha affermato che “…nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento”;

tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell’accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

ciò implica che anche dopo la legge Fornero, le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione;

giova, inoltre, ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale;

si tratta di scelte che non hanno mai inteso porre in discussione l’originaria disciplina di favore stabilita dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, la quale tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80 per cento di conseguire l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un’età più favorevole rispetto a quella prevista per la generalità dei cittadini;

va considerato che lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato invalido può come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare, nonchè accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa;

le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge Fornero n. 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica: ciò in virtù del fatto che la regolamentazione dell’accesso alla pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto i primi sono stati soggetti all’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi, che mantengono il requisito anagrafico di favore e l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia così come fissato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8;

il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

si dà atto che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA