Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12286 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12089/2013 proposto da:
COOPERATIVA ELETTRA SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore Sig. A.P., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RONCINOTTO 1, presso lo studio
dell’avvocato STUDIO GIORDANELLI, rappresentata e difesa dagli
avvocati RENATO ZUPI, IOLANDA GIORDANELLI giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.
CATERINA DA SIENA, 46, presso lo studio dell’avvocato BARBARA
NIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
GRECO giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
CURATELA FALLIMENTARE COOPERATIVA EDIL SAVUTO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 267/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 26/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/02/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L.N.G., titolare della omonima ditta individuale, convenne in giudizio la Cooperativa Elettra e la Cooperativa Edil Savuto per sentirle condannare, in solido, al pagamento della somma di 160 milioni di Lire a titolo di residuo dovuto per lavori edilizi commissionati dalla Cooperativa Elettra alla Edil Savuto e da questa subappaltati al L.N., precisando che l’importo risultava consacrato in una scrittura privata del 3.4.1989.
Contumace la Edil Savuto, si costituì in giudizio la Cooperativa Elettra, lamentando l’inadempimento dell’attore e spiegando domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto del 3.4.1989 e per la condanna del L.N. all’eliminazione dei vizi e al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Cosenza dichiarò privo di effetti l’accordo del 3.4.1989, rigettò la domanda dell’attore e accolse la riconvenzionale.
In parziale riforma della sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha condannato la Cooperativa Elettra a pagare al L.N. l’importo di oltre 107.000,00 Euro, fatto salvo l’obbligo del medesimo L.N. di eliminare i vizi riscontrati in sede di collaudo.
Ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa Elettra affidandosi a tre motivi; ha resistito il solo L.N. a mezzo di controricorso.
Prima dell’udienza, è stata depositata dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante della ricorrente e dal suo difensore, recante la sottoscrizione “per adesione” del L.N. e del difensore.
La rituale manifestazione della volontà di rinunciare al ricorso comporta l’estinzione del giudizio.
Stante l’adesione espressa dal L.N., debbono compensarsi le spese di lite.
PQM
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016