Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12286 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20321-2017 proposto da:

C.V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO CUCURNIA;

– ricorrente –

contro

R. MOTORI DI R.M., CONDOMINIO (OMISSIS), HELVETIA

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 37/2017 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il

20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel marzo 2010, C.V.E. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Massa la ditta R. Motori Garage di R.M., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati al veicolo di sua proprietà mentre era in custodia alla convenuta, a causa della caduta di intonaco distaccatosi dal soffitto del garage in cui sostava.

Ad istanza di parte convenuta, il GdP ordinava la chiamata in causa del Condominio (OMISSIS), proprietario dello stabile comprendente l’immobile condotto dalla R. Motori, che si costituiva resistendo alla domanda attorea, chiamando a sua volta in causa la Helvetia Assicurazioni S.p.a., che si costituiva resistendo alla domanda risarcitoria. Con sentenza 108/2012, il GdP respingeva la domanda di parte attrice.

2. Parte soccombente proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure. Le altre parti si costituivano, insistendo sulla conferma della pronuncia; la ditta R. Motori ed il Condominio (OMISSIS) formulavano appello incidentale.

Con sentenza 37/2017, del 20 gennaio 2017, il Tribunale di Massa rilevava preliminarmente l’inammissibilità del giuramento decisorio deferito a R.M. in difetto delle formalità di cui all’art. 233 c.p.c.; rigettava il gravame, confermando quanto statuito in prime cure in ordine alla mancata prova dei fatti costitutivi dell’illecito, con particolare riferimento all’evento che da esso sarebbe derivato.

3. C.V.E. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

3.1. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

5.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2736 c.c., artt. 233 e 115 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4.

5.2. Con il secondo mezzo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; eccepisce il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La censura verte sulla mancata ammissione della rilevante e decisiva prova testimoniale, articolata in sede di citazione in primo grado e richiamata poi in sede di gravame, volta a dimostrare il nesso di causalità intercorrente tra il danno subito e l’evento dannoso.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

Ed invero, il ricorso difetta della specifica indicazione degli atti processuali sui quali si fonda; con riguardo alla prima censura, si osserva che il ricorrente ha operato un generico rinvio all’istanza di deferimento del giuramento decisorio, omettendo ogni riferimento al documento in cui la stessa risultava contenuta e trascurandone la trascrizione, anche in forma riassuntiva. Quanto detto vale altresì anche in ordine alla seconda doglianza, ex artt. 115 e 116 c.p.c., alla quale si rileva un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto velatamente diretta ad ottenere una nuova valutazione di merito. Orbene, è d’uopo ribadire che la valutazione delle prove è attività discrezionale del Giudice di merito, che incontra quale unico limite lo sviluppo di una motivazione logica, coerente e conforme alle norme di diritto. Il Giudicante può fondare il proprio convincimento sull’una piuttosto che sull’altra prova assunta in giudizio, senza che ciò infici la validità della sentenza; non è dato rinvenire alcun vizio nell’iter argomentativo sviluppato, essendo il decisum coerente con le premesse che vi si pongono a fondamento (Cfr. Cass. n. 11892 del 2016, ripresa da Cass., sez. Un., n. 16598 del 2016).

5.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione delle norme di cui al D.M. n. 55 del 2014, e della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, avendo il Tribunale liquidato le spese in misura superiore ai massimi tariffari in vigore all’epoca della pronuncia della sentenza.

Il motivo è inammissibile perchè che non ci fa constare in alcun modo il valore della causa, che indica in Euro 600. In ogni caso il giudice del merito ha applicato, nell’ambito del suo potere discrezionale, il valore massimo di liquidazione (che prevede un massimo fino a 1.100 e non quello medio pari ad Euro 600.

6. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre pronunciarsi sulle spese in considerazione del fatto che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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