Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12285 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 19/05/2010), n.12285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R. (c.f. (OMISSIS)), P.V. (c.f.

(OMISSIS)), P.I. (c.f. (OMISSIS)), nella

qualità di eredi di P.P., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA NOMENTANA 911, presso l’avvocato MARCHI GIGLIOLA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURATORI LEOPOLDO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2739/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LEOPOLDO MURATORI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso o l’ammissione ad un nuovo termine e

deposita copia certificato Consiglio ordine degli Avvocati di Roma

del 7.8.06;

letta la conclusioni scritta del Cons. Deleg. TAVASSI che così

concludeva, il ricorso potrebbe essere trattato in Camera di

consiglio, e potrebbe essere dichiarato inammissibile.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che, con sentenza 16 giugno 2005, impugnata davanti a questa Corte, la Corte di Appello di Roma, pronunciando sull’appello proposto da G.A., ritenuto assorbito quello formulato da P.P., dichiarava la nullità della notifica della citazione del giudizio di primo grado e, conseguentemente, di tutti gli atti del giudizio, rimettendo le parti davanti al primo Giudice (Tribunale di Roma);

che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le eredi di P.P.;

considerato che il relatore, nominato ai sensi degli artt. 377-380 bis c.c., ha depositato la sua relazione; che la Corte ne condivide il contenuto, quanto alla rilevata inammissibilità del ricorso per Cassazione: questo non risulta essere stato notificato; la relazione della notifica in data 31-7-2006 indica che la notifica stessa è stata tentata presso il difensore domiciliatario di G.A. in Roma Via della Farnesina n. 83, laddove l’elezione di domicilio per il grado di appello recava indicazione di Via Vasari 4, Roma;

tale tentativo sortiva esito negativo, avendo l’ufficiale giudiziario apposto l’indicazione “anzi non potuto notificare in quanto in loco ho rinvenuto un negozio vuoto; da informazioni assunte vi era ubicata un’agenzia immobiliare”;

che il ricorso non risulta in altro modo notificato;

che non sussistono i presupposti per una rimessione in termini delle ricorrenti;

che va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso;

che questa Corte non deve pronunciarsi sulle spese, non essendosi costituito G.A..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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