Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12285 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4712-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.F., ZA.FA., elettivamente 2021 domiciliati

in ROMA, VIA S.ORSOLA 8, presso lo studio 450 dell’avvocato

FERRUCCIO ZANNINI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

Z.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7258/2016 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 23/11/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Z.M., Za.Fa. e Z.F. impugnavano avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio provinciale del Territorio di Roma, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 con il quale si era provveduto alla revisione parziale del classamento in relazione ad un’unità immobiliare in comproprietà di tutti i ricorrenti, nonchè di altro immobile di proprietà esclusiva di Z.F..

I contribuenti contestavano il difetto di motivazione dell’atto, nonchè la sua infondatezza. La CTP rigettava il ricorso. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che accoglieva il gravame.

L’Ufficio proponeva ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resistevano i contribuenti con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato non fosse adeguatamente motivato, avendo al contrario dato conto dei cambiamenti del tessuto urbano intervenuto nel corso del tempo e della conseguente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività che aveva reso non più congrui i precedenti classamenti.

Il motivo è infondato.

Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. 19810 del 2019; n. 31112 del 2019; n. 1543 del 2020; n. 25639 del 2020).

Si è altresì specificato che ai fini motivazionali, non è sufficiente il richiamo agli atti normativi che hanno giustificato la procedura di riclassamento, nè il riferimento alle caratteristiche della microzona indistintamente individuate “perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona” (Cass. n. 25639 del 2020 e n. 19810 del 2019 cit.).

Assumono altresì rilievo le caratteristiche specifiche della singola unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è inserita, dovendo l’atto attributivo della nuova rendita catastale indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Corte Cost. n. 249 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 29988 del 19/11/2019).

Questa Corte ha, altresì, precisato che la motivazione del riclassamento non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso tale atto, essendo irrilevante che il contribuente abbia comunque potuto svolgere le proprie difese, dovendo il giudizio in ordine alla sufficienza della motivazione essere svolto ex ante sulla base della idoneità degli elementi indicati a consentire al contribuente l’effettivo esercizio di difesa (Cass. n. 25639 del 2020 cit.).

Si è pertanto affermato che, in definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare, e se del caso contestare, sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Nella specie, la gravata sentenza si è uniformata a tali principi, dando atto del radicale difetto di motivazione del provvedimento impugnato, avendo ritenuto che, quanto ad uno degli immobili oggetto del riclassamento, il difetto di motivazione fosse reso evidente dalla “mancanza di una pur minima specificazione” delle caratteristiche intrinseche che avrebbero indotto alla variazione di categoria, nonchè dal carattere talmente generico delle affermazioni in esso contenute da poter essere utilizzate per un numero indefinito di casi. Quanto al secondo immobile, il difetto di motivazione è stato correttamente ravvisato nella mancata valutazione di un aspetto qualificante dello stesso (la circostanza che si trattasse di un seminterrato), nonchè della incongruità delle unità immobiliari assunte a comparazione, nessuna delle quali avente caratteristiche analoghe.

In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese processuali devono essere compensate in considerazione del progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia.

Nulla va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, mediante collegamento da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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