Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12284 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 19/05/2010), n.12284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – est. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21016/2007 proposto da:

H.K. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso l’avvocato FERRETTI Gian

Alberto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SETTIMI

MARIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

K.A.M.;

– intimata –

sul ricorso 26568/2007 proposto da:

K.A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso l’avvocato

RAMADORI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAYR

CHRISTINE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

H.K. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso l’avvocato FERRETTI GIAN

ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SETTIMI

MARIA GORETTI, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8/2007 della SEZ. DIST. DI BOLZANO – CORTE

D’APPELLO di TRENTO, depositata il 23/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/09/2009 dal Consigliere Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello

incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

CHRISTINE MAYR che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento del ricorso incidentale (deposita due dichiarazioni

dei redditi, ai fini del gratuito patrocinio);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;

assorbito il ricorso incidentale, in subordine inammissibilità.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso al Tribunale di Bolzano del 7 settembre 2006, K.A.M. – premesso che, con la sentenza non definitiva n. 105/05 del 15 febbraio 2005, il Tribunale di Bolzano aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso con H.K., celebrato il (OMISSIS), e che le era stato riconosciuto assegno di divorzio – chiese, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 bis, aggiunto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 16, l’attribuzione del quaranta per cento dell’indennità di fine rapporto percepito dall’ex coniuge;

che il Tribunale adito, in contraddittorio con lo H. – che rimase contumace -, con decreto del 1 febbraio 2007, deliberato in Camera di consiglio, in accoglimento della domanda, condannò lo H. a corrispondere alla K. la somma di Euro 20.703,56, oltre gli interessi dalla domanda;

che, a seguito di appello dello H. – cui resistette la K., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per intempestività della sua proposizione -, la Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 8/2007 del 23 giugno 2007, rigettò l’appello;

che avverso tale sentenza H.K. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che resiste, con controricorso, K.A.M., la quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su un motivo, cui resiste, con controricorso, H.K.;

che ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che i ricorsi principale ed incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza;

che, con i quattro motivi di ricorso, il ricorrente principale critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, denunciando in particolare sia vizi della procura ad litem rilasciata dalla K. al proprio difensore per la promozione del giudizio di primo grado, sia vizi nell’interpretazione e nell’applicazione al caso di specie della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis;

che a sua volta, con l’unico motivo, la ricorrente incidentale critica la sentenza impugnata, perchè i Giudici a quibus hanno omesso di prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità del reclamo, proposto dallo H. avverso il decreto del Tribunale di Bolzano in data 1 febbraio 2007, dalla stessa sollevata con la comparsa di costituzione dinanzi alla Corte d’Appello di Trento, in forza del rilievo che detto reclamo doveva ritenersi intempestivo, in quanto proposto oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dello stesso decreto, in violazione dell’art. 739 cod. proc. civ., comma 2;

che il ricorso incidentale deve essere esaminato con priorità rispetto al ricorso principale;

che infatti, secondo il diritto vivente, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, per il quale fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito – come nella specie -, che investa questioni pregiudiziali di rito – quale è quella concernente l’eccezione di decadenza dal diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c., comma 2, sollevata nella specie -, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 5456 e 23318 del 2009, pronunciate a sezioni unite);

che, nella specie, i Giudici a quibus non hanno pronunciato su detta questione di decadenza dello H. dal diritto di proporre il reclamo, per inosservanza del termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del decreto, di cui all’art. 739 c.p.c., comma 2, pur trattandosi di questione pregiudiziale di rito rilevabile d’ufficio ed idonea, di per se sola – se fondata -, a definire il giudizio (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 6983 del 2005, pronunciata a sezioni unite – secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio -, nonchè nn. 12993 e 12781 del 2006, 23907 del 2009);

che, tanto premesso, il ricorso incidentale merita accoglimento;

che, infatti, dall’esame diretto degli atti consentito a questa Corte, in ragione della natura processuale del vizio denunciato -, e come del resto è incontestato tra le parti, risulta che il decreto del Tribunale di Bolzano del 1 febbraio 2007, pronunciato in contumacia dello H., è stato notificato personalmente a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., comma 4, unitamente all’atto di precetto, in data 15 marzo 2007, mentre il ricorso per reclamo dello stesso H. è stato depositato in data 4 aprile 2007 (e notificato in data 11 aprile 2007), cioè oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dello stesso decreto di cui all’art. 739 c.p.c., comma 2;

che, al riguardo – tenuto conto dei rilievi di inammissibilità del ricorso incidentale svolti dal ricorrente principale -, deve ribadirsi che: a) nell’ipotesi – quale quella di specie – in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ., comma 4, anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cod. proc. civ. – nella specie, del termine perentorio, di cui all’art. 739 cod. proc. civ., comma 2 -, nè tale prescrizione può trovare deroga quando – come nella specie – la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 5682 del 2006 e 1647 del 2007); (b) l’evidente analogia tra la disciplina concernente l’attribuzione all’ex-coniuge della pensione di reversibilità, di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9 e quella concernente l’attribuzione all’ex-coniuge di quota del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 12 bis della stessa legge (arg. dalla sentenza n. 21002 del 2008), consente di ritenere che l’adozione del rito camerale affermata per i procedimenti relativi a tutte le pretese del coniuge divorziato aventi ad oggetto la pensione di reversibilità, anche dopo la sostituzione di detto art. 9 ad opera della novella n. 74 del 1987 (cfr. le sentenze nn. 3037 del 2001 e 6177 del 2003) – è comune anche al procedimento relativo alla pretesa avente ad oggetto la quota del trattamento di fine rapporto, con la conseguenza che il reclamo alla corte d’appello, avverso il provvedimento del tribunale, è soggetto al termine perentorio di dieci giorni, con decorso dalla notificazione del provvedimento stesso, ovvero, in difetto di notificazione, al termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 11326 del 1991, pronunciata a sezioni unite);

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3, secondo periodo, perchè il processo a quo – che avrebbe dovuto esser definito con decreto di inammissibilità del reclamo – non poteva essere proseguito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 17026 del 2004 e 1505 del 2007);

che, conseguentemente, il ricorso principale resta assorbito;

che le spese del precedente e del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il processo non poteva essere proseguito; condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio, che liquida, per il grado d’appello, in complessivi Euro 1.800,00, ivi compresi Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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