Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12284 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10132/2013 proposto da:

U.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAPPALARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE SIRECI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 256/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/02/2012, R.G.N. 382/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato PIERFRANCESCO POMILIO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 24 ottobre 2005, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nel 1998 da U.L. nei confronti di G.A. per la distruzione di otto alberi di olivo ed il danneggiamento di altri dodici a seguito di un incendio propagatosi dal fondo del convenuto in quello dell’attore, condannava il G. al pagamento, in favore dell’ U., della somma di Euro 21.268,73, oltre interessi, e rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale dal convenuto per i danni subiti dal suo oliveto a causa del medesimo incendio, originatosi, ad avviso del G., nel fondo dell’attore.

Avverso tale decisione il G. proponeva gravame cui resisteva l’appellato.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 febbraio 2012, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva la somma liquidata dal Tribunale in favore di U.L. ad Euro 4.650,00, con gli interessi compensativi come specificato nella sentenza di secondo grado, e condannava l’appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte di merito l’ U. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione artt. 2043, 2051 e 1223 c.c.. Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.”.

Sostiene il ricorrente di aver chiesto il risarcimento dei danni “quantificati a seguito dell’espletanda ctu” e che l’ausiliare del giudice ha quantificato il danno da lui subito in Euro 1.332,00 per ciascun albero, tenuto conto del costo necessario per il reimpianto degli alberi danneggiati e, quindi, per il ripristino dello status quo ante del patrimonio del danneggiato.

Lamenta l’ U. che la Corte di merito, riformando la sentenza di primo grado, abbia operato una riduzione della quantificazione del danno aderendo alle conclusioni del C.T.P. della controparte. Ad avviso del ricorrente, così operando, la Corte di appello non avrebbe riconosciuto il danno in tutte le sue componenti (danno emergente e lucro cessante), in quanto avrebbe ignorato il danno emergente, avendo riconosciuto come danno da valutare la sola perdita del reddito prodotto dagli ulivi protratta per la loro prevedibile vita residua (ossia il solo mancato guadagno futuro), nulla riconoscendo per la perdita integrale del bene, a sua volta produttivo di reddito, così violando le norme indicate in rubrica laddove, invece, il risarcimento del danno ha la funzione di porre il danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto il fatto dannoso e deve, pertanto, comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno.

1.1. Il ricorso è fondato.

L’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale ha per oggetto l’integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato (Cass. 4/08/2000, n. 10263; Cass. 15/11/2013, n. 25775; v. pure Cass. 17/09/2003, n. 13666).

Nel caso all’esame la Corte di merito ha ritenuto di risarcire il solo danno “consistente nella perdita del reddito prodotto da quegli ulivi, protratta per la loro prevedibile vita residua”, riconoscendo così il solo lucro cessante senza nulla riconoscere a titolo di danno emergente, conseguente alla perdita degli alberi in questione, consistente nel valore in sè dei beni in parola, così incorrendo nella denunciata violazione di legge.

2. Il ricorso deve essere, quindi, accolto; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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